AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 178 del 7 luglio 2025

Composizione negoziata della crisi a mezzo accordo con i creditori – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Articoli 23 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 – Regime fiscale – Plusvalenze/minusvalenze realizzate – Art. 86, co. 5, del Tuir – Non applicabilità

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società ALFA s.n.c. (di seguito, ”Istante”) presenta un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 86, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) in relazione alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un compendio aziendale posta in essere nell’ambito di una procedura di ”Composizione Negoziata della Crisi a mezzo accordo con i creditori” (di seguito, ”Composizione Negoziata”) prevista dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ”Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (di seguito, ”CCII”).

L’Istante riferisce che:

in data […], ha fatto richiesta di accesso alla Composizione Negoziata ai sensi degli articoli 12 e seguenti del CCII;

in data […], a seguito di ammissione della richiesta, veniva nominato un esperto; venivano, poi, pubblicati in visura camerale e notificati ai creditori i predetti provvedimenti, congiuntamente all’istanza di sospensione e protezione del patrimonio, come poi confermata dal provvedimento del Tribunale di […], anche al fine di poter cedere l’azienda nel suo complesso e di ripagare i creditori bancari chiamati all’accordo in composizione;

alla data attuale, a seguito della ricezione in data […] 2024, da parte di un soggetto interessato all’acquisto dell’azienda, di un’offerta non vincolante del compendio aziendale, l’Istante ha ritenuto di valutare, previo benestare e accordo con i creditori bancari chiamati in Composizione Negoziata, di cedere la stessa azienda all’offerente all’interno della medesima procedura di Composizione Negoziata e di destinare i relativi proventi a pagamento, a saldo e stralcio, degli stessi creditori.

L’Istante evidenzia che la cessione dell’azienda avverrà nel contesto della procedura di Composizione Negoziata e in esecuzione dell’accordo ex articolo 23, lettera a), del CCII, che si auspica di raggiungere con i creditori, eventualmente, previa procedura competitiva ai sensi dell’articolo 22 del CCII.

L’Istante precisa che, in seguito alla sopra prospettata cessione aziendale, avrà integralmente liquidato il suo patrimonio (azienda) e avrà soddisfatto i creditori, nonché procederà alla propria cancellazione ed estinzione senza prosecuzione dell’attività aziendale, avendo posto in essere una cessione d’azienda denominata dalla dottrina in ”continuità indiretta”.

Tanto premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, in materia di imposizione diretta, da applicare nell’esercizio 2024 alla plusvalenza che realizzerà a seguito dell’eventuale cessione d’azienda, tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa in materia di ”crisi d’impresa e insolvenza”, e, dunque, all’interno del coordinamento e contesto normativo previsto dal combinato disposto dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) con i più recenti provvedimenti normativi previsti dagli articoli 23 e 25bis del CCII.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante sostiene che la cessione d’azienda e le relative sopravvenienze possono godere degli effetti premiali di cui all’articolo 25bis del CCII, a condizione della pubblicazione della cessione d’azienda e/o dell’accordo con i creditori nel registro delle imprese.

L’Istante ritiene che ”l’imponibilità fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda prospettata in premessa [sia] normata e definita dall’articolo 86 del Tuir”.

In particolare, in considerazione del richiamo esplicito all’articolo 88, comma 4ter, del Tuir, contenuto nell’articolo 25bis del CCII, la Società ritiene ”applicabili al caso di specie, per estensione e analogia, le previsioni di non imponibilità di cui al comma 5, dell’articolo 86, non espressamente richiamate nel testo della norma in quanto precedente all’introduzione del nuovo CCII”.

Dunque, l’Istante ritiene applicabile al caso in esame per estensione analogica la disposizione, di cui al comma 5 dell’articolo 86 del Tuir, secondo la quale ”[l]a cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

Sul punto, secondo l’Istante, l’articolo 25bis, comma 5, del CCII, nel richiamare il contesto di cessione d’azienda o di beni anche a seguito di accordi in Composizione Negoziata ex articolo 23 del CCII, prevede le seguenti esenzioni e premialità: ”[d]alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

A parere dell’Istante, tale coordinamento normativo, ”confermato anche a livello di prassi”, sarebbe applicabile anche al caso di specie (richiamando a sostegno della propria tesi l’orientamento già espresso dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 462 del 2019 e nella Risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004).

Inoltre, a sostegno della soluzione proposta, l’Istante fa riferimento all’interrogazione parlamentare n. 47 del 20 settembre 2018, la quale assimila i piani concordatari con continuità indiretta alle procedure liquidatorie vere e proprie, arrivando pertanto a considerare integralmente detassate le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio delle posizioni debitorie.

In conclusione, considerato che:

”la successione temporale delle norme rende impossibile un richiamo esplicito del Tuir alle procedure di composizione negoziata della crisi introdotte dal più recente CCII, benché lo stesso Tuir preveda l’applicazione di un regime fiscale di favore/esenzione alle sopravvenienze attive e alle plusvalenze realizzate nell’ambito delle procedure concorsuali/liquidatorie esistenti nel momento in cui la norma fu emanata”;

la prospettata cessione d’azienda verrebbe effettuata all’interno di una composizione negoziata della crisi, la quale prevede sin dall’inizio l’estinzione e la cancellazione dal registro delle imprese della società al termine della procedura, con la conseguenza che si andrebbero a produrre nella sostanza i medesimi effetti di un concordato liquidatorio, per il quale la norma prevede espressamente il citato trattamento di favore;

l’Istante ritiene possibile applicare anche alla cessione di azienda e successiva estinzione del soggetto cedente poste in essere nell’ambito della Composizione Negoziata, prima della liquidazione del dichiarativo fiscale, il comma 5 dell’articolo 86 del \ il quale prevede l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze in caso di cessione dei beni ai creditori nell’ambito del concordato preventivo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, va rilevato che il presente parere viene reso sulla base degli elementi dichiarati dall’Istante e assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Inoltre, il presente parere esula da ogni valutazione o giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di Composizione Negoziata e sulle concrete modalità con le quali questa è stata applicata nel caso in esame.

Occorre ricordare che la Composizione Negoziata è stata originariamente introdotta dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147 e rappresenta uno ”strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, […] con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa” (cfr., AS n. 2371 XVIII Legislatura); successivamente la Composizione Negoziata è stata trasposta nel CCII dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (”[l]’articolo 6, comma 1, sostituisce il Titolo II trasponendo al suo interno, con gli articoli da 12 a 25undecies, la composizione negoziata introdotta con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 […]” enfasi aggiunta cfr., atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 374 XVIII Legislatura).

Al riguardo, va evidenziato che, per incentivare il ricorso alla Composizione Negoziata, il legislatore aveva introdotto nell’articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 alcune misure premiali, anche sotto il profilo fiscale, nel caso in cui siano conclusi accordi nell’ambito della Composizione Negoziale.

L’attuale formulazione del comma 5 del citato articolo 25bis del CCII (che ripropone, salvo alcuni aggiornamenti, le previsioni del previgente articolo 14, comma 5, del citato decreto-legge n. 118) stabilisce che ”[d]alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l’articolo 26, comma 3bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

In proposito, la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 83 del 2022 conferma che ”[…] nell’articolo 25bis sono inserite le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all’attivazione, da parte dell’imprenditore, della composizione negoziata, al fine di incentivarne l’utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale” e, in particolare, per quanto riguarda il comma 5, evidenzia che ”[i]l comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all’articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Stante il carattere di norma speciale della disposizione di cui all’articolo 86, comma 5, del Tuir rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa (cfr., risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 462 del 2019) e il chiaro intento da parte del legislatore di limitare alla Composizione Negoziata esclusivamente le misure premiali indicate nell’articolo 25bis, comma 5, del CCII (che non richiama il citato articolo 86, comma 5, del Tuir), si ritiene che l’irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori prevista dall’articolo 86, comma 5, del Tuir non trovi applicazione nell’ambito della Composizione Negoziale.

Pertanto, con riferimento al caso in esame, si ritiene che all’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata dall’Istante a seguito della cessione dell’azienda posta in essere nell’ambito della procedura di Composizione Negoziata, siano applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.