L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) comporta, per il contribuente, l’assunzione di un vincolo dichiarativo di durata biennale, in forza del quale lo stesso è obbligato a dichiarare, per due periodi d’imposta consecutivi, un reddito non inferiore a quello concordato, indipendentemente dal risultato economico effettivamente conseguito. Tale previsione normativa, sebbene ispirata a finalità di semplificazione e stabilizzazione del rapporto tributario, solleva alcuni interrogativi in ordine alla sua compatibilità con i principi costituzionali dell’ordinamento tributario.
In primo luogo, viene in rilievo il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53, comma 1, della Costituzione, secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Il vincolo biennale può determinare, nei casi in cui il reddito effettivo sia significativamente inferiore a quello concordato, un’imposizione fiscalmente disancorata dalla reale capacità economica del contribuente, con il rischio di configurare una forma di presunzione assoluta di reddito. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il legislatore può avvalersi di presunzioni tributarie, anche assolute, purché esse non si traducano in una fictio giuridica lesiva del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della capacità contributiva effettiva (Corte cost., sent. n. 288/2019; n. 83/2020). In assenza di margini di adeguamento alla situazione concreta, il vincolo biennale rischia dunque di porsi in contrasto con tali principi, specie laddove l’ordinamento non contempli correttivi sufficienti in caso di eventi sopravvenuti non rientranti nelle ipotesi tipizzate di cessazione.
In secondo luogo, deve essere considerato il principio di proporzionalità, desumibile dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, che impone al legislatore di adottare misure idonee e necessarie al perseguimento degli obiettivi pubblici, senza eccedere rispetto allo scopo. L’assolutezza del vincolo biennale, privo di possibilità di revisione anche in presenza di deterioramenti economici non qualificabili come “eventi eccezionali” ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 13/2024, potrebbe dar luogo a effetti irragionevoli, gravanti in maniera eccessiva e sproporzionata sul contribuente. La mancanza di clausole di salvaguardia o di meccanismi di rimodulazione del reddito concordato – analogamente a quanto previsto in altri ambiti di programmazione economico-fiscale (si pensi, ad esempio, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento) – limita l’adattabilità dell’istituto alla mutevolezza delle condizioni economiche e compromette l’equilibrio tra esigenze di certezza del gettito e rispetto della dinamica reale dell’impresa.
Non può escludersi, infine, una potenziale violazione del principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.), laddove – in mancanza di una previsione normativa espressa – si interpreti in via estensiva il vincolo biennale come ostativo all’adesione a un nuovo CPB anche in caso di decadenza. Tale effetto limitativo, se non sorretto da un fondamento normativo chiaro e univoco, rischia di porsi al di fuori del perimetro della riserva di legge in materia impositiva, esponendo l’interprete a un ampliamento non consentito della disciplina derogatoria.
La questione della tenuta costituzionale del vincolo biennale, pertanto, non può ritenersi pienamente risolta dalla sola volontà espressa del contribuente al momento dell’adesione. In un sistema tributario informato ai principi di personalizzazione del prelievo, ragionevolezza e legalità, il vincolo imposto per due anni, privo di strumenti correttivi efficaci e applicabile anche in contesti di crisi economica non tipizzata, necessita di una verifica attenta da parte della dottrina e, potenzialmente, della Corte costituzionale. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto dovrebbe valorizzare il profilo pattizio del CPB, senza sacrificare in modo eccessivo le garanzie sostanziali del contribuente.