CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27124 depositata il 9 ottobre 2025
Lavoro – Malattia professionale – Aggravamento – Percentuale di invalidità – Decorrenza – Domanda di revisione – Consulenza tecnica di ufficio – Accertamento peritale – Diritto alla prestazione – Accoglimento
Rilevato che
1. C.D.M. in ragione di una domanda proposta in via amministrativa in data 20/02/2004 si vedeva riconoscere una malattia professionale dall’INAIL.
Il 21/03/2018 lo stesso lavoratore presentava all’INAIL domanda di aggravamento allegando nuovi certificati medici.
L’INAIL riconosceva l’aggravamento ma valutava nella percentuale del 14% di danno biologico la misura della invalidità.
Il ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 104 TU n. 1124/1965.
Non avendo ottenuto ragione dall’INAIL, C.D.M. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento dell’aggravamento con le conseguenze economiche di legge.
Il Tribunale disponeva consulenza; il perito riconosceva una percentuale di invalidità del 16% a carico del ricorrente ma dalla data dei nuovi esami diagnostici disposti e cioè dal mese di maggio del 2019.
Il Tribunale di Chiesti, definendo il giudizio, con la sentenza n. 273/2019 riconosceva l’aggravamento e la percentuale del 16% di invalidità a decorrere dalla data della domanda di revisione e cioè dal 21/03/2018.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INAIL.
C.D.M. si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 100/2021 depositata in data 28/01/2021 la Corte d’appello di L’Aquila respingeva l’appello.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL articolando tre motivi; si è costituito con controricorso C.D.M. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/9/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso l’INAIL deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 83, comma 8, e 137, comma 6, d.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000.
Con questo motivo si critica la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva fissato la decorrenza dell’aggravamento della malattia professionale alla data della domanda di revisione (21/03/2018) e non alla data dei successivi e decisivi esami strumentali del maggio del 2019, data nella quale il perito aveva fissato a sua volta la decorrenza dell’aggravamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’INAIL deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva la denuncia amministrativa mentre nella fattispecie ciò che veniva in rilievo era l’accertamento dell’aggravamento entro il quindicennio previsto quale termine dagli artt. 83 e 137 del T.U. 1124 del 1965.
3. Con il terzo motivo di ricorso l’INAIL deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di Appello omesso di motivare le ragioni per le quali si sarebbe discostata dalle conclusioni del consulente riconoscendo la decorrenza dalla data della domanda amministrativa mentre il consulente aveva fissato la decorrenza al mese di giugno 2019.
4. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano tre diversi profili di critica al medesimo capo della sentenza di primo grado così come confermata dalla sentenza impugnata e cioè la fissazione della decorrenza dell’aggravamento della malattia professionale.
5. Il ricorso è fondato atteso che la consulenza tecnica di ufficio condotta in primo grado, e sulla scorta di essa la sentenza del Tribunale, hanno ricondotto l’aggravamento della malattia professionale ai mesi di maggio e giugno del 2019 e, dunque, all’epoca in cui furono condotti decisivi esami in tal senso.
La circostanza è affermata nel ricorso, che riporta i passi di rilievo della consulenza e dell’atto di appello dell’INAIL e non è, nella sostanza, contestata dalla difesa del controricorrente che, ferma la decorrenza indicata dal c.t.u., afferma che legittimamente il giudice avrebbe fatto retroagire il rilievo dell’aggravamento al momento della presentazione della domanda.
La circostanza emerge, altresì, dalla sentenza impugnata che, nel primo capoverso della pagina 4, riporta un passo della consulenza tecnica disposta dal Tribunale e nel medesimo brano si indica appunto la decorrenza dell’aggravamento «a far data dal riscontro diagnostico radiografico ed EMGrafico del giugno 2019».
6. La sentenza impugnata non ha, però, di seguito trattato affatto della questione eludendo il motivo di appello e, omettendo l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti come denunciato con il terzo motivo, ha confermato la sentenza di primo grado.
6.1. Si consideri, in proposito, che: «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare» (Cass. 21/03/2024, n. 7716 del 21/03/2024).
7. Coglie nel segno anche il secondo motivo di appello nella parte in cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. perché se è vero che l’aggravamento della malattia deve essere valutato anche se concretizzatosi nel corso del procedimento amministrativo ovvero del procedimento giudiziario è pur vero che, nel sistema delineato dagli artt. 83 e 137 del TU 1124 del 1965, per assumere rilievo decisivo detto aggravamento della malattia professionale deve manifestarsi nel quindicennio dall’originario riconoscimento.
La sentenza impugnata ha considerato di rilievo un aggravamento concretizzatosi durante il procedimento giudiziario ma dopo il decorso del termine.
7.1. In tal senso si consideri che: la disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione ai fini di valutare gli aggravamenti coevi o successivi ai suddetti procedimenti, per verificare l’effettivo raggiungimento, anche in corso di causa, della soglia di invalidità e quindi la decorrenza del diritto alla prestazione, ma non anche allo scopo di retrodatare la decorrenza all’atto della domanda, amministrativa o giudiziaria, ossia ad epoca anteriore al raggiungimento della soglia d’invalidità indennizzabile (Cass. 22/08/2003, n. 12369).
8. La sentenza impugnata, nel ricostruire il disposto dell’art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965, e nel respingere il primo motivo di appello riguardante l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INAIL, afferma esattamente che «è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre i quindici anni dal riconoscimento della malattia professionale, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio o in peggio) si sia verificata prima dello scadere dei quindici anni» e, tuttavia, di seguito non si confronta con la circostanza che nella fattispecie l’aggravamento si sarebbe verificato, alla luce dell’accertamento peritale, dopo il decorso del quindicennio.
La sentenza incorre, così, nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, di falsa applicazione della disposizione determinativa della prescrizione del diritto a far valere l’aggravamento.
Nel senso indicato si considerino i precedenti di questa Corte che censurano la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. proprio in caso di erronea interpretazione delle risultanze di consulenza medica (Cass. 27/09/2019, n. 24164; Cass. 31/05/2018, n. 13745; Cass. 12/11/2024, n. 29140).
9. Il ricorso deve, così, essere accolto con cassazione della pronuncia e rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.