MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 1° agosto 2025
Attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI per l’agevolazione dell’IPCEI Salute 2
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa;
b) Decisione di autorizzazione: la decisione C(2025) 4804 final del 22 luglio 2025 della Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Salute 2, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo;
c) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;
d) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
e) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;
f) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
g) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
h) IPCEI Salute 2: l’IPCEI di cui al SA.117859 nella catena strategica del valore delle tecnologie e dispositivi innovativi per il settore della salute;
i) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
j) Principio “non arrecare un danno significativo” (anche solo DNSH): principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 od altre metodologie comparabili;
k) Project portfolio: il progetto individuale del beneficiario partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI;
l) Provvedimento di attuazione: il decreto del Direttore generale della DGIAI di attuazione del presente Decreto.
Articolo 2
(Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Salute 2, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal Decreto interministeriale, dei contenuti della Comunicazione IPCEI e della Decisione di autorizzazione.
2. Per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 227.068.390,40 (duecentoventisettemilionisessantottomilatrecentonovanta/40), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attività attuative.
3. Le risorse finanziarie, di cui al comma 2, sono poste a carico delle disponibilità del Fondo IPCEI, e possono trovare copertura anche a valere sulle disponibilità emergenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 e comma 2, del decreto interministeriale, da recepirsi in sede attuativa, condizionatamente al perfezionamento delle procedure e al rispetto dei vincoli previsti per l’impiego delle risorse finanziarie utilizzate.
4. Con il Provvedimento di attuazione è data esecuzione alle previsioni di cui al presente decreto, destinando le risorse attivate alla concessione delle agevolazioni spettanti ai partecipanti ai progetti anche recependo le integrazioni finanziarie al Fondo IPCEI derivanti dalle sopravvenienze di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire alla quota italiana di supporto alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero da programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell’Unione europea destinabili agli stessi. Il Provvedimento di attuazione e gli atti applicativi dello stesso recepiscono eventuali vincoli e condizioni stabiliti dai regolamenti, accordi e disposizioni concernenti l’utilizzazione della fonte finanziaria impiegata.
5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del Decreto, le risorse destinate all’intervento e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726.
Articolo 3
(Condizioni di attuazione)
1. L’intervento agevolativo è attuato dalla DGIAI nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto di attivazione, dal Decreto interministeriale e dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento degli stessi.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto interministeriale per la realizzazione di progetti di cui all’articolo 4 del medesimo provvedimento, ammesse al sostegno delle autorità italiane ed individuate dalla Decisione di autorizzazione.
3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella Decisione di autorizzazione, nonché in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste dalle fonti di finanziamento. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella Decisione di autorizzazione. È fatto in ogni caso divieto di cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto interministeriale. Nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
4. In ottemperanza a quanto indicato nella Comunicazione IPCEI, è garantito il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (DNSH).
5. Per le finalità di cui al comma 4, i progetti devono essere conformi ad orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” applicabili diramati in ambito nazionale e alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non dovranno riguardare le seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l’esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
6. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una Decisione di autorizzazione.
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al presente intervento.
8. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese beneficiarie devono essere in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Per le imprese di micro e piccola dimensione, il requisito si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026, relativamente alle domande presentate da imprese di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025.
Articolo 4
(Procedura di accesso alle agevolazioni)
1. I termini per la presentazione delle istanze sono aperti dalla DGIAI entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La data di apertura dei termini è indicata nel Provvedimento di attuazione.
2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate alla DGIAI con le modalità e con gli schemi indicati nel Provvedimento di attuazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente documentazione:
a) project portfolio approvato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
e) quanto ulteriore previsto dal Provvedimento di attuazione in relazione allo specifico intervento.
3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria competenza.
4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all’articolo 6, comma 6, lettera a), del Decreto interministeriale, da completare nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel corso dell’istruttoria, la DGIAI:
a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;
b) riscontra la completezza della documentazione presentata;
c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dal Decreto interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse sulla base del project portfolio e della Decisione di autorizzazione;
d) procede alle ulteriori verifiche previste per le fonti di finanziamento utilizzate;
e) determina l’ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale, sulla base delle risorse disponibili.
5. Qualora nel corso di svolgimento dell’attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la DGIAI può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.
6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera b), del Decreto interministeriale, la DGIAI procede entro 20 giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all’adozione del decreto di concessione, contenente l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l’implementazione dell’iter agevolativo. Nel decreto di concessione è altresì indicato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). Il decreto di concessione è trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo entro 10 giorni debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale in possesso di idonei poteri.
7. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria di cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al soggetto richiedente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione dell’intervento sono definiti dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero con apposito Provvedimento di attuazione, con cui sono individuate le date di apertura delle procedure agevolative.
Articolo 5
(Esecuzione dei progetti)
1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della Decisione di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale.
2. Sono ammissibili le spese e i costi autorizzati, nell’ambito delle categorie previste dalla Comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla Decisione di autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal Provvedimento di attuazione. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati.
3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni.
4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell’ambito delle fonti utilizzate, qualora siano utilizzate risorse nell’ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.
5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Decreto interministeriale, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio approvato, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.
7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con il Provvedimento di attuazione.
8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull’avanzamento dei progetti con gli organi di governo dell’IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell’attuazione degli interventi agevolativi.
9. Laddove gli organi di governo dell’IPCEI riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.
10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilità e le limitazioni temporali per l’ammissione di attività progettuali a finanziamento in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.
11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l’ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di governo dell’IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e comma 3, del Decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalità stabiliti dalla Decisione di autorizzazione.
Articolo 6
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. Il Provvedimento di attuazione reca i criteri di dettaglio per l’ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.
2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili dal Provvedimento di attuazione, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalità indicate nello stesso.
3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalità indicate dal Provvedimento di attuazione:
a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario;
b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della società che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale;
e) ulteriore documentazione prevista dal Provvedimento di attuazione.
4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell’attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.
5. Entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell’erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:
a) verificare l’avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;
b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
e) verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato;
i) determinare le agevolazioni spettanti.
6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Decreto interministeriale.
7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l’andamento delle attività autorizzate dello specifico intervento, il Ministero:
a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’agevolazione e l’importo effettivamente erogabile;
b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all’erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.
8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell’avanzamento della spesa e delle determinazioni degli organi di governo delle iniziative.
9. Laddove indicato nel Provvedimento di attuazione, la prima erogazione può essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
10. L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed emanato il decreto di cui all’articolo 5, comma 11.
11. Qualora, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell’ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un’unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l’accertata eccedenza, maggiorata dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.
Articolo 7
(Variazioni)
1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento project portfolio approvato in sede di autorizzazione.
2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un’argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.
3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell’autorizzazione della Commissione europea di cui alla Decisione di autorizzazione.
4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell’autorizzazione della Commissione europea di cui alla Decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.
6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo dell’IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l’erogazione delle agevolazioni.
Articolo 8
(Controlli, ispezioni e monitoraggio)
1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi compreso per quanto concerne il finanziamento a valere sulle fonti di finanziamento nazionali o europee utilizzate.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l’esame della documentazione presentata ai fini dell’erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l’erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell’IPCEI, nonché per il finanziamento a valere sulle fonti di finanziamento nazionali o europee utilizzate.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”. Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.