INAIL – Circolare n. 46 dell’ 8 settembre 2025

Revisione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite Inail ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – Nuovi coefficienti dal 1° gennaio 2025 approvati con il decreto ministeriale 25 marzo 2025

Quadro normativo

– Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: “Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”. Articolo 49, comma 1.

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 39, comma 1.

– Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 23 novembre 1960: “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

– Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 novembre 1962: “Approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 luglio 1984: “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 maggio 2000: “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° aprile 2008: “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2016: “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l’uso delle medesime”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2025: “Nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite”.

Premessa

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite Inail nonché le relative istruzioni, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail dell’11 novembre 2024, n. 193.

I nuovi coefficienti si applicano dal 1° gennaio 2025 e sono riportati nelle tavole da 1 a 26 allegate al decreto (da pagina 2 a pagina 587 del Supplemento).

Le “Istruzioni per l’uso delle tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili e superstiti”, anch’esse allegate al decreto, sono pubblicate a pagina 588 e seguenti del Supplemento.

Ai fini di una compiuta informativa alle Strutture territoriali, si illustrano di seguito i nuovi coefficienti.

1. Coefficienti di capitalizzazione

I coefficienti di capitalizzazione delle rendite vengono utilizzati dall’Inail per il calcolo delle riserve matematiche (NOTA 1), delle tariffe dei premi, delle liquidazioni in capitale delle rendite (artt. 75, 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e delle valutazioni attuariali richieste nelle azioni di rivalsa (quantificazione dei costi). Inoltre, gli stessi coefficienti sono funzionali ai fini dell’elaborazione della tabella degli indennizzi in capitale di danno biologico per gradi compresi tra il 6% e il 15%.

L’articolo 39, comma 1, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che l’Inail deve sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio (NOTA 2).

Stante l’obbligo di aggiornamento periodico dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite, la Consulenza statistico attuariale dell’Inail monitora costantemente l’andamento e la tenuta delle basi tecniche (demografiche e finanziarie) utilizzate per la costruzione dei coefficienti e, ove necessario, predispone l’elaborazione dei nuovi coefficienti.

2. Revisione dei coefficienti di capitalizzazione

I precedenti coefficienti sono stati approvati con il decreto ministeriale 22 novembre 2016 e pubblicati sul Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016 (NOTA 3); pertanto, alla scadenza del quinquennio, la Consulenza statistico attuariale dell’Inail ha sottoposto a verifica le basi tecniche, demografiche e finanziarie, degli stessi.

Le basi tecniche demografiche sono sostanzialmente le probabilità di decesso dell’inabile e dei familiari superstiti (tavole di mortalità), mentre quelle di natura finanziaria sono rappresentate dal tasso tecnico d’interesse (o tasso di attualizzazione o di sconto).

Quest’ultimo serve a calcolare a una data determinata il valore finanziario di un importo il cui pagamento è differito nel tempo (rendite di inabilità permanente e rendite a superstiti): tanto minore è il tasso tecnico, tanto maggiore è il calcolo della somma accantonata alla data indicata.

La misura del tasso tecnico indica il tasso di redditività che si prevede di realizzare dagli investimenti delle riserve matematiche accantonate a garanzia degli impegni futuri dell’Inail nei confronti dei reddituari.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate dalla Consulenza statistico attuariale sono state confermate le basi demografiche sottostanti i coefficienti di capitalizzazione approvati con il precedente decreto ministeriale 22 novembre 2016.

Per quanto concerne le basi finanziarie, invece, è stato ritenuto appropriato utilizzare un tasso tecnico pari all’1,5%, in luogo del precedente tasso del 2,5% adottato a partire dal 2008 a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 25 luglio 2007, n. 287 (precedentemente il tasso era pari al 4,5%) (NOTA 4), in modo da avvicinarlo al tasso di rendimento degli attivi patrimoniali posti a copertura delle riserve tecniche, al momento inferiore all’1%.

I nuovi coefficienti mantengono, pertanto, la stessa struttura dei coefficienti di cui al citato decreto ministeriale 22 novembre 2016.

Complessivamente le tavole dei coefficienti sono 26 che, unitamente alle istruzioni per il loro utilizzo (Allegato 1), sono allegate al decreto 25 marzo 2025.

Le tavole da 1 a 6 riguardano i coefficienti di capitalizzazione per rendite di inabilità permanente, articolati per disciplina indennitaria di riferimento (testo unico e danno biologico), tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e classe di grado di menomazione definito alla decorrenza della rendita (fino a 60%, maggiore di 60%).

Tali coefficienti sono tabellati per età e, ove previsto, secondo l’antidurata, definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo.

Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite a infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Entrambe le variabili sono considerate in anni interi.

La tavola 7 riguarda i coefficienti di capitalizzazione delle rendite ai superstiti aventi diritto secondo l’art. 85 del testo unico (coniuge superstite, orfani abili, ascendenti e orfani inabili, ecc.).

La tavola 8 riporta i coefficienti di capitalizzazione dell’assicurazione di famiglia (NOTA 5) articolati, come per le rendite di inabilità permanente, in base alla disciplina indennitaria di riferimento (testo unico e danno biologico), alla tipologia di evento lesivo (infortunio o malattia professionale) e alla classe di grado di menomazione dell’inabile (fino a 60%, maggiore di 60%).

Le tavole da 9 a 26 riguardano i coefficienti per le quote integrative di rendita (art. 77 testo unico) relative ai familiari aventi diritto (coniuge, figli abili o inabili, ecc.). Tali coefficienti sono distinti per: disciplina indennitaria di riferimento (testo unico e danno biologico), tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e classe di grado di menomazione dell’inabile (fino a 60%, maggiore di 60%).

3. Azioni di rivalsa

I costi degli infortuni o delle malattie professionali – ovvero gli importi richiesti nelle azioni di rivalsa – che scaturiscono dall’applicazione dei coefficienti sono dati: per le rendite di inabilità permanente, dalla somma dei valori capitali dei ratei di rendita di inabilità, aumentati dei valori capitali delle quote integrative di rendita se presenti e dell’assicurazione di famiglia; per le rendite ai superstiti, dalla somma dei valori capitali di rendita erogata ai componenti del nucleo familiare superstite (coniuge, orfano o collaterale abile, orfano o collaterale inabile e ascendente).

4. Adeguamento dell’applicativo interno

Contestualmente alla presente circolare è stato rilasciato in produzione l’aggiornamento con i nuovi coefficienti dell’applicativo interno a uso delle Sedi “Calcolo valor capitale” (operativo in Intranet, Applicativi – Applicativi prestazioni).

– Note –

(1) Le riserve matematiche costituiscono l’accantonamento predisposto annualmente dall’Inail, per quantificare l’ammontare futuro delle prestazioni la cui erogazione è differita nel tempo (rendite di inabilità permanente e rendite ai superstiti).

(2) Il primo decreto ministeriale di Approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti (assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) è del 16 febbraio 1938 e fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1938. Fu poi adottato il decreto ministeriale 31 luglio 1942, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1942, con cui furono sostituite alcune tabelle. Per i successivi decreti ministeriali si rinvia al quadro normativo.

(3) Nota interna della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Consulenza statistico attuariale, protocollo INAIL.60015.27/04/2017.0002763, con oggetto Applicazione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione di cui al D.M. 22 novembre 2016.

(4) Più precisamente, le tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite di cui ai decreti ministeriali 16 febbraio 1938 e 31 luglio 1942 utilizzavano il tasso tecnico del 4%, quelle del decreto ministeriale 23 novembre 1960 il tasso del 4,25% utilizzato anche per le tabelle di cui ai decreti ministeriali 9 luglio 1984 e 24 maggio 2000. Per le tabelle di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2008 è stato utilizzato il tasso 2,5% utilizzato anche per le tabelle di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2016.

(5) L’assicurazione di famiglia, calcolata per ogni età dell’inabile o tecnopatico, tiene conto della probabilità di morte specifica dovuta all’infortunio e/o alla malattia professionale e della probabile composizione familiare al momento del decesso. Tale coefficiente quantifica l’onere per l’erogazione di eventuali future rendite ai superstiti. Il valore capitale dell’assicurazione di famiglia si ottiene moltiplicando il massimale di legge (legge 27 dicembre 2013, n. 147), vigente al momento del calcolo, per il coefficiente dell’assicurazione di famiglia preso in corrispondenza della normativa di riferimento, della tipologia di evento lesivo, della fascia di grado di menomazione dell’inabile e dell’età dell’infortunato/tecnopatico.

Allegato