Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1248 depositata il 20 gennaio 2026

modifiche unilaterali del contratto di agenzia

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Or.Ba. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di pagamento delle competenze di fine rapporto maturate in conseguenza del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della società proponente, ha condannato l’appellata EG. Spa a pagare all’appellante Euro 79.404,10, oltre accessori.

A fondamento della sentenza la Corte d’Appello ha sostenuto che il recesso della preponente dal contratto di agenzia fosse avvenuto senza giusta causa e fosse pertanto illegittimo e contrario a buona fede, nella parte in cui la preponente era receduta in forza dell’assunto che l’agente Or.Ba. in violazione dell’art. 1746, comma 1 c.c., si era rifiutata illegittimamente di aderire alla variazione delle condizioni contrattuali imposte in applicazione dell’art. 2, comma 3 AEC di settore con lettera del 5/3/2021.

La Corte d’Appello in base al criterio della interpretazione letterale e complessiva, ha sostenuto invece che la norma collettiva citata consentiva al preponente solo le variazioni unilaterali che comportassero “riduzioni” meramente quantitative dell’estensione territoriale dell’incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della “misura delle provvigioni”; laddove invece, nel caso di specie EG. Spa, con la lettera del 5/3/2021, non si era limitata a disporre mere variazioni in minus dell’assetto quantitativo della prestazione dell’agente, ma aveva determinato un’autentica “variazione delle condizioni contrattuali” (come ammesso dalla stessa convenuta), che aveva comportato non la riduzione ma l’aumento del listino dei prodotti farmaceutici da promuovere (con l’aggiunta dei farmaci da banco c.d. OTC) con un oggettivo aggravio quali-quantitativo della prestazione agenziale in termini di maggior lavoro.

Dalla insussistenza della giusta causa di recesso della proponente, derivava il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva del preavviso ed inoltre all’indennità suppletiva di clientela; mentre non poteva accogliersi la pretesa relativa al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto in quanto non era stata data prova, richiesta dall’art. 1751, comma 1, che la società riceveva ancora sostanziali vantaggi derivanti dai contratti promossi dalle agente medesimo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione EG. Spa con due motivi di ricorso ai quali ha resistito Or.Ba. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce ex 360 n. 3 p.c. la violazione dell’art. 2 co. 3 Accordo economico Collettivo Industria del 30.7.2014 avendo la Corte di appello errato nel ritenere che le variazioni alle condizioni del rapporto di agenzia di cui all’art. 2 AEC fossero possibili solo se estrinsecantesi in riduzioni meramente quantitative dell’estensione dell’incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni; laddove invece le parti sociali avevano voluto senza dubbio consentire alle mandanti di poter unilateralmente modificare il contratto adattandolo alle proprie esigenze e quindi anche in caso di modifiche migliorative del contratto.

Si sostiene in tal senso che dalla normativa dell’accordo economico collettivo si desume che in tutti i casi in cui una mandante decida di apportare delle modifiche al contratto che possano incidere sul territorio, sulla clientela, sui prodotti o sulle provvigioni, trovi applicazione la disciplina di cui all’art.2 dell’AEC potendosi quindi ammettersi delle lievi variazioni unilaterali del contratto di agenzia in astratto in grado di determinare un incremento del compenso dell’agente o, comunque una riduzione del compenso inferiore al 5%, senza che l’agente possa opporsi alle stesse.

Anche dal punto di vista pratico, l’interpretazione della Corte d’Appello era infondata perché se la mandante può liberamente modificare il territorio, la clientela e i prodotti senza formalismi, a patto che non si abbia una riduzione superiore al 5% del guadagno provvigionale, le variazioni che comportano invece un incremento del guadagno dovevano a fortiori rientrare in tale nozione.

L’interpretazione della Corte produceva effetti paradossali perché comportava che la mandante non avrebbe mai potuto aggiornare il proprio listino a meno che tale aggiornamento non fosse stato compensato da una netta diminuzione delle provvigioni sui prodotti precedentemente commercializzati; sicché la mandante non avrebbe potuto mai imporre l’introduzione nel listino di nuovi prodotti senza la collegata riduzione di provvigioni.

Inoltre, anche leggendo l’art. 2 in combinato con l’art. 5 del medesimo AEC, doveva ritenersi pacifica la possibilità per la mandante di aggiungere nuovi prodotti anche senza il consenso dell’agente, posto che l’art. 5 prevede che il preponente informi l’agente sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita ed avverta l’agente allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi.

Il lancio di nuovi prodotti e l’adozione di nuove politiche di vendita non richiedeva l’approvazione da parte dell’agente dell’introduzione del listino unitario prodotti ma solamente il fatto che lo stesso fosse oggetto di avvertimento da parte della mandante. Tale tesi era sostenuta anche dall’art.1363 c.c. secondo cui le clausole vanno interpretate in maniera complessiva; oltre che dall’art. 12 delle preleggi secondo cui nell’applicare la legge bisogna tenere conto del significato delle parole; inoltre la stessa tesi era sostenuta dall’argomento a fortiori.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 2 dell’AEC Industria, nell’ambito di un’articolata disciplina relativa alle variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e alla misura delle provvigioni, distingue le variazioni di lieve entità, di media entità e di rilevante entità e prevede che “le variazioni di lieve entità” (e soltanto esse) possano essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o a rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell’agente o del rappresentante.

Per variazione di lieve entità (determinate unilateralmente e senza preavviso all’agente) si intendono, sempre secondo l’art.2 dell’AEC Industria, “le riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell’Agente o rappresentante nell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedente la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero“.

Da tale chiara disciplina risulta evidente, ad avviso di questo Collegio, che, come affermato dalla Corte d’Appello, l’art. 2, comma 3 consente al proponente di intervenire unilateralmente sull’accordo agenziale nei termini, nei limiti e nelle forme ivi previsti in deroga al principio generale stabilito dall’art.1372 c.c. secondo cui il tenore di un accordo non può essere modificato unilateralmente da una delle parti, salvo che la legge o il contratto stesso non prevede diversamente. La normativa dell’AEC perciò va intesa in conformità alla sua portata letterale, secondo cui le variazioni unilaterali possono essere solo quelle che comportano riduzioni meramente quantitative dell’estensione territoriale dell’incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni.

La tesi posta a fondamento del ricorso secondo cui sarebbero ammesse invece le variazioni di qualsiasi tipo (anche in aumento della zona, dei clienti, dei prodotti e delle provvigioni) non è quindi sostenuta dalla lettera del contratto e dalla sua interpretazione complessiva; essa è altresì contraria al principio dell’interpretazione conforme alla natura del contratto, dettato dall’art.1369 c.c. e confligge altresì con il principio generale secondo cui le deroghe alle regole generali vanno sempre applicate in maniera restrittiva.

Non è vero, d’altra parte, che non sia possibile procedere a delle migliorie o agli aggiornamenti del listino; posto che gli aggiornamenti possono essere compensati da riduzioni che salvaguardino l’equilibrio dell’accordo iniziale oppure possono essere basati sull’accordo con l’agente.

L’interpretazione proposta dalla ricorrente fuoriesce dalla disciplina contrattuale.

Essa introduce inoltre una condizione totalmente inespressa dalla normativa dettata dall’accordo economico collettivo laddove sostiene che sarebbero consentite modifiche unilaterali che comportino aumenti (della zona, del lavoro, dei prodotti, delle provvigioni) fino al 5% delle provvigioni.

E d’altra parte non si intuisce da dove si ricavi questo limite e perché introdurlo se fosse vera la tesi secondo cui bisognerebbe sempre consentire al preponente la facoltà di aggiornare il proprio listino in assenza del consenso dell’agente; tanto più quando ne discenda un aumento delle provvigioni percepibili dall’ agente, anche in percentuali superiori al 5%. In realtà, mancando una diversa disciplina dettata dalle parti collettive (ed individuali), la fattispecie in oggetto non può che rientrare nella regola generale della necessità dell’accordo delle parti per la modifica dell’oggetto del contratto.

Il silenzio dello AEC, a fronte di una disciplina espressa che consente in via unilaterale le sole riduzioni e non gli aumenti, conferma il vigore del principio secondo cui la modifica dell’accordo che comporti un aumento dell’apporto lavorativo dell’agente richiede comunque di trovare un accordo tra le parti, secondo la regola generale stabilita nell’art. 1372 c.c.

La norma dell’art. 5 dell’AEC si riferisce, invece, alle mere informazioni sulle innovazioni replicando il principio legale di buona fede; essa non autorizza a sostenere che dall’obbligo di informazione si possa desumere la legittimità di modifiche unilaterali che comportino un aumento dell’impegno lavorativo dell’agente.

Il ricorso mira quindi ad introdurre una disciplina permissiva delle variazioni unilaterali in aumento in mancanza di qualsiasi regolamento negoziale. Esso non solo pretende di consentire modificazioni unilaterali che comportano l’aumento del lavoro e delle provvigioni, ma anche di introdurre un limite a questa modificazione che dovrebbe essere fissato attorno al 5%. Il tutto senza alcuna previsione contrattuale.

Si consideri che, come osservato dalla difesa della controricorrente, nel caso di specie la proponente avrebbe imposto all’agente la promozione di molti nuovi prodotti rispetto ai quali nella sostanza avrebbe percepito, per stessa ammissione della proponente, meno di quanto già percepito l’anno precedente, per poi ritoccare le provvigioni, permettendo un minimo incremento con lavoro doppio. Rispetto al meccanismo previsto dall’art.2 si sarebbe trattato di una pretesa antitetica essendo la norma dell’accordo incentrata esclusivamente sulle riduzioni di zona, di provvigioni o di prodotti; mentre nel caso di specie a fronte di un incremento di prodotti, l’unica cosa a ridursi sarebbe stato il fatturato. La doglianza riferita all’interpretazione della lettera del 5.3.2021 inviata all’agente (ed in cui si richiedeva la sottoscrizione per accettazione) è inammissibile, essendo l’argomento (un “indizio”) ricavato dalla Corte meramente confermativo, ultroneo e ad abundantiam, come tale improduttivo di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame della circostanza secondo cui le parti avrebbero contrattualmente previsto la facoltà per la mandante di adottare modifiche unilaterali incidenti in misura inferiore al 5%. Il secondo motivo è inammissibile perché la circostanza in oggetto non configura l’omessa valutazione di un fatto decisivo dovendo ritenersi che la Corte abbia deciso la causa valutando tutti i fatti dedotti.

Ciò si ricava anche dalle difese che sono state fatte valere in appello dalla medesima ricorrente, secondo cui la disciplina dell’accordo individuale “ripete la stessa disciplina dell’accordo economico collettivo. La questione è stata quindi assoggettata alla medesima interpretazione prima indicata secondo cui la pretesa regolamentazione delle variazioni unilaterali in aumento di lavoro (sia pure entro il limite del 5%) non sono consentite, perché in alcun modo previste dalle parti collettive, né dalle parti individuali.

3. Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.

4. Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

5. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.