La disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) applicabile agli enti non commerciali e, in particolare, agli enti del Terzo Settore (ETS) ha subito negli ultimi anni un processo di graduale evoluzione normativa e interpretativa. Questo processo è culminato nel ciclo di riforme collocabili tra il 2025 e il 2026, con impatti rilevanti sotto il profilo sostanziale e applicativo, sia per gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sia per associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e altri soggetti non profit.
La presente analisi si propone di esaminare, con taglio giuridico‑pratico, i principali cambiamenti introdotti dalla recente normativa – tra cui il D.Lgs. n.186/2025 – in materia di IVA, evidenziando linee di continuità, innovazioni e criticità interpretative per l’applicazione quotidiana.
Il quadro normativo di riferimento
Il 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025. Il decreto evidenzia una serie di interventi coordinati sulla disciplina fiscale degli enti non profit, con particolare riferimento all’IVA.
Il decreto introduce interventi coordinati sulla disciplina fiscale degli enti non profit, con particolare riferimento all’IVA, rinviando l’efficacia di alcune norme e prevedendo semplificazioni operative per gli enti di piccole dimensioni.
Inoltre, la piena attuazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), pur non incidendo in primo luogo sulla disciplina IVA, ha richiesto l’autorizzazione della Commissione Europea alle misure fiscali agevolative, ottenuta ufficialmente nel 2025; ciò ha reso stabile dal 2026 il quadro di regimi agevolati per le organizzazioni non profit.
Esclusione vs. Esenzione: la proroga del regime IVA
Esclusione dal campo d’imposta (stato attuale)
Fino all’entrata in vigore delle modifiche derivanti dal D.Lgs. 186/2025, permane – in favore degli enti non commerciali, comprese ASD/SSD e associazioni riconosciute o non riconosciute – il regime di esclusione IVA per le prestazioni istituzionali verso associati o tesserati, secondo le regole di cui all’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972.
Questa esclusione si applica alle attività coerenti con le finalità istituzionali e senza scopo di lucro, e non determina obblighi di fatturazione né di detrazione, pur rimanendo comunque elemento di riferimento per l’interpretazione fiscale delle operazioni non commerciali.
Proroga al 2036 del passaggio alla esenzione
Uno degli aspetti più significativi introdotti dal D.Lgs. n. 186/2025 è la proroga fino al 1° gennaio 2036 del regime di esclusione IVA per gli enti del Terzo Settore e altri soggetti non commerciali rispetto a quanto originariamente previsto dal D.L. n. 146/2021 (che prevedeva un passaggio a un regime di esenzione).
La proroga evita che, già dal 1° gennaio 2026, gli enti non commerciali si trovino subito soggetti a un regime di esenzione IVA con obblighi amministrativi e contabili nuovi (come l’apertura di partita IVA e la fatturazione elettronica in regime di esenzione).
Questo rinvio costituisce una sorta di soluzione transitoria che permette agli enti interessati di operare sotto un regime ancora conosciuto e familiare, in attesa del coordinamento definitivo con le norme europee e con eventuali semplificazioni tributarie future.
Riferimenti di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
Per comprendere correttamente l’applicazione delle norme IVA agli enti non commerciali è fondamentale considerare anche i principali chiarimenti forniti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Interpello Agenzia delle Entrate n. 475/E del 15 luglio 2021
Con la risposta all’interpello n. 475/E del 15 luglio 2021, pubblicata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che l’impresa sociale non rientra nell’ambito degli enti del Terzo Settore di natura non commerciale ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27‑ter, del DPR n. 633/1972.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che — pur svolgendo prestazioni assistenziali o socio‑sanitarie — le imprese sociali sono soggetti di natura commerciale ai fini IVA e non possono beneficiare dell’esenzione prevista per gli enti non commerciali svolgenti attività di interesse generale.
Questo chiarimento è rilevante poiché evidenzia che non è sufficiente la sola qualifica civilistica di “impresa sociale” per usufruire dei regimi agevolati IVA riservati agli enti non commerciali: è necessaria la qualificazione soggettiva di ente non commerciale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Informazioni generali sulla distinzione tra esclusioni ed esenzioni IVA
Nel proprio portale istituzionale, l’Agenzia delle Entrate distingue tra operazioni esenti e operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA, con effetti differenti sugli obblighi formali e sugli adempimenti.
In particolare:
Esenzioni IVA: riguardano prestazioni individuate espressamente dalla legge (art. 10 DPR 633/1972) che, pur rientrando nel campo di applicazione dell’IVA, non comportano l’applicazione dell’imposta ma richiedono la fatturazione e gli obblighi formali.
Esclusioni dal campo di applicazione: interessano operazioni che, per carattere giuridico o per previsioni normative specifiche, non entrano nel campo di applicazione dell’IVA e quindi non generano obblighi di fatturazione e contabilità tipici dell’imposta.
Con riferimento agli enti non commerciali, la proroga fino al 2036 mantiene in vigore il regime di esclusione e non introduce immediatamente un regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, fatto salvo quanto eventualmente previsto in futuro con ulteriori atti e indicazioni di prassi.
Soggettività e criteri di qualificazione ai fini IVA
La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale ai fini IVA resta un elemento cruciale per decidere l’applicazione o meno dei regimi agevolativi. Secondo la prassi e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la natura soggettiva dell’ente è determinata sulla base delle attività effettivamente svolte, non solo dalla semplice appartenza formale al Terzo Settore.
Questo significa che, per situazioni operative in cui coesistono attività commerciali e non commerciali, bisogna analizzare con criteri oggettivi la prevalenza e la natura delle operazioni, anche ai fini dell’eventuale applicazione dei regimi IVA agevolati.
Soggetti coinvolti e ambiti di applicazione
Enti del Terzo Settore (ETS)
Per gli ETS iscritti al RUNTS, la nuova disciplina – pur posticipando l’esenzione – introduce rilevanti criteri per la determinazione della natura non commerciale delle attività ai fini IVA, con riferimento agli artt. 79 e ss. del Codice del Terzo Settore. In particolare, la non commercialità può essere desunta attraverso:
determinati parametri di prezzo massimo legati al costo dell’attività (+6%);
criteri di prevalenza di attività istituzionali rispetto alle attività commerciali.
Associazioni di volontariato (ODV) e APS
ODV e APS beneficiano di regimi forfettari IVA agevolati (art. 86 e 80 CTS), con coefficienti agevolativi per la determinazione dell’imponibile e semplificazioni contabili.
I regimi agevolati previsti dagli artt. 80 e 86 CTS continuano ad applicarsi nel quadro dell’attuale regime di esclusione IVA, la cui proroga al 2036 ne preserva l’operatività senza necessità di adeguamenti immediati.
Tali regimi, però, devono essere valutati in funzione dei limiti di ricavi previsti e della natura delle attività svolte.
Cooperative sociali e imprese sociali
Le cooperative sociali e le imprese sociali societarie, pur rientrando nel Terzo Settore, mantengono discipline differenziate sul piano IVA rispetto agli ETS «puri»: ad esempio, per le prestazioni sociali rivolte a soggetti svantaggiati può applicarsi l’aliquota agevolata del 5%, ove ricorrano i relativi requisiti oggettivi e soggettivi.
Profili applicativi e criticità pratiche
La proroga dell’esclusione IVA fino al 2036 non elimina, in concreto, alcune questioni applicative di rilievo:
Identificazione delle prestazioni istituzionali: la distinzione tra attività commerciale ed istituzionale resta spesso sottoposta a valutazioni caso per caso, con ricadute immediate sugli obblighi di fatturazione e di detrazione.
Coerenza tra disciplina del Terzo Settore e regime IVA: il mancato coordinamento tra la disciplina civilistica/fiscale del CTS e il sistema IVA richiede un approccio prudenziale nella gestione delle operazioni non commerciali.
Semplificazioni contabili vs adesione a regime IVA: l’adesione volontaria ad un regime IVA da parte di alcune categorie di enti può essere conveniente sotto profili gestionali, in particolare per l’esercizio di attività «ibridi».
Focus sulla “Pro-rata” e l’effetto della detraibilità limitata
Uno degli aspetti più rilevanti e spesso sottovalutati della disciplina IVA per gli enti del Terzo Settore riguarda il meccanismo del pro-rata di detrazione. In sintesi, quando un ente svolge sia attività commerciali soggette a IVA sia attività esenti (tipicamente istituzionali o culturali), l’IVA sugli acquisti e sulle spese comuni non è integralmente detraibile, ma deve essere ripartita proporzionalmente tra le due tipologie di operazioni.
L’effetto pratico di questa limitazione è significativo: l’IVA relativa agli acquisti destinati alle attività esenti diventa un costo effettivo, incidendo direttamente sulla sostenibilità economica dell’ente. Per molte associazioni, cooperative sociali o APS, tale “costo nascosto” rappresenta il vero danno economico della disciplina IVA, spesso superiore all’imposizione diretta sulle attività commerciali. In altre parole, anche in presenza di regimi di esenzione o di esclusione agevolata, la gestione dell’IVA sugli acquisti può generare effetti finanziari concreti che richiedono pianificazione attenta, sia nella programmazione dei budget sia nella valutazione della convenienza di eventuali operazioni commerciali.
L’adozione di corretti criteri di imputazione e documentazione contabile diventa pertanto essenziale per minimizzare l’impatto economico del pro-rata, così come per garantire compliance con la normativa vigente e ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
Semplificazioni per i “Piccoli” enti: certificazione dei corrispettivi
Il D.Lgs. 186/2025 ha introdotto importanti semplificazioni operative per gli enti del Terzo Settore di dimensioni contenute, con lo scopo di mitigare l’impatto della fatturazione elettronica e degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. In particolare, gli enti con proventi annuali inferiori a 100.000 euro possono avvalersi di procedure semplificate per la registrazione e la certificazione dei corrispettivi, senza necessità di adozione immediata di sistemi telematici complessi.
Questa misura rappresenta un riconoscimento della specificità organizzativa e gestionale delle piccole associazioni, spesso caratterizzate da strutture leggere e risorse amministrative limitate. La semplificazione consente di ridurre il carico burocratico, mantenendo comunque la tracciabilità delle entrate e la trasparenza fiscale. Inoltre, per i piccoli ETS, questa misura può facilitare la gestione dei rapporti con i soci, la rendicontazione dei proventi e l’eventuale accesso a finanziamenti pubblici o contributi privati, senza gravare eccessivamente sulle risorse interne dell’organizzazione.
Esempio pratico: calcolo del pro-rata e impatto economico
Per comprendere meglio l’effetto della detraibilità limitata, consideriamo un esempio numerico semplificato:
Dati di partenza:
| Voce | Importo (€) | IVA (€) | Totale (€) |
|---|---|---|---|
| Acquisto materiali attività istituzionali (esenti) | 50.000 | 11.000 | 61.000 |
| Acquisto materiali attività commerciali (soggette a IVA) | 30.000 | 6.600 | 36.600 |
| Totale acquisti | 80.000 | 17.600 | 97.600 |
L’ente svolge attività non commerciali escluse da IVA per il 62,5% (50.000 / 80.000) e attività imponibili per il 37,5% (30.000 / 80.000).
Calcolo del pro-rata IVA detraibile:
L’esempio assume, per semplicità, che gli acquisti siano considerati promiscui.
IVA detraibile=IVA totale×quota attivitaˋ imponibili=17.600×0,375=6.600 €\text{IVA detraibile} = \text{IVA totale} \times \text{quota attività imponibili} = 17.600 \times 0,375 = 6.600 \,€
IVA non detraibile (costo effettivo per l’ente):
IVA indetraibile=17.600−6.600=11.000 €\text{IVA indetraibile} = 17.600 – 6.600 = 11.000 \,€
Interpretazione pratica:
Sebbene l’ente sostenga acquisti totali per € 97.600, solo € 6.600 di IVA è recuperabile.
L’IVA sugli acquisti destinati alle attività esenti (€ 11.000) diventa un costo reale, incidendo direttamente sul bilancio dell’associazione.
Questo evidenzia il vero “danno economico” della limitata detraibilità: non è l’IVA sulle vendite a gravare, ma l’impossibilità di recuperare l’IVA sulle spese istituzionali.
Nota operativa:
Una gestione prudente richiede di classificare correttamente le spese per destinazione, documentare le percentuali di attività e aggiornare annualmente il calcolo del pro-rata, così da evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e ottimizzare l’efficienza economica.
Estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5% alle prestazioni socio‑sanitarie, assistenziali ed educative delle imprese sociali
Una novità sostanziale della disciplina IVA riguarda l’estensione del regime agevolato dell’aliquota ridotta al 5% – previsto dal **n. 1) della Tabella A, parte II‑bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 – alle prestazioni socio‑sanitarie, assistenziali ed educative rese non solo dalle cooperative sociali, ma più in generale dalle imprese sociali costituite in forma societaria. Tale estensione è stata introdotta dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (in vigore dal 13 dicembre 2025), nell’ambito della riforma organica della disciplina IVA applicabile agli enti del Terzo Settore e soggetti ad esso collegati.
Originariamente, l’aliquota ridotta del 5% era prevista – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – per le prestazioni indicate nei nn. 18), 19), 20), 21) e 27‑ter) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 quando rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati. La nuova disposizione del D.Lgs. 186/2025 modifica l’ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendo la riduzione anche alle imprese sociali costituite in forma societaria, superando una disparità di trattamento che aveva lasciato queste ultime in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle cooperative sociali operanti negli stessi settori.
Dal punto di vista normativo, l’intervento non altera i requisiti oggettivi delle prestazioni agevolate (restano fermi i richiamati nn. dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972), ma amplia la platea dei soggetti beneficiari dell’aliquota agevolata. Questo allineamento è coerente con l’orientamento della riforma del Terzo Settore che mira ad un trattamento fiscale più uniforme per attività analoghe svolte da soggetti diversi nell’ambito dell’economia sociale.
In termini applicativi, la modifica comporta che, per le prestazioni socio‑sanitarie, assistenziali e educative rese a favore dei soggetti svantaggiati individuati all’art. 10, n. 27‑ter, le imprese sociali società di capitali o cooperative imprese sociali possano applicare l’aliquota IVA del 5%, anziché l’aliquota ordinaria o un regime meno favorevole.
Conclusioni
La disciplina IVA del Terzo Settore e degli altri soggetti non commerciali, a seguito delle novità normative 2025/2026, si caratterizza per una complessa fase di transizione. La proroga fino al 2036 del regime di esclusione IVA costituisce una soluzione pragmatica per le organizzazioni interessate, riducendo oneri immediati e consentendo un più ampio margine di adattamento alle future regole di esenzione. Tuttavia, il necessario coordinamento tra la disciplina del Terzo Settore e il sistema IVA richiede un’attenta interpretazione giuridica e fiscale, con particolare riguardo alle operazioni interne e alle prestazioni verso terzi.
La piena operatività dei nuovi regimi, che saranno ancorati in modo definitivo dall’adeguamento delle norme secondarie e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta una sfida applicativa per professionisti e contribuenti, e richiede approfondimenti specifici caso per caso.