CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23980 depositata il 27 agosto 2025
Assegno ordinario di invalidità – Requisito sanitario – Beneficio assistenziale – Rinnovazione delle indagini peritali – Decreto di omologa – Art. 445-bis c.p.c. – Inammissibilità
Rilevato che
Con decreto di omologa del 23.9.2021, il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso, ex art. 445-bis comma 5 c.p.c., proposto da G.L., accertando l’insussistenza del requisito sanitario per beneficiare del beneficio assistenziale richiesto.
Avverso tale decreto, G.L. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura.
L’INPS ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 445-bis c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., perché il tribunale non aveva concesso il termine entro il quale le parti avrebbero potuto contestare le conclusioni del CTU, non consentendo in tal modo, la proposizione del giudizio di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., per travisamento del fatto, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto il tribunale si era espresso sul requisito sanitario per cecità assoluta invece che sul requisito sanitario per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, ex lege n. 222/84 e ciò aveva reso il provvedimento a cognizione sommaria di natura decisoria e, quindi, ricorribile in cassazione.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 196 e 445-bis c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale non aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali, pur avendone la possibilità.
Il primo e il secondo motivo di censura, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in primo luogo, in quanto non si confrontano con la statuizione contenuta nel decreto di omologa secondo la quale vi era stata concorde rinuncia ai termini per le osservazioni, statuizione che la parte non contrasta in alcun modo, ed in secondo luogo, per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non riporta in ricorso (ex art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.) le note di trattazione scritta prima dell’udienza del 22.9.21 (cfr. p. 5 del ricorso) dove asserisce di avere evidenziato l’errore materiale del decreto di omologa che aveva statuito sull’insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell’assegno in quanto cieco assoluto, in luogo di verificare le condizioni di invalidità ex lege n. 222/84, come richiesto con il ricorso introduttivo, né riporta per stralcio neppure la perizia d’ufficio, da cui pure emergerebbe la detta violazione.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto censura la mancata attivazione dei poteri d’ufficio di rinnovazione della perizia medico legale, costituendo, invece, principio consolidato che il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (cfr. Cass. n. 22799/2017, 2103/2019).
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att.c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.