MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 6 agosto 2025

Aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere – anni 2024 e 2025

Art. 1

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

1. Le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025:

n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) … 6,4 per cento;

n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) … 6,4 per cento.

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.