La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24201 depositata il 29 agosto 2025 ha affrontato una questione di crescente rilevanza pratica e teorica: il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova in presenza di un patto nullo. Il Collegio ha confermato il principio secondo cui, in tale ipotesi, il recesso datoriale è privo di fondamento in fatto, determinando l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015, come interpretato alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024.
La decisione offre lo spunto per una riflessione sistematica sul rapporto tra nullità del patto di prova, disciplina del recesso nel contratto a tutele crescenti e modello costituzionalmente orientato delle tutele in caso di insussistenza del fatto.
I giudici di legittimità hanno, infatti, ribadito, anche alla luce della sentenza dei giudici delle leggi n. 128/2024 che
“la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso “ad nutum”, intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento – soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione (Cass. n. 20239/2023).
(…) Tale ultima impostazione deve, però, oggi essere rivista, come sopra si è fatto cenno, alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 che, nel riallineamento delle tutele ivi previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e per giustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall’altro, consente di ritenere il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato.
(…) Infatti, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l’entrata in vigore della cd. legge Fornero ai sensi dell’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970.”
Il caso: contesto fattuale e giudiziario
La vicenda riguarda una lavoratrice assunta con contratto a tutele crescenti, cui era stato apposto un patto di prova della durata di sei mesi. Dopo poco più di cinque mesi dall’assunzione, il datore di lavoro procedeva a licenziarla per mancato superamento della prova. La lavoratrice impugnava il recesso, eccependo la nullità del patto per violazione dei requisiti di legge e chiedendo, in conseguenza, la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Venezia respingeva la domanda. La Corte d’Appello riformava integralmente la pronuncia di primo grado, dichiarando nullo il patto di prova e illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegrazione della lavoratrice ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015.
Avverso tale decisione la società datrice proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, in sintesi:
l’erronea applicazione del regime delle tutele crescenti, con particolare riferimento alla reintegra in luogo dell’indennizzo;
la violazione dei criteri di determinazione dell’aliunde perceptum e del limite di 12 mensilità previsto dalla disciplina indennitaria.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito e aderendo a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del D.lgs. n. 23/2015.
Nullità genetica del patto di prova
La Cassazione ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: la nullità genetica del patto di prova (per difetto di forma, mancata specificazione delle mansioni, ecc.) comporta l’inefficacia della clausola sin dall’origine e la trasformazione automatica del rapporto in ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.
“In presenza di un patto di prova nullo, il lavoratore deve considerarsi assunto sin dall’inizio in via definitiva, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità tipico del periodo di prova.”
Licenziamento per mancato superamento della prova: insussistenza del fatto
Nel momento in cui il datore di lavoro motiva il recesso esclusivamente con riferimento al mancato superamento della prova, in assenza di un valido patto, il “fatto posto a fondamento del licenziamento” risulta inesistente. La Corte, in coerenza con l’orientamento inaugurato dalla Corte costituzionale n. 194/2018 e ribadito dalla n. 128/2024, afferma che ciò integra un’ipotesi di insussistenza del fatto materiale ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015.
“Il licenziamento motivato con il mancato superamento di un periodo di prova insussistente configura una fattispecie di insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.”
Applicazione della reintegrazione attenuata
Richiamando l’intervento della Consulta (sent. n. 128/2024), la Cassazione ritiene che l’ipotesi in esame rientri nel perimetro della reintegrazione attenuata, trattandosi di un vizio oggettivo del fatto giustificativo (inesistenza del patto di prova), e non di una mera valutazione discrezionale del datore.
Ne consegue che il lavoratore ha diritto, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra, entro il limite di 12 mensilità, detratto l’eventuale aliunde perceptum.
Inquadramento sistematico: la nullità del patto di prova tra autonomia negoziale e tutele inderogabili
La vicenda esaminata consente di affrontare il tema, ancora attuale, della validità del patto di prova alla luce dell’art. 2096 c.c., che, come noto, richiede:
la forma scritta ad substantiam;
la specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova;
la proporzione tra durata della prova e mansioni affidate.
L’assenza di anche uno solo di tali requisiti comporta la nullità della clausola e, dunque, la nullità del recesso che su tale clausola esclusivamente si fonda.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in assenza di patto valido, il recesso nel periodo che avrebbe dovuto essere coperto dalla prova va qualificato come ordinario licenziamento, soggetto alla disciplina generale in tema di giustificato motivo.
Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2018, n. 15063: “La nullità del patto di prova comporta che il recesso datoriale debba essere scrutinato alla stregua dei normali requisiti di legittimità del licenziamento.”
La “insussistenza del fatto” nella giurisprudenza post-D.lgs. n. 23/2015
La nozione di “insussistenza del fatto” si è progressivamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità come fattispecie che consente di derogare alla tutela meramente indennitaria prevista dal comma 1 dell’art. 3 del D.lgs. 23/2015.
Con la sentenza n. 128/2024, la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di reintegra anche ai casi in cui il giudice accerti direttamente, con prova rigorosa e oggettiva, l’inesistenza del fatto materiale, anche nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Tale orientamento valorizza la funzione garantista della reintegrazione, anche nel contesto del Jobs Act.
La pronuncia in commento si pone in chiara continuità con questo filone, ribadendo che:
“l’insussistenza del fatto può configurarsi anche in relazione al vizio genetico della clausola da cui il datore fa discendere la legittimità del recesso”.
Conclusioni e osservazioni finali
La sentenza n. 24201/2025 della Cassazione si segnala per la chiarezza argomentativa e per il rigore con cui individua la natura sostanzialmente infondata del licenziamento motivato su una clausola nulla.
Essa rafforza il principio secondo cui:
la nullità del patto di prova priva il datore del potere di recesso ad nutum;
il licenziamento così motivato è privo di giustificazione oggettiva;
- la conseguenza è l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 3, co. 2, D.lgs. 23/2015