La legge n. 199 del 2025 segna un passaggio rilevante nel processo di razionalizzazione della disciplina del lavoro agricolo, intervenendo in modo strutturale su un istituto che, negli ultimi anni, aveva conosciuto una regolazione frammentaria e di natura eminentemente sperimentale: il lavoro occasionale in agricoltura.
Con tale intervento, il legislatore abbandona definitivamente la logica della proroga emergenziale, collocando l’istituto entro un assetto normativo stabile, destinato a incidere in maniera significativa sull’organizzazione del lavoro agricolo stagionale. Per cui ilegislatore italiano ha operato un intervento di stabilizzazione normativa in materia di lavoro occasionale in agricoltura, ponendo definitivamente a regime una disciplina sinora caratterizzata da natura transitoria. In particolare, il comma 156 dell’articolo 1 della legge di bilancio ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la specifica disciplina delle cosiddette prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare le esigenze di flessibilità produttiva tipiche del settore primario con la necessità di garantire un livello minimo di tutela giuridica e retributiva, nel più ampio quadro delle politiche di contrasto al lavoro irregolare.
Il contesto normativo: dalla transitorietà alla stabilizzazione
La disciplina del lavoro occasionale agricolo era stata introdotta originariamente nella legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 342-354, l. n. 197/2022) come misura transitoria per i bienni 2023-2024 e, successivamente, estesa sino al 2025. Tale normativa, pur consentendo forme semplificate di impiego per prestazioni stagionali, aveva natura temporanea e non si era integrata organicamente nel corpus dei rapporti di lavoro agricolo regolati dal decreto legislativo n. 81/2015 e dalle relative norme di settore.
Con l’introduzione del comma 156 dell’art. 1 della l. n. 199/2025, la disciplina transitoria è ora definitivamente posta a regime, eliminando l’incertezza circa la sua durata e consolidando un modello giuridico per la regolazione delle prestazioni occasionali nel contesto agricolo.
Il superamento della dimensione sperimentale
La disciplina del lavoro occasionale agricolo si è sviluppata, negli anni precedenti, attraverso interventi normativi temporanei, giustificati dall’eccezionalità del fabbisogno di manodopera stagionale e dalla difficoltà strutturale delle imprese agricole di reperire lavoratori disponibili per periodi limitati.
Tale impostazione, sebbene funzionale nel breve periodo, aveva sollevato numerose criticità sotto il profilo della certezza del diritto, nonché dubbi interpretativi in merito alla qualificazione del rapporto e ai suoi effetti previdenziali e fiscali. La legge n. 199/2025 interviene proprio su questo punto, conferendo all’istituto una collocazione stabile nell’ordinamento e ponendo fine alla sua natura transitoria.
Natura giuridica del rapporto e limiti oggettivi
Il lavoro occasionale in agricoltura viene configurato come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzato dalla occasionalità della prestazione, intesa non in senso qualitativo, bensì quantitativo.
Il legislatore individua infatti nel limite massimo di 45 giornate di lavoro effettivo annuo per ciascun lavoratore l’elemento dirimente per la qualificazione del rapporto.
Particolarmente significativa è la distinzione tra durata del contratto e giornate effettivamente lavorate: il contratto può estendersi anche su un arco temporale ampio, purché il numero delle giornate di effettiva prestazione non ecceda il limite previsto. Tale impostazione appare coerente con le esigenze organizzative dell’impresa agricola, ma solleva interrogativi circa il rischio di utilizzi elusivi, soprattutto in presenza di controlli non sufficientemente capillari.
Ambito soggettivo di applicazione
Un elemento centrale della disciplina è rappresentato dalla rigorosa delimitazione dei soggetti impiegabili. L’accesso al lavoro occasionale agricolo è riservato a categorie specifiche di lavoratori:
pensionati di vecchiaia o di anzianità;
persone disoccupate o percettori di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL, assegno di inclusione o analoghi ammortizzatori sociali);
studenti under 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
detenuti o internati ammessi al lavoro esterno o in semilibertà.
Ad eccezione dei pensionati, si richiede che tali soggetti non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato ordinario nel settore agricolo nei tre anni precedenti alla prestazione, condizione funzionale a evitare fenomeni di elusione della disciplina del lavoro subordinato “ordinario” mediante artifici contrattuali.
La ratio di tale scelta è duplice. Da un lato, si intende favorire l’inclusione lavorativa e l’integrazione del reddito di soggetti marginali o temporaneamente esclusi dal mercato del lavoro. Dall’altro, si mira a evitare che l’istituto divenga uno strumento di sostituzione del lavoro agricolo ordinario. In questa prospettiva si inserisce il requisito, previsto per la maggior parte delle categorie, dell’assenza di rapporti di lavoro agricolo subordinato ordinario nel triennio antecedente.
Trattamento economico, fiscale e previdenziale
La legge n. 199/2025 conferma l’applicazione dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore, preservando così il principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.
Sul piano fiscale, il legislatore mantiene un regime di favore, prevedendo l’esenzione dall’imposizione entro i limiti stabiliti, mentre sul piano previdenziale si stabilisce che le giornate di lavoro occasionale non incidano sullo stato di disoccupazione del lavoratore. Tale scelta appare funzionale all’emersione del lavoro regolare, ma pone interrogativi circa la coerenza complessiva del sistema previdenziale e la frammentazione delle posizioni contributive.
Profili sanzionatori e meccanismi di tutela
A presidio dell’istituto, la legge prevede un sistema sanzionatorio articolato. Il superamento del limite delle 45 giornate comporta la trasformazione del rapporto in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con conseguente applicazione del regime contributivo e sanzionatorio ordinario.
Tale previsione si inserisce in una logica di prevenzione degli abusi e rafforza la funzione selettiva del limite quantitativo, che assume valore non meramente organizzativo, ma autenticamente qualificatorio del rapporto.
Considerazioni conclusive
La stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura operata dalla legge n. 199/2025 rappresenta un intervento di sistema, volto a fornire una risposta strutturale a un’esigenza storica del settore agricolo.
Se da un lato l’istituto appare idoneo a garantire flessibilità e semplificazione, dall’altro non può ignorarsi il rischio di una progressiva segmentazione del lavoro agricolo, con un ampliamento delle forme contrattuali “deboli”.