CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 30990 depositata il 26 novembre 2025
Avviso di accertamento – Redditi di capitale – Litisconsorzio necessario – Cancellazione società – Integrazione del contraddittorio – Nullità assoluta
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate, in data 9 novembre 2018, notificava a Cu.Se. – socio per una quota del 66,67 per cento della T.P.S. Sas di Cu.Se., cancellata dal registro delle imprese in data 18 luglio 2013 – avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2013, accertava, in assenza di dichiarazione, redditi di capitale imputatigli per trasparenza ex art. 5 tuir in ragione della realizzazione di utili extracontabilim come da avviso di accertamento notificato all’ente.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.
La C.t.r, con la sentenza di cui all’epigrafe, riteneva irrilevanti le vicende attinenti alla cancellazione della società ed alla regolarità della notifica dell’atto impositivo societario e rilevava come il socio non avesse proposto ulteriori questioni relative all’effettivo percepimento del reddito.
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso.
2. Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura, il deposito da parte della ricorrente di istanza di decisione della causa.
3. Il contribuente, successivamente, ha depositato memoria.
A quest’ultima ha allegato sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (n. 1271 del 2024), passata in giudicato, che ha accertato il difetto di legittimazione della società, in persona del suo legale rappresentante, ad impugnare l’avviso societario stante l’inesistenza dell’ente, già estinto.
4. Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia che ha dichiarato il ricorso proposto dalla T.P.S. Sas di Cu.Se. E C. inammissibile per difetto di legittimatio ad causam è passata, nelle more, in autorità di cosa giudicata ed ha prodotto copia con attestazione relativa.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2495 cod. civ. e degli artt. 138 e ss. cod. proc. civ.
Osserva che la questione per cui è controversia attiene alla legittimità dell’atto consequenziale – l’avviso di accertamento notificato in capo al socio – traente origine da un PVC e da un avviso di accertamento notificati alla società cancellata dal registro delle imprese in data 18 luglio 2013 ovvero, ancora prima dell’avvio della stessa verifica da parte della GDF (del 1 agosto 2013) e prima della novella di cui all’art. 28, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 175 del 2014.
Assume, infatti, che l’illegittimo avvio della verifica e la notifica inesistente del PVC in capo alla società, come dell’avviso, travolgono l’atto consequenziale, ben potendo il contribuente scegliere se far valere la violazione del procedimento o se impugnarli cumulativamente all’atto notificato o di far valere vizi propri dell’atto impugnato.
2. In primo luogo deve rilevarsi che l’atto impositivo societario non è stato annullato in virtù della sentenza passata in giudicato depositata dal contribuente nel giudizio instaurato, dall’ente stesso, ormai estinto.
La C.t.r. si è limitata a rilevare il difetto di legittimazione, stante la proposizione del ricorso ad opera di soggetto ormai estinto.
Non vi è, pertanto, giudicato sul merito della pretesa.
3. Ciò posto, va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società.
3.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci (o dalla società) riguarda inscindibilmente oltre che la società (nella fattispecie non più esistente) anche tutti i soci e impone che gli stessi siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
3.2. Nel caso di specie il giudizio non aveva ad oggetto questioni personali.
Lo stesso ricorrente, infatti, evidenzia che, secondo la sua prospettazione, l’avviso di accertamento notificato alla società estinta è inesistente (non operando la nuova novella del 2014), l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per l’utile di partecipazione è illegittimo in quanto fondato su atti istruttori, amministrativi e processuali illegittimi; che, invece, secondo la C.t.r. il contribuente non poteva limitarsi ad eccepire la violazione del procedimento per illegittimità derivata dalla nullità degli atti propedeutici, ma avrebbe dovuto, nel merito, provare il mancato effettivo percepimento del reddito di partecipazione.
Ciononostante, il giudizio si è svolto davanti ai giudici di merito senza la presenza processuale dell’altro socio, la cui partecipazione al giudizio era necessaria, vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone.
4. In conclusione, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio; la controversia va rimessa al giudice del primo grado – Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento – in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della T.P.S. Sas di Cu.Se. E Co.
Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione – previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della T.P.S. Sas di Cu.Se. E Co. – alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.