CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025

Lavoro – Concordato preventivo – Indennità sostitutiva del preavviso – Indennità di cassa – Solidarietà passiva – Trasferimento d’azienda – Debiti pregressi – Responsabilità del cessionario – Accertamento del credito – Procedura concordataria – Rigetto

Fatti di causa

La Corte di appello di Napoli aveva parzialmente accolto l’appello proposto da V.H. srl, in concordato preventivo, e V.S. srl, avverso la decisione con cui il tribunale di Napoli aveva condannato le società, in solido, a pagare agli eredi di A.R., la somma di E. 1.094,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, E. 2.041,90 per FIRR, E.9.061, a titolo di indennità suppletiva clientela, E. 35.193,59, a titolo di indennità di cassa.

La corte territoriale aveva rigettato le doglianze delle società quanto alla condanna al pagamento delle somme in questione, asseritamente già pagate (talune) o comunque inserite nel piano concordatario o, ancora, non dovute.

A riguardo il giudice di appello riteneva invece dovute le somme in quanto, comunque, nessuna preclusione all’accertamento del credito in sede di cognizione ordinaria poteva essere costituita dalla presenza di una procedura concordataria, e poi, rilevando nel merito, che non era stato contestato l’ammontare dei singoli crediti, e che taluni di essi erano stati riconosciuti da V.H. (indennità mancato preavviso, indennità risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela); quanto alla indennità di cassa dava atto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società debitrice, non vi era prova dell’avvenuto pagamento.

La corte d’appello negava, invece, che vi fosse un vincolo di solidarietà passiva tra le società, escluso ex art. 2588 c.c. da apposita pattuizione.

Avverso detta decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi A. con tre motivi di censura, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva V.S. srl con controricorso e V.H. srl in concordato preventivo con controricorso anche contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso gli eredi A.

Ragioni della decisione

1)- Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2112, 2558 E 2560 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’operatività degli artt. 2112 e 2558 c.c. e dell’art. 2560 c.c.

2). Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

La censura tende a sottolineare la non chiarezza del ragionamento della corte quanto al richiamo degli artt. 2558 e 2560 c.c.

Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Deve osservarsi che nel ragionamento della corte territoriale non risulta esclusa l’operatività di tutte le richiamate disposizioni.

È infatti affermato che certamente alla fattispecie esaminata non si poteva applicare il disposto dell’art. 2112 c.c., secondo quanto contenuto nel contratto e dunque convenuto dalle parti, ma che, al più, era applicabile quanto previsto dall’art 2558 c.c., in punto di automatismo del subentro nei contratti, se non pattuito diversamente.

La corte accertava che le parti avevano inserito una diversa pattuizione, poi richiamava il principio espresso da questa Corte di legittimità (Cass.n.15956/2017) secondo cui <<In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell’acquirente nel rapporto in essere con l’agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo “ex lege” dei debiti anteriori all’alienazione, restando necessario, giusta l’art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto>>.

Il giudice d’appello aveva dunque considerato le norme in questione, evidenziando, in punto di fatto, la pattuizione di esclusione del passaggio dei contratti di lavoro (art. 2558 c.c. prima parte), l’esclusione dell’automatismo ex 2558 c.c., nonché l’applicazione dell’art. 2560 c.c., non risultando i debiti dai libri contabili.

Su tale ultimo punto, peraltro, la decisione di esclusione della responsabilità del cessionario, risulta conforme al principio (Cass. n. 16311/2023) secondo cui <<La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate; ne consegue che deve escludersi una responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. per il pagamento dei debiti aziendali, peraltro non potendo il giudice dell’esecuzione svolgere un autonomo sindacato su eventuali vizi della vendita concorsuale che non siano stati tempestivamente fatti valere avanti agli organi della procedura fallimentare>>.

Le censure devono dunque essere disattese.

3). Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c.) per avere la corte territoriale omesso di valutare elementi emersi in giudizio decisivi per la ratio decidendi e per l’operatività dell’art. 2560 c.c., quali la natura del credito dell’A., l’avvicendamento nella gestione dell’azienda che aveva interessato le società nonché altri elementi dimostrativi della preesistenza del credito rispetto alla successione delle società e della conoscenza del debito della V.S. srl.

Lasciando in disparte la valutazione circa la idoneità dei fatti indicati nella censura a costituire elementi di decisività ai fini di un giudizio differente rispetto a quello assunto dalla corte territoriale, assumendo, gli stessi, solo la veste di argomentazioni a sostegno d’una tesi differente che – però – non inficiano il giudizio della corte d’appello, deve sottolinearsi che nella sentenza impugnata sono precisate le ragioni dell’esclusione della responsabilità del cessionario.

E tali sono: la sussistenza di una pattuizione tra le parti che esclude l’applicazione di ogni automatismo di passaggio tra la cedente e la cessionaria, l’estraneità del riferimento alle indennità richieste nella comunicazione del 16.10.2015, che solo richiama, al fine del passaggio, le provvigioni.

Per quanto detto, nel suo complesso, il ricorso principale deve essere rigettato.

4)- Con il primo motivo del ricorso incidentale la società V.H. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

Osserva la società ricorrente che la Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale sul presupposto della mancata contestazione da parte della resistente dei conteggi relativi alle somme richieste, attenendosi alla motivazione già addotta dal Giudice di primo grado.

La società sostiene, invece, di aver contestato l’indennità di incasso sia perché già pagata, sia perché non era da riconoscersi la percentuale del 2%, avendo le parti pattuito la percentuale del solo 1%.

Va precisato che la corte di merito, statuendo sul punto, ha ritenuto non contestati gli importi indicati per le varie indennità e, per l’indennità di cassa, ha rilevato che la V. aveva affermato, ma non provato, di averla pagata.

Il motivo in esame sul punto si limita ad affermare che non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione in quanto non era stato necessario contestare i conteggi poiché pagata l’indennità di cassa nella misura contrattualmente prevista del 1%.

La censura non può essere accolta, intanto perché non specifica nel testo del motivo (solo rimandando alla lettura degli atti) in quale modo, nelle varie fasi processuali, era stata posta la questione del mancato pagamento e comunque della erroneità dei conteggi basati su una percentuale asseritamente non dovuta, in tal modo venendo meno ai principi di autosufficienza, sul punto, del ricorso e all’onere di specificazione dei motivi di ricorso; inoltre, detta censura non può trovare accoglimento perché presuppone una rivisitazione in punto di fatto del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

2)- Con secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. artt. 115 e 116 c.p.c. e 2702 c.c.

La società rileva che il contratto di agenzia non disconosciuto e di cui non è stato contestato il contenuto dall’agente costituiva prova legale con la conseguenza che al Giudice era impedita ogni diversa valutazione sul contenuto dello stesso ovvero sulle condizioni in esso stabilite tra cui quella relativa all’indennità di cassa.

 Pertanto, la corte di appello uniformandosi ai principi giurisprudenziali espressi, avrebbe dovuto liquidare l’indennità in questione nella misura dell’1% degli incassi ottenuti con gli ordini raccolti dal sig. A.

Il motivo si appalesa inammissibile poiché privo di ogni specificazione circa il contenuto del contratto richiamato.

Deve rammentarsi che <<In tema di ricorso per cassazione, se una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non è stata trattata nella pronuncia impugnata, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nell’atto o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo nei precedenti gradi>> (Cass. n. 30087/2024).

Dunque, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

La reciproca soccombenza consiglia di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.