CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24657 depositata il 5 settembre 2025
Lavoro – Indennità di maternità – Trattamento meno favorevole – Discriminazione di genere – Decurtazione – Tutela antidiscriminatoria – Riliquidazione della prestazione rivendicata – Rimedi del diritto delle obbligazioni
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da INPS avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da A.M., assistente di volo presso una compagnia di trasporto aereo, aveva dichiarato discriminatori i criteri adottati dall’ente previdenziale per la liquidazione della indennità corrisposta nel periodi di astensione per maternità, avendo decurtato del 50% le indennità di volo che concorrono a formare la base di calcolo della indennità di maternità, in analogia con i criteri stabiliti dalla legge per l’indennità di malattia, ossia in misura inferiore a quella corrispondente all’80% della retribuzione media giornaliera secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n.151/2001; la Corte territoriale ha quindi ritenuto di qualificare la domanda come tutela antidiscriminatoria avente causa petendi e petitum diverso dalla domanda previdenziale di riliquidazione indennitaria, ed ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ordinato all’INPS la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei relativi effetti, condannando l’ente al pagamento delle differenze dovute.
2. Avverso la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, a cui la lavoratrice resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2025 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
1.INPS censura la sentenza sulla base di tre motivi, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come integrato dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 con riferimento agli artt. 25, comma 2 bis, e 38 del d.lgs. n.198/2006 poiché la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale, a ritenersi di natura sostanziale con conseguente estinzione del diritto alla riliquidazione della prestazione rivendicata in giudizio, a cagione del deposito del ricorso giudiziale in data 28/5/2020, dopo oltre un anno dal pagamento parziale mensile dell’indennità di maternità goduta, mediante anticipazione da parte del datore di lavoro (in qualità di adiectus solutionis causa), per il periodo dal maggio 2016 al luglio 2017.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ult. co., della legge n. 138/1943 con riferimento agli artt. 25, co.-2bis, e 38 del d.lgs. n.198/2006 avendo la Corte ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione annuale del diritto, valorizzando la natura dell’azione proposta contro una pretesa discriminazione di genere, il cui accertamento è imprescrittibile.
Con il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 2bis, e 38 del d.lgs. n. 198/2006, con riferimento agli artt. 22 e 23 del d.lgs. n.151/2001, nonché all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come integrato dall’art. 38 co.1 lett. d) n.1, del d.l. n.98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, ed all’art. 6, ultimo comma, della legge n. 138/1943 per avere la Corte di merito ritenuto discriminatoria l’interpretazione delle norme di legge primaria relative alla misura dell’indennità di maternità, escludendo una percentuale dell’indennità di volo al 50%, nonostante la condotta dell’Istituto non potesse essere considerata illecita per insussistenza della natura contra ius, non iure e colposa della condotta stessa.
2. Nel controricorso, la lavoratrice ritiene che la fonte del diritto risarcitorio derivi dalla violazione della normativa antidiscriminatoria di genere e non dal rapporto previdenziale, ed il diritto all’accertamento della condotta discriminatoria era sorto prima della eccepita decadenza, per cui la lavoratrice non può ricevere un trattamento peggiore in ragione dello stato di gravidanza; e ritiene anche che il risarcimento derivi da una responsabilità di tipo contrattuale, da contatto sociale.
Nelle memorie la controricorrente evidenzia che la prevalenza della materia di decadenza sulle tutele del diritto eurounitatrio
antidiscriminatorio “stravolge la gerarchia delle fonti” e la durata annuale imporrebbe, nel caso di astensione per un periodo superiore a dodici mesi, di duplicare attività e costi per difesa legale onde evitare la decadenza annuale. Inoltre lamenta di non aver mai ricevuto un prospetto riepilogativo di liquidazione mensile.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
4.1 – La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la decadenza sostanziale, ex art.47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, in ragione della natura discriminatoria della condotta consistita nel pagamento della indennità di maternità in misura inferiore a quella dovuta (non essendo stata computata, per intero, la indennità di volo).
4.2 – Ad avviso della Corte territoriale, che ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ha richiamato il proprio orientamento già espresso in alcuni precedenti, si rientra nell’ambito dell’ipotesi regolata dall’art.25 bis del d.lgs. n. 198/2006, come modificato dal d.lgs. n. 5/2010, secondo cui costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza: nel caso in esame la causa petendi è rappresentata dalla sussistenza di una condotta discriminatoria ed il petitum dall’accertamento dell’avvenuta discriminazione e dalla rimozione dei relativi effetti, attraverso la corretta erogazione dell’indennità.
Le conclusioni non sono condivisibili.
4.3 – In subiecta materia si intende dare continuità all’orientamento di Cass. sent. n. 25400/2021 (da ultimo confermato da Cass. n. 12400/2024), secondo il quale: «11. …la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. n. 11414/2018, n. 27552/2020), è dovuto nell’esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
12. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l’indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
13. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l’evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, D. del 14 novembre 1989 e CGUE, C179/88 H. dell’8 novembre 1990).
14. La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l’adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l’indennità di malattia).
Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario» (così Cass. n.25400/21 cit.).
5. In definitiva, «il bene della vita rivendicato in causa consiste, in ultima analisi, nella differenza economica tra l’importo concretamente erogato a titolo d’indennità di maternità e l’importo che si reputa dovuto in virtù della disciplina di legge.
In questa prospettiva, la discriminazione è addotta all’esclusivo fine di corroborare la domanda di corretto adempimento dell’obbligazione previdenziale, che costituisce il precipuo oggetto del contendere» (Cass. n. 31100/2024).
Come in nuce ritenuto da Cass. n. 25400/2021 cit., occorre distinguere l’ipotesi della discriminazione da quella dell’inadempimento parziale dell’obbligazione di pagamento della indennità di maternità.
L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n.198/2006, nel testo pro tempore vigente, prevedeva che «Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti».
6. Alla luce del considerando n.23 della direttiva 2006/54/CE del 05/07/2006 («dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso»), deve ritenersi che tale discriminazione abbia natura diretta, ossia di una discriminazione nella quale «è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento» (Cass. n. 20204/2019).
Avuto riguardo a tali considerazioni, in uno con i principi di diritto già richiamati, deve ritenersi che non sia nemmeno in astratto ipotizzabile una discriminazione diretta nel caso in cui non via sia stata alcuna discriminazione, ossia un trattamento diversificato in ragione dello stato di gravidanza.
7. Dalla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dalla controricorrente risulta che l’Istituto previdenziale ha provveduto a liquidare l’indennità di maternità alla generalità delle assistenti di volo determinando la retribuzione media globale giornaliera, ex art.23 d.lgs. n.151/2001, sulla base della interpretazione letterale delle disposizioni pertinenti, superata da Cass. n. 11414/2018 (e successive conformi) in forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa di riferimento per cui «viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n.151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive» (Cass. n.11414/2018 cit.).
7.1 – Non può ritenersi che il pagamento della indennità di maternità sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo, e non contestato, al momento del suo pagamento possa poi trasformarsi in discriminazione diretta sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta.
In altri termini, il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, deve essere «meno favorevole» sin dall’inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art.23 d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall’inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto.
8. La Corte territoriale ha dunque errato nella interpretazione dell’art.25, comma 2-bis, del d.lgs. n.198/2006, ritenendo discriminatoria una condotta qualificabile, invece, come inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità, tutelabile secondo gli ordinari rimedi del diritto delle obbligazioni.
9. Per le stesse ragioni la Corte territoriale ha parimenti errato nel respingere l’eccezione di decadenza, ex art. 47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, vertendosi, nella specie, in un’ipotesi di riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall’INPS in modo parziale, in relazione alla quale, secondo il dictum di Cass. sent. n.12400/2024 -menzionata in memorie dell’istituto ricorrente- (che richiama Cass. n. 22820/2021), «nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023)» …di tal chè «dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee – o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente».
10. In conclusione, il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.