INPS – Circolare 26 maggio 2017, n. 92
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2017
SOMMARIO:
- Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Riduzione degli oneri sociali
- Riduzione del costo del lavoro
- Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017
- Salari medi provinciali
- Agevolazioni per zone tariffarie anno 2017
- Modalità di pagamento
- Tabella aliquote
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2017, continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2017 sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 | ||
---|---|---|
Concedente | Concessionario | Totale |
19,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 28,59% |
2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive | |
---|---|
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
---|---|
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 | 1,00% |
4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
5) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
6) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2017
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: ” a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2017 continuano ad essere così quantificate:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
---|---|---|
Non svantaggiati | — | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
7) Modalità di pagamento.
L’importo dei contributi sarà versato, in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.
8) Tabella aliquote contributive
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Allegato
Tabella aliquote PC/CF anno 2017
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
---|---|---|---|
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 28,59% | 19,75% | 8,84% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,00% | -1,00% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 44,0365% | 35,1965% | 8,84% |
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