CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30954 depositata il 26 novembre 2025

Cartella di pagamento – Ires – Dichiarazione integrativa dei redditi – Motivazione apparente – Liquidazione delle spese di legittimità – Accoglimento

Fatti di causa

1. La Ri. M. Srl (ora, F.lli Ri. Srl a seguito di fusione per incorporazione) impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, la cartella di pagamento n. (…), notificatale dall’Agente della riscossione per il recupero di una maggiore Ires di Euro 12.161,00, oltre interessi e sanzioni amministrative, in conseguenza del disconoscimento, da parte dell’Ufficio, della perdita di esercizio riportata dalla società contribuente nella dichiarazione integrativa dei redditi presentata, per l’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998. 

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento. 

2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, la quale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 

3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 04/11/2025.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la “nullità della motivazione per mancanza assoluta della stessa, ai sensi degli artt. 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, II comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, VI comma, Cost., in relazione all’art. 360, I comma, n. 4), cod. proc. civ.”.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe del tutto omesso di indicare una motivazione idonea a sorreggere il rigetto dell’appello, ossia le ragioni e gli elementi, in fatto e/o in diritto, posti a fondamento della statuizione adottata, con violazione del “minimo costituzionale” di motivazione richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

2. Il motivo è fondato.

3. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).

È pur vero che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, conv., con modif., dalla L. n. 134/2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono comunque all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 

4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, oltre all’intestazione, presenta due parti, rispettivamente denominate “svolgimento del processo” e “motivi della decisione”, aventi un contenuto perfettamente identico: in entrambe le parti, la CGT-2, dopo la ricognizione dei fatti di causa, ha apoditticamente concluso che “convincimento di questa Corte è che l’appello dell’Ufficio non sia fondato e debba essere disatteso”.

Segue il “P.Q.M.” con cui la CGT-2 “definitivamente pronunciando, respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata”. 

In sostanza, i “motivi della decisione” sono, forse per mero refuso, un “copia e incolla” dello “svolgimento del processo”.

Non risultano, quindi, minimamente indicate le ragioni che hanno portato al rigetto dell’appello, configurandosi una fattispecie di inesistenza della motivazione, solo graficamente presente, ma, in realtà, del tutto mancante in ordine alle argomentazioni costituenti il percorso logico-giuridico della decisione. 

5. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza di appello cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.