AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 239 del 15 settembre 2025

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust americano

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Le persone fisiche istanti, residenti fiscalmente in Italia (di seguito ”Istanti” o ”Beneficiari”, sono beneficiari finali di un trust americano (di seguito ”Trust”). Il Trustè stato costituito in data gg/mm/aaaa, in California, dal ”Disponente” deceduto in data gg/mm/aaaa.

Il Disponente, cittadino americano, era prozio degli Istanti, nonché primo beneficiario e primo trustee del Trust. Al Disponente era attribuito, dall’atto istitutivo del Trust, anche il potere discrezionale di revoca e modifica del Trust fino al momento del suo decesso.

Il patrimonio del Trust è costituito da beni, mobili e immobili, collocati negli Stati Uniti.

Dopo la morte del Disponente è stato nominato, come nuovo trustee, una persona fisica residente negli Stati Uniti, già indicata tra i beneficiari del Trust (di seguito ”Trustee”).

Gli Istanti sono individuati tra i beneficiari finali dell’84 per cento del fondo in Trust, da dividere in parti uguali in seguito alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ad opera del Trustee, al verificarsi dell’evento morte del Disponente. I beneficiari della restante parte del fondo in Trust sono persone fisiche non residenti in Italia.

Secondo la normativa americana il Trust era qualificabile fino al decesso del Disponente, come ”Grantor Trust”, ovvero come trust interposto, con la conseguenza che tutti i redditi del Trust sono stati direttamente dichiarati dal Disponente nella propria dichiarazione dei redditi (modello 1040).

Gli Istanti evidenziano che, a partire dal decesso del Disponente, secondo la normativa americana, il Trust ha cambiato natura trasformandosi in un ”NonGrantor Trust” le cui caratteristiche principali sono la nomina di un nuovo trustee, la presenza di nuovi beneficiari, l’irrevocabilità e l’immodificabilità del Trust stesso.

La normativa fiscale americana considera il NonGrantor Trust come un trust opaco per cui dal decesso del Disponente i redditi prodotti dai beni in Trust sono stati tassati in capo ad esso.

Con documentazione integrativa gli Istanti hanno chiarito che, sulla base della normativa fiscale americana, prima del decesso del Disponente, «il Trust non doveva presentare alcuna dichiarazione dei redditi, dato che tali redditi erano già dichiarati dallo stesso Disponente all’interno del suo modello 1040».

A seguito del decesso, invece, è stato «necessario presentare una dichiarazione dei redditi specifica per il Trust con Modello 1041: [ndr. nella quale] si può notare che il periodo di imposta […] parte dalla data di morte del Disponente, ossia il gg/mm/aaaa, indicata come ”date entity created”».

Gli Istanti, inoltre, hanno specificato che il Trust ha già effettuato le seguenti attribuzioni ai Beneficiari:

in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx di dollari diviso pro quota tra tutti i beneficiari. La quota per ognuno degli Istanti è pari a xxx dollari (pari ad un quarto dell’84 per cento);

in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx dollari, di cui xxx dollari ad ognuno degli Istanti;

in data gg/mm/aaaa, un importo totale di xxx di dollari, di cui xxx dollari ad ognuno degli Istanti.

Ciò posto, gli Istanti precisano che l’interpello non ha ad oggetto la fiscalità diretta e indiretta del Trust, né il monitoraggio fiscale da parte dei Beneficiari residenti, e chiedono la qualificazione del Trust come opaco, trasparente o interposto, con riferimento al periodo successivo al decesso del Disponente, posto che antecedentemente quest’ultimo era unico beneficiario e non erano designati beneficiari residenti in Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Gli Istanti ritengono che il Trust sia qualificabile, anche a seguito del decesso del Disponente, come interposto in base ai chiarimenti resi con circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E e alle caratteristiche del Trust, prima e dopo la morte del Disponente.

In particolare, gli Istanti si riferiscono al paragrafo 3.4 della citata circolare nella parte in cui viene chiarito che «[…] nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto.».

Gli Istanti ritengono che quanto affermato dalla circolare sia applicabile al caso di specie in cui il Trust è «interposto nei confronti del Disponente nella sua ”fase iniziale”, cioè fino alla data di morte del Disponente» dopo la quale il Trust si trasforma in NonNonGrantor Trust.

Inoltre, gli Istanti evidenziano che la sopra riportata prassi si adatti al caso prospettato soprattutto perché «il ”neonato” NonGrantor Trust alla morte del Disponente:

non ha alcuno scopo o programma negoziale se non:

a. quello della distribuzione dei beni in Trust ai beneficiari finali;

b. quello dello smantellamento del Trust stesso;

non ha alcuna durata che vada oltre i suddetti punti a) e b).

Perciò, il Trust (…) dopo la morte del disponente ha un programma negoziale che lo pone immediatamente in una ”fase terminale” di smantellamento di sé stesso».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ”beneficiari individuati” (cosiddetto ”trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto ”trust opaco”).

Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti Circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, nella citata Circolare n. 61/E del 2010 si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella «dei trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso» e «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».

Con riferimento ai trust esistenti fiscalmente, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust:

trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;

trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti) il comma 2, dell’articolo 73, del Tuir prevede che «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali».

Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

In tale ipotesi, l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali.

Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l’articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del Tuir prevede che sono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73».

Per quanto qui rileva, la citata Circolare 34/E del 2022, ha specificato che ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ”enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:

beneficiario ”individuato” residente (cfr. par. n. 3.1); e

beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (cfr. par. 3.3).

Nelle due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e l’articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della Circolare n. 48/E del 2007.

Nel caso di specie, il Trust è stato istituito nel gg/mm/aaaa, in California (Stati Uniti) dal Disponente cittadino statunitense, unico beneficiario e trustee del Trust fino alla data della propria morte.

Lo scopo del Trust è la detenzione, amministrazione e distribuzione dei beni del Disponente secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo, ovvero distribuzioni periodiche al Disponente, se in vita, e distribuzione del patrimonio e reddito residuo ai Beneficiari dopo la morte del Disponente.

In seguito al decesso del Disponente, è stata individuata come trustee una persona fisica non residente in Italia che è anche indicata tra i beneficiari finali del Trust.

Il patrimonio del Trust è costituito esclusivamente da beni situati negli Stati Uniti.

L’atto istitutivo individua gli Istanti, insieme con altri, quali beneficiari finali del Trust, aventi diritto alla distribuzione di tutto il reddito e patrimonio del Trust da liquidare ad opera del Trustee.

Come evidenziato dagli Istanti, secondo la normativa statunitense, la morte del Disponente del ”Grantor Trust” determina fiscalmente la nascita di un ”NonNonGrantor Trust” (irrevocabile ed immodificabile) con effettiva realizzazione dell’effetto segregativo e adempimento degli obblighi fiscali da parte del Trust stesso.

Ne consegue che in seguito alla morte del Disponente, la qualificazione fiscale del Trust, secondo la normativa fiscale italiana, deve essere effettuata tenendo conto dell’assetto contrattuale attualmente risultante dall’atto istitutivo al fine di stabilire se, venuto meno il Disponente, il Trustee sia nella condizione di gestire il fondo in Trust in autonomia, perseguendo le finalità per cui il Trust è stato costituito.

Al riguardo, vengono in rilievo i seguenti elementi:

gli Istanti hanno dichiarato che «non hanno alcun rapporto, né di parentela, né di amicizia, né tantomeno di natura professionale» con il Trustee;

in seguito al decesso del Disponente il Trustee ha posto in essere una serie di attività (documentate dagli Istanti) al fine di dare esecuzione al programma negoziale previsto nell’atto istitutivo, quali la chiusura di alcuni conti correnti, la vendita di alcune proprietà, il pagamento di consulenti e le tre attribuzioni di cui sopra;

il consulente investito per la liquidazione del fondo in Trust, in data gg/mm/aaaa, ha inviato ai Beneficiari una lettera evidenziando che «l’amministrazione del Trust richiederà molti mesi, poiché il (…) [ndr. Disponente] possedeva diverse proprietà immobiliari e investimenti che dovranno essere raccolti e amministrati. (…) [ndr. Il Trustee] sta lavorando con il commercialista e il consulente per gli investimenti del (…) [ndr. Disponente], e con il sottoscritto, per garantire che l’amministrazione si svolga senza intoppi. Sta inventariando e valutando i beni e si sta occupando di eventuali questioni fiscali che potrebbero sorgere in seguito alla morte del (…) [ndr. Disponente]».

Assumono, inoltre, rilevanza le seguenti previsioni dell’atto istitutivo del Trust:

al Trustee sono riservati ampi poteri gestori sul fondo in Trust, quali a titolo esemplificativo il potere di vendere, concedere in locazione, detenere titoli e investire titoli, concedere prestiti ecc. (cfr. art. 9);

rientra nella discrezionalità del Trustee anche la modalità attraverso la quale procedere alle attribuzioni nei confronti dei Beneficiari (cfr. art. 10.05);

dopo il decesso del Disponente il Trustee può essere revocato e sostituito solo per ordine del Tribunale (cfr. art. 11.04);

«Nessun Trustee designato […] sarà responsabile nei confronti di un beneficiario o di un erede del Settlor per gli atti o le omissioni del Trustee, salvo in caso di dolo o negligenza grave» (cfr. art. 11.09).

Gli elementi sopra riportati, portano la Scrivente a ritenere che a seguito del decesso del Disponente, tenuto anche conto della disciplina statunitense a cui è soggetto il Trust, non ci sia ingerenza degli Istanti nella gestione del Trust che, di conseguenza, non si può considerare interposto rispetto a questi ultimi ai fini fiscali italiani.

Esclusa la natura interposta del Trust rispetto ai Beneficiari residenti, diviene rilevante valutarne la natura trasparente o opaca.

L’articolo 7 dell’atto istitutivo individua nominativamente gli Istanti tra i Beneficiari del Trust prevedendo che alla morte del Disponente tutto il reddito ed il patrimonio residuo del Trust sarà distribuito secondo percentuali già definite (ad ognuno degli Istanti ¼ dell’84 per cento). L’articolo 6.04 dell’atto istitutivo prevede solo un potere discrezionale del Trustee di differimento della distribuzione.

Come risulta dalla documentazione integrativa, ai Beneficiari è riconosciuto il diritto a ricevere il rendiconto dell’attività di amministrazione del Trust ed eventualmente presentare una petizione al Tribunale al fine di ottenere una revisione giudiziale dello stesso ai sensi dell’articolo 16061.7 del Probate Code statunitense.

Con lettera del gg/mm/aaaa il Trustee ha notificato, per accettazione, ai Beneficiari il resoconto del Trust per il periodo decorrente dal decesso del Disponente al gg/mm/aaaa, comunicando di essere pronto a procedere ad una prima distribuzione a ciascuno dei beneficiari e ricordando il diritto dei Beneficiari di presentare al Tribunale una petizione per ottenere la revisione del rendiconto e delle attività del Trustee.

Dagli elementi sopra riportati non emerge alcuna discrezionalità del Trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum considerato che, espressamente, viene stabilito che tutto il reddito e patrimonio residuo del Trust deve essere distribuito secondo percentuali predeterminate dal Disponente. Gli elementi indicati rivelano, quindi, che esiste un vero e proprio diritto dei Beneficiari alle distribuzioni.

Pertanto, la Scrivente ritiene che il Trust sia qualificabile come ”trasparente” ai sensi dell’ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto dei Beneficiari a ricevere la distribuzione del fondo residuo in Trust dopo il decesso del Disponente tale da renderli titolari di ”reddito individuato”, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir, vale a dire soggetti che esprimono, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale, secondo i chiarimenti di prassi sopra citati.

Ne consegue che essendo gli Istanti, Beneficiari individuati di un trust estero dal gg/mm/aaaa, gli stessi sono tenuti a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d’imposta aaaa, sulla base dei chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022 e nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Il presente parere viene reso con riferimento all’assetto contrattuale e normativo caratterizzante il Trust a partire dal decesso del Disponente, sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare, qualsiasi diversa qualificazione del medesimo Trust con riferimento ai periodi di imposta precedenti al decesso del Disponente o, successivi alla presente risposta, nell’ipotesi in cui intervengano modifiche agli assetti contrattuali allegati e presi in considerazione nella fattispecie in argomento.