CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25178 depositata il 14 settembre 2025
Infortunio sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Nesso di causalità – Omissioni colpose – Soccombenza – (CTU) – Principio della ragione più liquida – Rigetto
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Terni, previo espletamento di CTU medico legale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’azienda ospedaliera S.M.T., respingendo nel merito il ricorso presentato da A.S. in proprio e in qualità di erede della coniuge R.B. finalizzato al risarcimento dei danni patiti dalla de cuius e dallo stesso attore a causa dell’infortunio sul lavoro subito dalla B. mentre svolgeva le sue mansioni di infermiera presso l’ospedale di Terni di cui era dipendente.
In particolare, la B. in data 15 maggio 1980 si era punta accidentalmente un dito con l’ago utilizzato per praticare un’iniezione ad un paziente affetto da epatite C e a distanza di anni si era manifestata in lei la malattia che l’aveva condotta al decesso.
Il perito aveva escluso che il decesso fosse ricollegabile con nesso di causalità alla patologia epatica contratta con la ferita da ago infetto al secondo dito della mano destra occorsa alla B. durante l’attività lavorativa.
2. La Corte di appello di Perugia riformava la sentenza di primo grado esclusivamente con riferimento alla pronuncia sulle spese confermando nel resto la pronuncia impugnata.
La Corte di appello definiva il giudizio con l’applicazione del cosiddetto principio della ragione più liquida, rilevando che nel ricorso introduttivo non erano stati dedotti i motivi per cui si dovesse ritenere che l’evento accidentale descritto fosse riconducibile a titolo di colpa all’amministrazione.
In particolare, il ricorrente non avrebbe adempiuto l’onere di allegare ancor prima che di provare le omissioni colpevoli della datrice di lavoro che a suo avviso avevano reso possibile il verificarsi dell’infortunio ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ.
Segnatamente il ricorrente si sarebbe limitato ad affermare che l’infortunio, la contrazione del virus, lo sviluppo della epatopatia ed in definitiva la morte della B. fossero imputabili all’amministrazione datrice di lavoro in virtù di una responsabilità oggettiva, ossia per il solo fatto che l’evento traumatico fosse avvenuto durante l’espletamento dell’attività lavorativa, laddove, viceversa, la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; in altri termini, l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato privo delle allegazioni che l’evento lesivo fosse dipeso dalla mancata adozione da parte dell’amministrazione ospedaliera, in violazione dell’articolo 2087 cod. civ, delle misure idonee ad impedirlo.
Con ricorso per cassazione il signor S. impugnava la sentenza della Corte di appello con tre motivi cui resisteva con controricorso la Regione Umbria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 345, 346 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello di Perugia avrebbe errato nel non considerare già assolto in primo grado l’onere di allegazione ritenuto insussistente, attesa la disposta CTU medico legale relativamente all’accertamento della sussistenza del danno e del nesso di causalità dell’evento dannoso con la patologia epatica conseguita alla ferita da ago infetto.
Più in particolare, tale questione non è stata mai sollevata in primo grado e, comunque, avrebbe dovuto essere riproposta in appello mediante apposito gravame incidentale con il quale la parte resistente avrebbe dovuto chiedere l’accoglimento dell’eccezione preliminare rigettata dal giudice di prime cure, nella misura in cui aveva disposto CTU medico legale.
La Corte di merito avrebbe errato pertanto nel pronunciarsi di d’ufficio su una eccezione preliminare su cui invece si sarebbe irrimediabilmente formato il giudicato interno.
1.1 Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha affermato con un giudizio di merito insindacabile in questa sede il mancato assolvimento da parte del ricorrente originario dell’onere allegatorio e probatorio in ordine alle condotte di inadempimento imputate al datore di lavoro della B.
Ad avviso della Corte il ricorrente nulla risultava dedotto circa i motivi per cui si dovesse ritenere che l’evento accidentale descritto potesse essere ricondotto a titolo di colpa all’amministrazione dell’Ospedale di Terni.
In particolare, il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegare ancor prima di provare le omissioni colpevoli della datrice di lavoro tali da rendere possibile il verificarsi dell’infortunio.
Tale giudizio di merito non è precluso al giudice del gravame che ha l’obbligo di esaminare le allegazioni e le prove come fornite dalle parti e, come si è detto, non è sindacabile nel giudizio di cassazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 2087 cod. civ.
La Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 2087 cod. civ. atteso che la responsabilità stabilita ai sensi del citato articolo è di carattere contrattuale, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili.
La sentenza impugnata ha erroneamente affermato che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dedurre i motivi per cui si doveva ritenere che l’evento accidentale descritto fosse riconducibile a titolo di colpa all’amministrazione senza tener conto del fatto che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di un infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno ma non anche la colpa del datore di lavoro nei cui confronti opera la presunzione posta dall’articolo 1218 cod civ..
2.1 Il motivo è inammissibile.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Ciò posto, è evidente che la censura non si confronta con la ratio decidendi che ha evidenziato la carenza allegatoria del ricorrente in ordine agli elementi costitutivi della domanda di inadempimento.
3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cpc.
La sentenza impugnata non avrebbe potuto addossare le spese del secondo grado alla parte parzialmente vittoriosa in appello, situazione che viceversa avrebbe potuto giustificare la compensazione in tutto o in parte delle spese stesse ai sensi dell’articolo 92 c.p.c.
3.1 Il motivo è infondato.
E’ principio pacifico che l’onere delle spese processuali va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L’odierno ricorrente è stato ritenuto soccombente dal giudice di merito cui tale valutazione è assegnata in via esclusiva.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso di € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.