Con una nota pubblicata il 9 settembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha richiamato l’attenzione di tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali, comprese le società di revisione, sull’obbligo di comunicare o aggiornare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2025.
Un obbligo previsto dalla normativa
L’obbligo di mantenere aggiornato il proprio indirizzo PEC è previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 39/2010 e dal successivo Regolamento del MEF, che disciplina il funzionamento del Registro dei revisori legali. La PEC rappresenta il canale ufficiale di comunicazione tra il Ministero e i revisori, ed è quindi essenziale che sia attiva, funzionante e correttamente registrata.
Chi è interessato
Sono tenuti all’adempimento:
Tutti i revisori legali persone fisiche;
Le società di revisione iscritte nel Registro.
L’obbligo vale sia per chi non ha mai comunicato un indirizzo PEC, sia per coloro che devono aggiornare un indirizzo non più valido o disattivato.
Come adempiere all’obbligo
Per comunicare o aggiornare la PEC è necessario accedere al portale del Registro dei revisori legali, disponibile all’indirizzo:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it
Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali:
Entrare nella sezione “Gestione PEC”;
Inserire o aggiornare l’indirizzo PEC attivo;
Salvare e confermare la comunicazione.
È importante che la PEC sia intestata al soggetto iscritto, sia esso persona fisica o società, e che risulti regolarmente attiva e funzionante.
Conseguenze in caso di inadempimento
Il MEF ha sottolineato che il mancato adempimento potrà comportare l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti inadempienti, come previsto dalla normativa vigente.
Il mancato inserimento o aggiornamento della PEC può comportare sanzioni amministrative: queste sono disciplinate dall’art. 24 del D.lgs. 39/2010, e regolate in dettaglio dall’art. 13 del DM 135/2021. L’ammontare va da 50 a 2.500 euro.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, c’è un vincolo professionale concreto: chi non ha PEC aggiornato non potrà accedere alla Fase 2 della procedura di abilitazione per l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Cosa dice esattamente la nota
Questa richiesta si inserisce nella ricognizione sull’osservanza degli obblighi comunicativi previsti dall’art. 7, comma 1, lettera d‑bis) del D.lgs. 39/2010. Il MEF ha constatato che alcuni iscritti al Registro dei revisori legali non hanno ancora adempiuto alla comunicazione o all’aggiornamento del proprio indirizzo PEC.
Viene fatto un sollecito esplicito a coloro che non abbiano provveduto, affinché inseriscano o aggiornino tempestivamente la PEC. L’operazione va fatta esclusivamente tramite l’area riservata del portale “Revisione Legale” del MEF.
Rilevanza della procedura “Fase 2” della rendicontazione di sostenibilità
La “Fase 2” è una nuova fase di abilitazione che viene avviata per i revisori legali aventi almeno 5 crediti formativi in sostenibilità. Senza un indirizzo PEC valido e aggiornato, non si potrà fare domanda per questa fase.
Il MEF ha annunciato che entro la fine di settembre saranno pubblicati dettagli e aggiornamenti su questa procedura.
Normativa applicabile e utilità della PEC comunicata
L’obbligo di comunicazione della PEC è previsto dall’art. 16, comma 7 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2), che integra l’art. 7, comma 1 lettera d‑bis) del D.Lgs. 39/2010.
L’indirizzo PEC comunicato al Registro non è solo per uso tra revisore/MEF: viene trasmesso dal MEF al sistema INI-PEC e confluisce in INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) come domicilio digitale della persona fisica. Ciò significa che diventa il canale ufficiale per notifiche con valenza legale.
Modalità pratiche
Per adempiere correttamente, questi sono i passaggi concreti suggeriti:
| Fase | Azione da compiere |
|---|---|
| Preparazione | Verificare se si è già comunicata una PEC valida: controllare nell’area riservata del portale MEF Revisione Legale sotto “Dati anagrafici / Recapiti / Contenuto informativo”. Se il campo PEC è vuoto o segnato come non valida / errore bisogna aggiornarlo. |
| Accesso al portale | Collegarsi al sito ufficiale della Revisione legale del MEF e fare login nell’area riservata con le proprie credenziali. |
| Inserimento o aggiornamento PEC | Nella sezione “Recapiti” / “Contenuto informativo”, inserire l’indirizzo PEC attivo. Assicurarsi che sia intestato correttamente (persona fisica o società), che non sia scaduto o disattivato. Questo indirizzo deve risultare certificato. |
| Verifica tecnica | Dopo avere inserito l’indirizzo, attendere che non ci sia nessun messaggio di alert o errore (es. “Non valida”, “Errore generico”, “Rilevata PEO …”) accanto al campo PEC. Se compare, verificare che la casella PEC funzioni correttamente con il provider e che tutte le impostazioni siano corrette. |
| Conservazione della prova | E’ buona prassi conservare copia dello screenshot o conferma dell’aggiornamento, per dimostrare l’adempimento in caso di richieste da parte del MEF. |
| Monitoraggio nel tempo | Se in futuro cambia l’indirizzo PEC (provider diverso, scadenza, revoca, ecc.), aggiornare entro 30 giorni. Verificare periodicamente che la PEC continui ad essere operativa. |