Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 63 depositata il 7 gennaio 2025

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi giustifica l’accertamento induttivo, ma nella individuazione del reddito imponibile è necessario riconoscere anche tutti i costi e le eventuali rimanenze che documentalmente il contribuente riesce a provare. Se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. A., esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da costruzione”, proponeva ricorso, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. ——, con il quale, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente maggiori ricavi pari a € 181.964,00 con conseguente reddito d’impresa per € 127.375,00 ed irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di € 86.293,00.

A sostegno del ricorso, eccepiva: – in via preliminare, la nullità e/o l’inesistenza giuridica dell’atto opposto, in quanto emesso da organo apicale preposto alla D. P. dell’Agenzia delle Entrate di Messina il cui provvedimento di investitura era stato dichiarato privo di effetti; – nel merito dell’imposizione, l’illegittima quantificazione di ricavi e reddito di impresa per mancato riconoscimento dei costi sostenuti.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e chiedeva il rigetto del ricorso.

L’adita C.T.P., con sentenza n. 6123/11/16 del 01.03.2016, depositata il 12.10.2016, rigettata l’eccezione preliminare, accoglieva parzialmente il ricorso: – dichiarando deducibili i costi nella loro interezza, in quanto inerenti l’attività d’impresa; – riconoscendo l’IVA come risultante dalle dichiarazioni periodiche; – rimodulando le sanzioni nella misura del nuovo reddito determinato.

Compensava le spese.

Avverso questa sentenza C.A. interponeva appello, ribadendo le eccezioni già sollevate nel precedente grado del giudizio ed evidenziando la censurabilità della decisione in quanto la C.T.P., pur dichiarando deducibili i costi nella loro interezza e riconosciuto l’IVA come risultante dalle liquidazioni periodiche, non aveva specificato che “tra i costi devono essere riconosciuti anche le rimanenze iniziali” né imposto “all’Ufficio finanziario la rideterminazione del reddito d’impresa sulla base del volume d’affari effettivamente conseguito e così come risultante dalla dichiarazione IVA e dalle scritture contabili”.

L’Agenzia delle Entrate versava in atti controdeduzioni, con cui chiedeva la conferma della sentenza per quanto deciso in suo favore, mentre avanzava appello incidentale ritenendo che l’avviso di accertamento andasse integralmente confermato.

La causa è stata decisa all’udienza del giorno 30.09.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via del tutto preliminare, va rilevato che – come correttamente affermato dai giudici di prime cure – il provvedimento agenziale è stato validamente sottoscritto dal Capo Area Imprese, dott. C. G., a ciò delegato dal Direttore Provinciale, dott.ssa M.S., Direttore Provinciale, la quale era pienamente legittimata a conferire delega.

Infatti, la censura del contribuente che ha ritenuto la dott.ssa M.S. priva di legittimazione attiva, in quanto la delibera di nomina della stessa era stata sospesa dal Tribunale di Messina – Sezione lavoro – con Ordinanza del 21.4.2011, è infondata in quanto ai sensi dell’art. 669 octies, ultimo comma, del codice di procedura civile, il provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. Inoltre, dalla nuova attribuzione, in data 17.7.2012, dell’incarico di Direttore provinciale alla Dott.ssa M.S. consegue la validità degli atti compiuti dalla stessa in base al principio della conservazione degli atti giuridici e del divieto di aggravio del procedimento.

Ciò posto, si osserva che l’appello principale è fondato nel merito.

Giova precisare che, in ipotesi quale quella di specie di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell’Ufficio trovano fondamento e disciplina non già nell’art. 38 (accertamento sintetico o standardizzato) o nell’art. 39 (accertamento induttivo o analitico- induttivo), bensì nella diversa previsione di cui all’art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. accertamento d’ufficio), ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine ” esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass., n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 – 01).

Infatti, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione.

Pertanto, in applicazione di tali principi, il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale.

Nel caso di specie, l’Ufficio determinava ricavi pari ad € 181.964,00 così suddivisi:

-€ 109.266,00 corrispondenti all’importo delle operazioni attive, desunte dalla comunicazione dei dati IVA regolarmente presentata dal contribuente per l’anno 2008, risultante da sistema informatizzato;

-€ 72.698,00 scaturenti dall’ammontare delle rimanenze finali per l’anno precedente, sui quali applicava una percentuale di ricarico del 12,50%.

Da tali ricavi, l’Ufficio deduceva costi forfettari per un ammontare pari a € 54.589,00 e cioè il 30% dei ricavi determinati.

Ora, la sentenza gravata, alla luce della produzione documentale in atti, ha correttamente dichiarato deducibili i costi nella loro interezza e riconosciuto l’IVA come risultante dalle liquidazioni periodiche, ma non ha considerato che, oltre ai costi quantificabili attraverso il registro degli acquisti e le fatture di acquisto (prodotti in sede contenziosa), dovevano essere riconosciute anche le rimanenze iniziali dell’anno 2008, già rilevate dallo stesso Ufficio in sede di accertamento.

Ed invero occorreva considerare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l’Amministrazione finanziaria proceda d’ufficio all’accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, “essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tener conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti….” (v. Cass. n.1166/2012).

Pertanto, la rideterminazione del reddito d’impresa andava condotta sulla base del volume d’affari risultante dalla comunicazione annuale IVA (regolarmente presentata) e non già su quello ricostruito dall’Ufficio (applicando una percentuale di ricarico del 12,50% alle rimanenze di magazzino), riconoscendo, tra le componenti negative di reddito, anche le rimanenze iniziali dell’anno 2008, rilevate dall’Ufficio in sede di accertamento.

L’appello principale va dunque accolto; mentre va respinto l’appello incidentate giacchè la mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti.

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui non ha riconosciuto, tra i costi, anche le rimanenze iniziali e rideterminato il reddito d’impresa sulla base dei ricavi risultanti dalla dichiarazione IVA anno 2008 (euro 109.266,00).

Di conseguenza, gli importi (anche a titolo di sanzioni) dovuti dal contribuente, dovranno essere – in tali limiti rideterminati dall’Ufficio.

Si noti invero che dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga non corretto l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (ex multis Cass., Sez. Trib., n. 15825/2006; da ultimo Cass., Sez. Trib., n. 27574/2018; Cass., Sez. T, n. 24964/2023).

In definitiva, il Collegio riforma la sentenza gravata riducendo l’importo portato dall’avviso di accertamento nel senso appena esposto.

La particolarità del caso concreto e l’esito complessivo del procedimento inducono a compensare le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione Terza, accogliendo l’appello principale e rigettando l’appello incidentale, riforma la sentenza impugnata, riducendo l’importo portato dall’avviso di accertamento nel senso indicato in parte motiva e demandando all’Agenzia delle Entrate la rideterminazione delle imposte dovute nonché la misura delle sanzioni.

Spese del doppio grado del giudizio compensate.