MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 29 settembre 2025

Bando per la concessione della misura agevolativa Marchi + 2025

Articolo 1

(Obiettivi e oggetto dell’agevolazione)

1. Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

– Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;

– Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro (trecentomila/00) nell’arco di tre anni.

Articolo 2

(Soggetto gestore)

1. Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

b) avere sede legale e operativa in Italia;

c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);

g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

j) essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;

k) per la Misura A:

– aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

– aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

l) per la Misura B:

– aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:

 – il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

 – il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

 – il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

– aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

m) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

2. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b) a m) devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse disponibili per l’attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

2. In attuazione del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014) concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c) del predetto decreto, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5% (cinque percento). Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l’attuazione del presente bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.

3. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili.

Articolo 5

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;

e. Tasse di deposito presso EUIPO.

2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un/una consulente in proprietà industriale iscritto/a all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

3. Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono:

a. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione;

b. essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall’impresa richiedente l’agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito;

c. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a) che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;

d. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dall’impresa richiedente l’agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito – prima della presentazione della domanda.

4. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:

a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25% (venticinque percento);

b. prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti (1);

c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.

(1) Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

Articolo 6

(Entità dell’agevolazione)

1. Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00 (seimila/00).

2. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (ottantacinque percento), ai sensi dell’articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162.

QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI
SERVIZIIMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE€ 1.500,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO€ 300,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
1 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*€ 550,00
2 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*€ 1.500,00
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE**€ 1.500,00
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.
e. TASSE DI DEPOSITOPER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI DEPOSITO SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DELL’80% (85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere) DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO

3. Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% (novanta percento) delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti – secondo il seguente prospetto – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00 (novemila/00).

4. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (novantacinque percento), ai sensi dell’articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162.

QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI
SERVIZIIMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE€ 1.650,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO€ 350,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
1 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*€ 630,00
2 – Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*€ 1.800,00
3 – Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE€ 700,00
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE 
1 – Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione**€ 1.800,00
2 – Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione***€ 600,00 per singolo rilievo
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali. Entro tale limite sono ammissibili le spese sostenute anche per più rilievi differenti emessi dallo stesso ufficio nazionale.

e. TASSE DI REGISTRAZIONEPER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DEL 90% (95% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere) DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO

5. Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese.

6. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2022 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00 (novemila/00).

7. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2022 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2022; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di euro 4.000,00 (quattromila/00).

8. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di massimo euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

9. Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli articoli 1100 e ss. del codice civile in materia di comunione.

10. Per un marchio con pluralità di imprese titolari l’importo dell’agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l’agevolazione.

11. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento «de minimis», o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione europea (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% (cento percento) delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non siano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole sul cumulo.

5. Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese.

6. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2022 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00 (novemila/00).

7. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2022 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2022; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di euro 4.000,00 (quattromila/00).

8. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di massimo euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

9. Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per impresa, l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli articoli 1100 e ss. del codice civile in materia di comunione.

10. Per un marchio con pluralità di imprese titolari l’importo dell’agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l’agevolazione.

11. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento «de minimis», o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione europea (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% (cento percento) delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non siano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole sul cumulo.

Articolo 7

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.2025marchipiu.it.

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Le agevolazioni sono comunque concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, www.2025marchipiu.it, sulla base dei dati comunicati da quest’ultimo.

4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare, anche cumulativamente, la suddetta sospensione. Il Soggetto gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Qualora venga accertata l’indisponibilità di nuove risorse finanziarie idonee a riattivare le attività di verifica istruttoria, le domande decadono.

5. La domanda di partecipazione è così articolata:

– Liberatoria privacy;

– Sezione anagrafica impresa richiedente;

– Titolari;

– Oggetto dell’agevolazione;

– Servizi specialistici esterni;

– Importo dell’agevolazione;

– Allegati.

6. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica di cui al comma 1 deve – pena la non ammissibilità della stessa – essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale ed essere relativa al marchio oggetto dell’agevolazione.

7. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e devono essere relativi al marchio oggetto dell’agevolazione:

a. L’Allegato 1 – Dichiarazioni, contenente, ai fini dell’ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la dimensione di impresa;

II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sede legale e operativa in Italia;

III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese e dello stato di attività;

IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con le vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);

VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa non è incorsa in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa non ha legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa non è incorsa in revoche e/o non ha procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la Misura A, di cui all’articolo 1, comma 1, e che è intervenuta la registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO e che l’impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

XII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la Misura B, di cui all’articolo 1, comma 1, e che è intervenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B e che l’impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

XIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, relativamente alle sole spese presentate ai fini delle agevolazioni di cui al presente bando o parte di esse, l’impresa richiedente è/non è destinataria di altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime «de minimis» o altre agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS);

XIV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

XV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente;

XVI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le copie delle fatture allegate sono conformi agli originali;

XVII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

L’Allegato 1 – Dichiarazioni contiene, inoltre:

I. dichiarazione in merito alla presa visione dell’informativa di cui all’articolo 12 del presente decreto, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR, che attesti l’ottemperanza, da parte dell’impresa, ad analogo adempimento nei confronti dei fornitori e dalla quale risulti che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;

II. autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, al trattamento dei dati personali utilizzati per effettuare rilevazioni nonché per rilevare l’impatto e l’efficacia delle attività individuate dal bando, anche in termini di customer satisfaction;

III. autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, al trattamento dei dati personali utilizzati per consentire la ricezione via mail di informazioni relative a iniziative formative, tecniche e di sensibilizzazione sui temi della Proprietà Industriale;

IV. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità;

V. dichiarazione in merito all’eventuale possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;

VI. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni ottenute a valere sui bandi Marchi+, Marchi+2, Marchi+3, Marchi+2021, Marchi+2022, Marchi+2023 e Marchi+2024.

L’Allegato 1 – Dichiarazioni deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal/dalla legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione.

b. L’Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari deve essere utilizzato solo nel caso di contitolarità del marchio oggetto della domanda di partecipazione, e deve essere firmato digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, da tutti/e i/le titolari;

c. L’Allegato 3 – Procura Speciale recante la procura speciale (composta, come da modello allegato, da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti e relative al marchio oggetto della domanda di partecipazione) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale, in quanto contenente dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000. La procura deve essere allegata dall’impresa qualora la domanda di partecipazione sia stata formata e presentata, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000 da un procuratore speciale.

d. L’Allegato 4 – Modello di tracciabilità dei flussi finanziari che deve essere firmato digitalmente dal/dalla legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione.

e. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, per ciascuna tipologia di servizio specialistico esterno devono essere allegati i relativi output come di seguito elencati:

I. Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all’attività in oggetto) o dell’azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio e il manuale d’uso del marchio.

Dal curriculum allegato deve evincersi una chiara coerenza tra il profilo del professionista indicato e la prestazione erogata, in particolare in riferimento alla esperienza e capacità acquisite rispetto al servizio prestato.

II. Assistenza per il deposito: la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal Centro PATLIB – Patent Library (breve relazione delle attività svolte/copia dell’incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della registrazione/pubblicazione della domanda);

III. Ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal responsabile del Centro PATLIB – Patent Library unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o uguale a quella del parere sottoscritto e antecedenti o uguali la data di deposito della domanda di registrazione del marchio;

IV. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: la relazione dettagliata del professionista (consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati) in merito alle attività effettivamente svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione prodotta che sia coerente con quanto indicato nella relazione;

V. copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la Misura A e/o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B;

f. copia della registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO per la Misura A;

g. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B;

h. documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici esterni:

I. copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi svolti in coerenza con le tipologie di servizi previsti al precedente articolo 5.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa, tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) e successive modifiche. Le imprese beneficiarie sono tenute a provvedere, preordinatamente alla concessione delle agevolazioni, all’integrazione elettronica dei titoli di spesa con l’apposizione del CUP comunicato dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 ovvero a correlare la spesa all’agevolazione sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore;

II. attestazione di pagamento che dovrà essere stato effettuato, a pena di inammissibilità della spesa, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria o carta di credito e da cui si evinca l’importo, il nominativo del ricevente, il conto corrente dell’ordinante e il buon esito del pagamento (con CRO/TRN o estratto conto);

III. attestazione di versamento della eventuale ritenuta di acconto mediante F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio. In caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico – firmato dal legale rappresentante – che dettagli la composizione del pagamento stesso.

8. Con riferimento alla Misura B, per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse, è possibile presentare a fronte di una agevolazione già concessa – entro i termini di vigenza del bando e nel rispetto dei limiti previsti per il singolo marchio – una nuova successiva domanda di partecipazione per le sole tasse residue.

9. Il Soggetto gestore non si assume responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a terzi, ad un caso fortuito o a cause di forza maggiore.

10. La richiesta di agevolazione sarà considerata non ammissibile e non integrabile e non verrà dunque esaminata se:

a. presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 7 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;

b. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 3 o privi dei requisiti di cui all’articolo 3;

c. relativa a marchio privo dei requisiti di cui all’articolo 3;

d. priva della domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale;

e. priva dell’Allegato 1 – Dichiarazioni firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente;

f. priva dell’Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del marchio;

g. priva dell’Allegato 3 – Procura Speciale firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000.

Articolo 8

(Istruttoria delle domande e concessione dell’agevolazione)

1. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.

2. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno sospese. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

3. L’istruttoria delle domande è effettuata dal Soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure.

4. Le analisi, verifiche e valutazioni previste dal bando si basano su quanto fornito in sede di presentazione della domanda. Al di fuori dei casi di inammissibilità e/o non integrabilità della domanda previsti nel presente bando, il soggetto gestore, se necessario, in sede di istruttoria, richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dello svolgimento della istruttoria. Tali richieste sono comunicate nelle modalità indicate al successivo articolo 11. Al fine di consentire un più agevole completamento dell’istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal Soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta e comunque non inferiore a 7 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda viene dichiarata decaduta e della intervenuta decadenza viene data formale comunicazione all’impresa interessata. Dall’invio della richiesta al ricevimento dei documenti, i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari.

5. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore ogni eventuale variazione dei dati forniti al momento della presentazione della domanda di partecipazione aggiornando la relativa dichiarazione per quelli attestati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

6. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora dall’istruttoria effettuata emerga qualsiasi motivo che osti all’accoglimento della domanda di contributo, salvo i casi di inammissibilità di cui all’articolo 3 e all’articolo 7, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo. Il provvedimento è notificato all’impresa interessata, nelle modalità indicate al successivo articolo 11.

7. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.

Articolo 9

(Erogazione dell’agevolazione)

1. L’agevolazione sarà erogata, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa beneficiaria entro 80 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.

Articolo 10

(Revoca e rinuncia delle agevolazioni)

1. Il Soggetto gestore provvederà alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora:

a) le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti;

b) dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando;

c) emerga, in sede di erogazione dell’agevolazione, che siano venuti meno i requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a m) dell’articolo 3.

2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all’agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione al Soggetto gestore tramite PEC al seguente indirizzo: 2025marchipiu@legalmail.it, riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “Rinuncia” e il numero di protocollo della domanda.

3. Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia senza ulteriore richiesta da parte del Soggetto gestore.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvederà al recupero coattivo delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento.

5. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore controlli, anche a campione, sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

6. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata in originale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno cinque anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto gestore e le imprese richiedenti sono effettuate tramite PEC, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le comunicazioni al Soggetto gestore devono essere inviate all’indirizzo PEC www.2025marchipiu.it dall’indirizzo PEC delle imprese ovvero, ove previsto, dalla PEC del procuratore speciale.

3. Le comunicazioni da parte del Soggetto gestore alle imprese sono inviate all’indirizzo PEC comunicato dalle stesse in fase di presentazione della domanda.

4. Per acquisire informazioni relative al contenuto del bando e alle procedure di presentazione della domanda, è necessario rivolgersi al seguente indirizzo: info@2025marchipiu.it.

Articolo 12

(Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Le disposizioni del GDPR si applicano a tutte le attività connesse al presente provvedimento.

2. La titolare del trattamento dati è Unioncamere – Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA. L’informativa ex articoli 13 e 14 del GDPR sarà pubblicata sul sito internet del Soggetto gestore e sul sito di progetto.

Articolo 13

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sul sito web istituzionale del Ministero, www.mimit.gov.it, e del Soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.2025marchipiu.it. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Allegato