Nel sistema tributario italiano, l’attribuzione dello status di lavoro autonomo abituale (o di attività economica abituale) comporta conseguenze decisive in tema di imposte dirette (TUIR) e IVA (DPR 633/1972). In particolare:
Ai fini IRPEF, l’art. 53, comma 1, TUIR qualifica come redditi di lavoro autonomo quelli «derivanti dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo».
Ai fini IVA, l’esercizio abituale di una attività (anche senza esclusività) può far scattare l’obbligo di assoggettamento a IVA.
In ambito previdenziale (Gestione separata INPS), l’obbligo contributivo scatta se l’attività professionale viene svolta con carattere di abitualità (anche oltre una certa soglia nei casi occasionali).
Ne consegue che la qualificazione tra attività occasionale e abituale costituisce nodo centrale, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato criteri precisi per distinguere i due casi.
L’ordinanza Cass. 26206/2025: cenni e rilievo
Con l’ordinanza n. 26206 depositata il 26 settembre 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato i principi già affermati in precedenti arresti (in particolare Cass. n. 15031/2014), ribadendo che:
«L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021), di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di un’attività economica abituale.»
Nella fattispecie concreta, il contribuente (professore universitario a tempo pieno) aveva svolto prestazioni di consulenza verso vari committenti, non solo in un anno specifico ma anche negli anni precedenti e successivi. La CTR, conformandosi a questi criteri, aveva riconosciuto lo svolgimento di un’attività abituale e non occasionale, con conseguente applicazione dell’IVA. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la sentenza del giudice di merito era conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.
Da questa decisione emergono alcuni punti fondamentali, che vanno ricondotti ai criteri elaborati in precedenza dalla Corte.
Questo principio chiarisce in modo definitivo che l’abitualità non va intesa come mera molteplicità delle operazioni poste in essere, ma come presenza di un contesto operativo ricorrente e strutturato, anche in presenza di un’unica prestazione.
I quattro elementi costitutivi dell’attività abituale
La giurisprudenza ha progressivamente costruito il concetto di “abitualità” identificando quattro requisiti principali, che non vanno letti in modo isolato ma integrato:
Ripetitività: la reiterazione nel tempo di atti similari;
Regolarità: la non occasionalità dell’attività, anche se non svolta continuativamente;
Stabilità: il collegamento dell’attività a una prospettiva durevole;
Sistematicità: la coerenza organizzativa dell’azione economica nel suo complesso.
a) Ripetitività
L’attività si distingue da un singolo fatto isolato in quanto ripetuta nel tempo. Non serve che le operazioni siano molto numerose: può essere sufficiente anche una “singola operazione” quando ci siano indizi che quella operazione sia riconducibile a un contesto organizzato e reiterato.
Un principio cardine è che l’abitualità presuppone la reiterazione di comportamenti analoghi nel tempo. In particolare:
«L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. … anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di un’attività economica abituale.»
(Cass. 15031/2014)
b) Regolarità
La regolarità indica che non si tratta di atti sporadici o casuali, ma che il soggetto svolge l’attività secondo un ritmo prevedibile o sistematico, con continuità almeno potenziale.
La regolarità è l’idea che l’attività non sia casuale o sporadica, ma segua un ritmo, anche se non perfettamente pianificato:
«Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà.»
(Cass. 15031/2014)
Questo passaggio distingue l’attività occasionale (episodica, contingente) da quella che, pur non avendo perfetta continuità, manifesta una regolarità nei comportamenti.
c) Stabilità
La stabilità dell’attività è misurata in funzione della sua non transitorietà. Non occorre che duri decine d’anni, ma che non consista in actos unici e isolati. La Cassazione n. 4419/2021 ha osservato che:
«L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003) di un’attività professionale…»
Tuttavia, l’importo del reddito conseguito non è determinante ai fini della qualificazione dell’attività come abituale:
«La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce … presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.»
d) Sistematicità
La sistematicità implica che le prestazioni/atti siano “coordinati” e orientati verso un disegno unitario e coerente, piuttosto che atti scollegati fra loro. Ciò può emergere da ordini ricorrenti, modalità omogenee, organizzazione (anche minima) delle risorse del professionista.
Va osservato che questi quattro elementi non agiscono in modo isolato: spesso la loro presenza è dedotta mediante presunzioni e circostanze concrete, e l’onere della prova spetta all’Ufficio che sostiene l’abitualità (ma il contribuente può controprovarla).
Cass. 4419/2021 recita:
«… nel accertamento di fatto del requisito … possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista … trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis …»
Il ruolo della pluralità delle prestazioni e la possibilità della singola operazione
Un punto spesso discusso è quanto peso debba essere attribuito alla pluralità delle operazioni e se sia possibile che una sola operazione produca effetti abituali.
La Cassazione ha più volte affermato che la pluralità delle operazioni costituisce indice (non imprescindibile) dell’abitualità, specie se tali operazioni sono ripetute verso lo stesso o più committenti.
Tuttavia, l’ordinanza 26206/2025 precisa che anche una singola operazione, se si inserisce in un contesto di comportamenti abituali già avviati (ripetitività, stabilità, ecc.), può implicare che l’attività abbia natura abituale.
Questo principio è già richiamato nei precedenti: «anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica».
In altre parole: non è il numero puro delle operazioni che conta, bensì il contesto e la struttura in cui esse si inseriscono.
I criteri accessori e le presunzioni utilizzabili
Poiché l’abitualità è elemento fattuale difficile da provare direttamente, la giurisprudenza ammette l’uso di presunzioni (praesumptiones) purché ragionevoli e vagliabili. Tra i criteri accessori più utilizzati vi sono:
Iscrizione all’albo professionale o elenco: può costituire indizio, ma non è sufficiente di per sé a dimostrare l’abitualità. (Cass. 4419/2021)
Apertura della partita IVA: anche questa è presunzione di abitualità, ma non implica obbligatoriamente tale qualificazione. (Cass. 4419/2021)
Organizzazione materiale o supporti strumentali (strumenti, uffici, collaboratori): l’esistenza di mezzi organizzativi può corroborare l’idea che l’attività è svolta con continuità sistematica. (Cass. 4419/2021)
Persistenza nel tempo verso gli stessi committenti: la ricorrenza di rapporti con gli stessi clienti è indice di sistematicità. (Ordinanza 26206/2025, CTR motivazioni)
Volume e rilevanza economica: sebbene non decisivo, un livello economico significativo può essere guardato come indizio. Tuttavia la Corte ribadisce che non si può trasformare in criterio esclusivo. (Cass. 4419/2021)
Reddito annuo inferiore alla soglia di legge (es. 5.000 €): questo dato può valere come indizio negativo dell’abitualità, ma non può essere usato come criterio esclusivo per escluderla. (Cass. 4419/2021)
Un aspetto importante è che il requisito dell’abitualità va apprezzato come scelta ex ante del professionista e non come risultato ex post dell’ammontare di reddito conseguito. In altri termini, non si può dedurre retrospettivamente che un’attività sia stata abituale solo sulla base dell’ammontare dei compensi percepiti. (Cass. 4419/2021)
In questo senso, la giurisprudenza sottolinea che il superamento della soglia (es. i 5.000 €) non impone di per sé l’abitualità, esattamente come la soglia non può essere l’unico criterio per escluderla. (Cass. 4419/2021)
Scelta ex ante vs deduzione ex post
Un principio fondamentale chiarito dalla Cassazione è che l’abitualità va apprezzata come scelta del professionista prima dell’evento, non come conseguenza a posteriori del reddito effettivamente conseguito:
«… il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista … e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito … alla produzione di un reddito superiore alla soglia …»
(Cass. 181/2023, richiamando Cass. 4419/2021)
In sostanza: non basta che il professionista abbia guadagnato molto; occorre che la modalità con cui ha agito manifesti intenzione abituale.
c) Il reddito “basso” come indizio negativo
L’aver prodotto un reddito annuo inferiore a una certa soglia (es. 5.000 €) può fungere soltanto da elemento presuntivo negativo, non da prova conclusiva dell’assenza dell’abitualità:
«… la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità …»
(Cass. 181/2023)
Analogamente, in Cass. 10267/2021 si afferma:
«… il reddito annuo di importo inferiore a 5.000,00 € non preclude che si riconosca l’abitualità, ma costituisce elemento da valutare insieme agli altri indizi; e che una mera iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono sufficienti a dimostrare l’abitualità.»
d) Divieto di trasformare la soglia in criterio assoluto
La Cassazione ha inoltre ribadito che il superamento della soglia “5.000 €” — prevista per attività occasionali — non rende automaticamente abituale l’attività, se mancano i requisiti strutturali:
«La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce … il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.»
(Cass. 4419/2021)
E ancora, nella recente Cass. 181/2023:
«… la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.»
e) Ratifica della tecnica valutativa nei giudizi di merito: sindacato limitato in Cassazione
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello e il Tribunale hanno discrezionalità nell’apprezzamento degli indici e dei presupposti fattuali, e la Corte di legittimità non può sostituirsi a quella valutazione se motivata:
In particolare, nel caso della stessa Cass. 181/2023, si afferma che quando la Corte d’appello di Palermo ha valutato l’iscrizione ad albo, l’apertura della partita IVA e la dichiarazione nel quadro CM come indizi coerenti con l’attività non occasionale, quella valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Presunzioni, reddito, e onere della prova
Presunzioni e indizi
È principio costante che indici come l’iscrizione a un albo, l’apertura della partita IVA o la predisposizione di un’organizzazione non costituiscano prove legali dell’abitualità, ma presunzioni semplici. Lo ribadisce la Cass. n. 181/2023:
«Trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis … semplici regole di esperienza … da ponderare nel contesto complessivo.»
Reddito inferiore alla soglia dei 5.000 euro
La produzione di un reddito basso può fungere da indizio negativo, ma non esclude di per sé l’abitualità:
«La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità.»
(Cass. n. 181/2023)
Analoga valutazione si legge in Cass. n. 10267/2021:
«Il reddito annuo di importo inferiore a 5.000,00 € non preclude che si riconosca l’abitualità, ma costituisce elemento da valutare insieme agli altri indizi; e che una mera iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono sufficienti a dimostrare l’abitualità.»
La scelta ex ante del professionista
Fondamentale è il principio secondo cui l’abitualità dev’essere valutata ex ante, e non ex post in funzione del reddito prodotto. La Cassazione n. 181/2023 lo ha chiarito in modo definitivo:
«Il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista … e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.»
Valutazione del giudice di merito e limiti del sindacato di legittimità
Infine, la Corte ha affermato che la valutazione compiuta dal giudice del merito circa la ricorrenza dei requisiti dell’abitualità è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata:
«Nel caso in esame, la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che l’iscrizione ad albo, l’apertura della partita IVA e la compilazione del quadro CM della dichiarazione costituissero elementi rilevanti per affermare il carattere non occasionale dell’attività, sottraendosi tale giudizio al sindacato di legittimità.»
(Cass. n. 181/2023)
Precedenti giurisprudenziali significativi
Di seguito alcuni casi e massime che si collocano nel panorama dialettico sull’abitualità:
Cass. 2 luglio 2014, n. 15031: ha richiamato la distinzione fra attività abituale e occasionale fondandola sui criteri della ripetitività e sistematicità. (richiamata nell’ordinanza 26206)
Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419: ha chiarito il regime dell’abitualità in tema di iscrizione alla Gestione separata, sottolineando la distinzione tra scelta ex ante e ricavo ex post, e l’uso delle presunzioni (iscrizione albo, P. IVA, organizzazione) come indizi.
Cass. Ordinanza 3 ottobre 2022, n. 28576: riafferma che la soglia dei 5.000 € può costituire indizio solo negativo, non presunzione iuris et de iure, e richiama l’apprezzamento in concreto dell’abitualità.
Cass. Sez. VI Civile, ordinanza 35631/2021: in tema previdenziale, richiama i medesimi criteri dell’abitualità e la distinzione tra scelta ex ante e deduzioni ex post.
Cass. Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32034: in materia di gestione commercianti/bed & breakfast, ha ritenuto che un’attività svolta per un numero limitato di giorni e senza continuità non integri i requisiti di abitualità.
Questi precedenti – e altri – sono frequentemente richiamati dai giudici di merito per valutare caso per caso se un contributo dovuto, un obbligo IVA o un obbligo assicurativo sussista o meno.
Criticità, limiti e suggerimenti per la pratica decisoria
Relatività dei criteri
I criteri (ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità) non sono vincolanti nel senso assoluto: devono essere adattati al contesto del settore professionale del contribuente. Ciò significa che in professioni con stagionalità o prestazioni “a progetto” potrebbe esistere abitualità anche con salti temporali.Onere della prova
L’ufficio fiscale che contesta l’occasionalità deve fornire indizi o presunzioni che giustifichino la ricostruzione dell’abitualità. In assenza di elementi probatori adeguati, la qualificazione in termine occasionale può essere preferita. La motivazione del giudice di merito – e la sua valutazione dei presupposti – sono essenziali per un giudizio in Cassazione. (Cass. 26206/2025 lo riconosce)Soglia economica (“5.000 €” per casi occasionali)
Quando l’attività è tipicamente occasionale (es. contratti di prestazione occasionale per soggetti già iscritti ad albo), la soglia di 5.000 € (art. 44 d.l. 269/2003) può attivare l’obbligo contributivo solo se superata. Ma questo limite non equivale automaticamente a comprovata abitualità. (Cass. 4419/2021)Evita il ragionamento retrospettivo
Non è corretto dedurre abitualità ex post sulla base del reddito conseguito: ciò tradurrebbe in “reddito come criterio unico” una questione che va apprezzata in base alla scelta professionale e struttura organizzativa. (Cass. 4419/2021)Applicazione alle nuove forme digitali/lavori “atipici”
L’evoluzione del lavoro tramite piattaforme digitali, prestazioni freelance occasionali con clienti multipli, ecc., può richiedere un’analisi molto attenta del contesto: la mera frequenza di erogazione non basta, occorrerà guardare a organizzazione, comunicazione pubblicitaria, impegni vincolanti, ecc.
Esempio applicativo (ispirato al caso Cass. 26206/2025)
Supponiamo un docente universitario (già assunto a tempo pieno) che svolge fuori orario alcune consulenze legali o giuridiche per terzi. In un anno specifico (es. 2014) riceve tre incarichi da diversi committenti, con operazioni analoghe in anni anteriori e successivi. L’Agenzia delle Entrate contesta che tali prestazioni siano state rese con modalità abituali e li assoggetta a IVA.
La CTR, analizzando i comportamenti nel tempo (non solo in quell’anno ma in un arco pluriennale), rileva che i rapporti si sono ripetuti, con modalità omogenee, e rivolti a vari committenti → ricostruisce l’abitualità.
La Cassazione, nell’ordinanza 26206/2025, rifiuta il ricorso e conferma che anche una “singola operazione” inserita in tale contesto (ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità) integra l’abitualità.
Questo esempio mostra come non sia sufficiente guardare al solo numero di prestazioni in un anno, ma all’assetto complessivo dell’attività professionale.
Schema riassuntivo: criteri e rilevanza
| Criterio / fattore | Funzione nel giudizio | Tipologia di evidenza |
|---|---|---|
| Ripetitività | distingue da operazioni isolate | pluralità di incarichi nel tempo |
| Regolarità | supera l’eccezionalità | periodicità, ritmo riconoscibile |
| Stabilità | esclude carattere transitorio | durata pluriennale |
| Sistematicità | identifica coordinazione / progetto unitario | modalitá omogenee, attrezzature, organizzazione |
| Presunzioni accessorie | supportano la ricostruzione | iscrizione ad albo, P. IVA, strumenti, rapporti stabili con clienti |
| Ammontare basso del reddito | indizio negativo | può aiutare il contribuente a negare l’abitualità, ma non ha valore assoluto |
| Singola operazione inserita in contesto | ammette che un “gesto isolato” possa rilevare | se inserita in un quadro abituale già accertato |
Conclusione
Il requisito dell’abitualità è uno degli snodi più delicati nel diritto tributario dell’autonomia professionale. L’ordinanza Cass. 26206/2025 conferma l’impianto giurisprudenziale classico, insistendo sul fatto che non è il numero, ma il contesto che conta: anche un’unica operazione, inserita in un quadro di ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità, può avere natura abituale.
Per il praticante legale e tributario, ciò implica:
adottare una motivazione esaustiva quando si contesta o si difende l’abitualità;
valutare attentamente i presupposti probatori (presunzioni e indizi);
non affidarsi a criteri rigidi o meccanici (come la soglia del reddito), ma comporre un giudizio globale del caso concreto.