L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, che finalmente rende operativo il Bonus Zona Economica Speciale (Bonus ZES) previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024.

Questa circolare non è un semplice commento alla norma: costituisce uno strumento essenziale per le imprese e i professionisti che vogliono trasformare i principi legislativi in pratica amministrativa concreta, delineando in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti, le modalità di accesso e le istruzioni per la gestione dei flussi contributivi.

Cos’è il Bonus ZES e perché è diverso dagli altri incentivi

La misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate all’interno delle Zone Economiche Speciali. Non si tratta, quindi, di un semplice incentivo “una tantum”, ma di una riduzione strutturale del costo del lavoro, capace di incidere in modo significativo sulle scelte occupazionali delle imprese.

A rendere il Bonus ZES particolarmente interessante è la sua natura selettiva: l’agevolazione è infatti legata al territorio, alla tipologia di contratto e alle caratteristiche dei lavoratori assunti. Un’impostazione che riflette la volontà di concentrare le risorse pubbliche dove il fabbisogno occupazionale è maggiore, evitando dispersioni e sovrapposizioni con altri strumenti.

Un’opportunità concreta per le imprese del Mezzogiorno

Dal punto di vista delle aziende, il Bonus ZES rappresenta un’occasione importante per ridurre il costo del lavoro e investire in nuova occupazione, soprattutto a tempo indeterminato. In un contesto economico ancora caratterizzato da incertezze e da un rallentamento della domanda, la possibilità di azzerare i contributi previdenziali può incidere in modo decisivo sulle scelte di assunzione.

Allo stesso tempo, la misura risponde a un’esigenza strutturale del sistema produttivo meridionale: creare occupazione stabile e qualificata, contrastando la precarietà e la fuga di competenze. Il collegamento tra incentivo e territorio, se ben gestito, può favorire un circolo virtuoso tra imprese, lavoro e sviluppo locale.

Requisiti dei datori di lavoro

La circolare precisa che il Bonus ZES è rivolto ai datori di lavoro privati (inclusi quelli del settore agricolo), purché non appartenenti alla pubblica amministrazione.

Il beneficio spetta se, nel mese in cui viene effettuata l’assunzione agevolata, l’azienda occupa fino a un massimo di 10 dipendenti. Il requisito dimensionale si verifica solo in quel mese specifico, e la successiva variazione del personale non incide sull’accesso all’incentivo.

Sono esclusi i datori di lavoro del settore domestico, così come le trasformazioni di contratti già in essere in quelli agevolabili.

I lavoratori incentivabili

La circolare recepisce integralmente la previsione normativa: il bonus si rivolge alle assunzioni di lavoratori non dirigenti, con contratto a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

I requisiti essenziali per i lavoratori sono:

  • aver compiuto 35 anni alla data di assunzione;

  • essere disoccupati da almeno 24 mesi secondo i criteri previsti dai sistemi di politica attiva del lavoro.

La circolare chiarisce inoltre che, in presenza di specifiche condizioni — ad esempio se il lavoratore ha già goduto parzialmente dell’incentivo con un precedente datore di lavoro — è possibile fruire residualmente dell’agevolazione.

Misura e modalità dell’esonero

Anche sul profilo economico la circolare traduce la norma in procedura. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, e con un limite massimo di 650 € mensili per ciascun lavoratore.

Gli importi sono riconosciuti nei limiti delle risorse determinate dalla legge e secondo i criteri del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, così come richiesto dal legislatore.

Ambito territoriale e condizioni di spettanza

Un elemento di importante novità chiarito dalla circolare riguarda l’ampliamento territoriale della ZES unica per il Mezzogiorno. La normativa nazionale ha esteso il beneficio anche alle regioni Marche e Umbria: condizione che, secondo le istruzioni operative, consente di fruire dell’incentivo anche per le assunzioni effettuate nelle unità operative situate in questi territori, purché la prestazione lavorativa sia svolta effettivamente in tali sedi.

La circolare ribadisce l’importanza di verificare la corretta localizzazione delle unità operative attraverso le comunicazioni obbligatorie (ex Unilav/Unisomm) e i flussi contributivi.

Aspetti operativi: istanza e comunicazioni contributive

Uno dei punti più attesi riguarda la concreta gestione dell’agevolazione nei sistemi gestionali dell’INPS. La circolare dedica sezioni specifiche alle modalità di esposizione dei dati nel flusso contributivo Uniemens, nelle sezioni dedicate ai diversi comparti (PosContributiva, ListaPosPA, PosAgri).

Queste istruzioni sono cruciali: senza un’esatta codifica nel flusso telematico, l’agevolazione non può essere riconosciuta. La circolare definisce i codici e i parametri necessari per garantire che, al momento della denuncia contributiva, lo sgravio sia correttamente applicato.

Compatibilità e coordinamento con altri incentivi

La circolare affronta anche i rapporti con altri strumenti agevolativi, indicando le ipotesi di cumulabilità e le condizioni che possono escludere la contemporanea applicazione di più benefici. Questo è un tema delicato, perché in assenza di chiarezza operativa le imprese rischierebbero di doppiare erroneamente agevolazioni incompatibili.

L’articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 60/2024, prevede che l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per cui l’esonero non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conclusione: dalla norma alla prassi

Con la Circolare n. 10/2026, l’INPS ha colmato un vuoto operativo che, fino a poche settimane fa, impediva alle imprese di sfruttare appieno lo strumento del Bonus ZES. Le istruzioni operative non soltanto descrivono i requisiti, ma traducono la norma in regole applicative precise, decisive per il successo dell’agevolazione sul terreno concreto della gestione del rapporto di lavoro e della denuncia contributiva.

Per le imprese del Mezzogiorno e dei territori recentemente inclusi nel perimetro della ZES, il Bonus ZES non è più una promessa: è uno strumento operativo, con regole chiare e — finalmente — una via definita per accedervi.

Tabella riassuntiva del Bonus ZES

Voce Requisiti / Dettagli
Destinatari (datori di lavoro) Privati, inclusi agricoli; esclusi settore domestico e PA
Dimensione aziendale Fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione agevolata
Tipologia lavoratori Non dirigenti; assunti a tempo indeterminato
Età lavoratori ≥ 35 anni
Stato lavoratori Disoccupati da almeno 24 mesi
Periodo agevolabile Assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Territorio ZES Mezzogiorno (anche Marche e Umbria, se sede operativa effettiva)
Misura dell’agevolazione Esonero totale contributivo INPS a carico datore di lavoro, max 650€/mese per lavoratore; esclusi premi INAIL
Cumulabilità Consentita solo secondo limiti e compatibilità con altri incentivi
Revoca Mancato rispetto requisiti, errori nella denuncia contributiva, cessazione del rapporto prima dei termini

Checklist operativa per le imprese

  1. Verifica dei requisiti aziendali

    • Privata o agricola, non PA/domestica

    • Numero dipendenti ≤10 nel mese dell’assunzione

  2. Selezione dei lavoratori

    • Età ≥35 anni

    • Disoccupati da ≥24 mesi

    • Contratto a tempo indeterminato

  3. Controllo territoriale

    • Sede operativa effettiva nelle ZES (Mezzogiorno, Marche, Umbria)

  4. Preparazione della domanda

    • Accertarsi che l’assunzione sia correttamente registrata nel flusso Uniemens

    • Inserire codici contributivi specifici indicati dalla circolare

  5. Gestione della compatibilità con altri incentivi

    • Verificare cumulabilità o esclusione secondo la circolare

  6. Monitoraggio

    • Mantenere requisiti per tutta la durata del rapporto di lavoro

    • Verificare regolarità contributiva e rispetto della normativa sul lavoro