LEGGE n. 139 del 17 settembre 2025

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data all’Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all’articolo 9 dell’Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall’anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 11 dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA

Articolo 1

Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la creazione di un quadro di collaborazione di polizia tra le Parti al fine di promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.

Articolo 2

Autorità competenti

Le Autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono:

A) per la Parte italiana, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

il Servizio Relazioni Internazionali dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente a tutte le attività di cooperazione strategica;

il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale quale punto di contatto per le attività operative e di scambio info-investigativo e operativo;

B) per la Parte ivoriana, il Ministero dell’Interno e della Sicurezza:

la Direzione Generale dell’Ufficio Nazionale dello Stato Civile e dell’Identificazione (ONECI);

la Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN);

il Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Interno e della Sicurezza, incaricato della Cooperazione Internazionale;

l’Addetto alla Sicurezza Interna dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in Italia.

Articolo 3

Settori di cooperazione

1. Le Parti, in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, collaborano per la prevenzione e il contrasto delle manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonchè della criminalità transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:

A) criminalità organizzata transnazionale;

B) reati contro la persona e il patrimonio;

C) tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dei relativi precursori e delle sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione, dei medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva, il cui impiego è considerato doping, nonchè delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS);

D) tratta di persone e traffico illecito di migranti;

E) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

F) criminalità informatica, inclusa la pedopornografia on-line;

G) reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;

H) reati contro il patrimonio culturale;

I) reati contro l’ambiente e traffico illegale di specie protette;

J) corruzione;

K) pirateria.

2. I reati di falso e contraffazione inclusa la falsificazione monetaria e la contraffazione alimentare.

3. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nella repressione del terrorismo.

4. Le Parti collaborano, altresì, nello sviluppo di capacità per il rafforzamento della sicurezza e per l’ordine pubblico dei rispettivi territori stimolando, nel rispetto delle prerogative e degli ordinamenti nazionali, sinergie e condivisione di buone prassi e sviluppando progetti di formazione professionale congiunta in tutti gli ambiti di competenza.

5. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

Articolo 4

Forme di cooperazione

Le forme di cooperazione previste dal presente Accordo includono:

A) scambio di informazioni:

a) sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonchè sulla loro struttura, gestione e modus operandi;

b) per la ricerca di latitanti;

c) sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonchè sul loro modus operandi;

d) sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;

e) finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;

f) sull’immigrazione irregolare;

g) sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;

h) per il contrasto dei reati di criminalità informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;

i) ogni altra questione di interesse per le Autorità competenti;

B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, per quanto riguarda in particolare:

a) la gestione dei beni sequestrati e confiscati;

b) il fenomeno del narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonchè sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonchè sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;

c) gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;

d) le tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

e) le metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;

f) l’identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;

C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l’attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;

D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell’Articolo 5;

E) cooperazione strategica attraverso:

a) la formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;

b) lo scambio di esperienze e di esperti;

c) l’organizzazione di corsi, attività addestrative nonché eventi congiunti;

d) il capacity building;

e) l’organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone pratiche;

f) lo scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull’organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull’analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull’elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.

Articolo 5

Attuazione della collaborazione

1. La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall’Autorità competente interessata o su iniziativa dell’Autorità competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l’altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalità tali da permettere di accertarne l’autenticità. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:

A) il nome dell’Autorità competente richiedente;

B) il nome dell’Autorità competente destinataria della richiesta di assistenza;

C) i dettagli del caso;

D) una descrizione dell’assistenza richiesta;

E) lo scopo e i motivi della richiesta;

F) eventuali altre informazioni utili per l’esecuzione della richiesta.

Articolo 6

Rifiuto dell’assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata se l’Autorità competente destinataria ritiene che l’esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L’assistenza può anche essere rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell’Autorità competente destinataria.

3. L’Autorità competente destinataria può, prima di rifiutare l’assistenza, consultare l’Autorità competente richiedente al fine di verificare se l’assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.

4. L’Autorità competente destinataria notifica all’Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza motivando tale rifiuto.

Articolo 7

Esecuzione delle richieste

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l’esecuzione delle richieste di assistenza.

2. L’Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l’esecuzione della richiesta.

3. Se l’esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell’Autorità competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all’Autorità competente richiedente.

4. L’Autorità competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l’esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all’Autorità competente richiedente informazioni supplementari.

5. L’Autorità competente destinataria informa quanto prima l’Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell’effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasferiti in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalità previste all’art. 1 e in conformità alle clausole sul loro trasferimento contenute nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell’altra Parte ricevuti ai fini dell’applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso dell’altra Parte.

Articolo 9

Comitato e gruppi di lavoro operativi e d’indagine congiunti

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, nonchè per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti concordano di istituire un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all’anno, anche con modalità di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.

2. Le Autorità competenti possono costituire, altresì, gruppi di lavoro operativo e d’indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza, analisi ed ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale.

Articolo 10

Riunioni e consultazioni

I rappresentanti delle Autorità competenti possono, se ritenuto opportuno, tenere riunioni e consultazioni, tanto in presenza quanto in modalità di videoconferenza.

Articolo 11

Spese

1. Le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall’Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonchè le modalità di ripartizione delle spese.

2. Salvo se altrimenti deciso dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall’Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall’Autorità competente inviante.

Articolo 12

Lingue di lavoro

Nell’ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le lingue di lavoro sono l’italiano e il francese.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta delle Parti attestante l’espletamento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Le modifiche costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1.

3. È concluso per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile mediante tacito accordo per periodi equivalenti, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all’altra la sua intenzione di non rinnovarlo sei (6) mesi prima della data del rinnovo.

4. La scadenza del presente Accordo non pregiudica i progetti e i programmi in corso concordati nel suo quadro fino alla loro normale scadenza, salvo decisione contraria di entrambe le Parti.

5. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

Allegato 1

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA

Considerati l’art. 33, co. 1, lett. a, del D.lgs. 51/2018 della Repubblica italiana, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, e la Legge n. 2013-450 del 19 giugno 2013 relativa alla protezione dei dati personali, conformemente all’Articolo 2 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza (in seguito Accordo), ciascuna «Autorità competente» di una Parte (in seguito Autorità), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Autorità dell’altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti Clausole s’intende per:

(a) «Autorità competente»; la/e autorità individuata/e nell’Accordo quale/i punto/i di contatto per lo scambio di informazioni ovvero quella/e competente/i per l’attuazione dello stesso;

(b) «altra Autorità»: altra autorità pubblica, organismo o entità incaricato di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

(c) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (l’«Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d’identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale della persona;

(d) «dati particolari»: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

(e) «dati giudiziari»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;

(f) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure giudiziari;

(g) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(h) «trasferimento di dati»: invio di dati personali da un’Autorità di una Parte ad un’Autorità dell’altra Parte per finalità di polizia, vale a dire per la prevenzione dei reati, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonchè per i compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi dei rispettivi ordinamenti;

(i) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un’Autorità ricevente ad un’altra Autorità dello stesso paese;

(j) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un’Autorità ricevente a un’altra Autorità di un paese diverso dalle Parti o di un’organizzazione internazionale;

(k) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;

(l) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

(m) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

(n) «Autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte incaricata di sorvegliare l’applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali in campo penale (1);

(o) «diritti degli Interessati»:

i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;

ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v. «diritto di limitazione del trattamento»: il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti;

vi. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;

(p) «limitazioni dei diritti degli interessati»: i diritti degli interessati di cui alla lettera (o) possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

i. non compromettere il buon esito dell’attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, nonchè l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;

ii. tutelare la sicurezza pubblica;

iii. tutelare la sicurezza nazionale;

iv. tutelare i diritti e le libertà altrui;

(q) «limitazioni agli obblighi dell’Autorità»: l’adempimento dell’obbligo di informativa generale da parte delle Autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera (p).

II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali di persone fisiche presumibilmente coinvolte nelle attività criminali elencate all’articolo 4, comma 1, lettere da A a D, dell’Accordo, necessari per il perseguimento delle finalità previste all’articolo 1 del predetto Accordo.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II.

Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinchè i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L’Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati.

L’Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un’Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un’altra Autorità sono inesatti, ne informerà l’Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, fornirà un’informativa generale agli Interessati su:

(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

(b) finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, nonchè periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo;

(c) le categorie di destinatari dei dati personali ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore;

(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) il diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonchè di ricorrere ad un’Autorità giudiziaria (2);

(f) ulteriori informazioni ritenute utili all’esercizio dei predetti diritti, in particolare nel caso in cui i dati siano stati raccolti all’insaputa dell’Interessato;

(g) le informazioni su ritardi, limitazioni o esclusioni previsti dai requisiti di legge applicabili con riguardo all’esercizio dei predetti diritti.

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all’Accordo. Una copia dell’informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

L’adempimento dell’obbligo di informativa generale da parte delle Autorità è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo I, alla lettera (p).

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza.

Queste comprenderanno anche la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e giudiziari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l’archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l’adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e giudiziari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l’altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un’Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l’Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell’avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l’esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinchè, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l’origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all’altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all’altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento oppure l’esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l’invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell’informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un’Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, nonchè lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell’esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finchè persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un’Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell’Autorità trasferente e purchè l’altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente dovrà fornire informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sull’altra Autorità, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un’Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell’Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un’altra persona fisica;

accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;

svolgimento di un’indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l’Autorità ricevente informerà previamente l’Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l’altra Autorità e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione sia incompatibile con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l’Autorità ricevente dovrà informare l’Autorità trasferente dell’avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l’Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L’Autorità ricevente si adopererà affinchè sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un’Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell’Autorità trasferente che valuterà la richiesta tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, le finalità per cui i dati sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali presso tale paese terzo od organizzazione internazionale. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare alla predetta altra Autorità, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Se un Interessato ritiene che un’Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un’Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L’interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell’Autorità trasferente, dell’Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell’Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l’Autorità trasferente ritenga che l’Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente.

L’Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l’Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.

2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l’Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all’Autorità che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un’Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l’Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando quest’ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l’Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un’Autorità trasferente ritenga che un’Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l’Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.

2. Le modifiche saranno apportate ai sensi dell’art. 14, comma 2 dell’Accordo.

3. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

(1) In Italia l’Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 37-42 del D.lgs. 51/2018. In Costa d’Avorio, l’organo di controllo garante è l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni della Costa d’Avorio (ARTCI).

(2) In Italia, l’Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 39 del citato D.lgs. 51/2018. In Costa d’Avorio, l’Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario.