Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2558 depositata il 5 febbraio 2026

Apprendistato e inadempimento degli obblighi formativi. Decadenza dai benefici contributivi

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato che R.I. nulla deve all’INPS a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive e interessi moratori, in conseguenza del verbale di accertamento del 27 dicembre 2007, relativamente al solo rapporto di apprendistato instaurato con il signor XXXX, nel periodo oggetto di contestazione. La Corte territoriale ha invece confermato la decadenza dalle agevolazioni  contributive  per la posizione  degli apprendisti YYYY e ZZZZ 

1.1.- A fondamento della decisione, i giudici di rinvio argomentano che non è decisiva la scelta degli apprendisti di non partecipare alla formazione esterna, in quanto il datore di lavoro ben può e deve «pretendere l’esatto adempimento della prestazione da parte dei suoi dipendenti».

Il signor XXXX  non ha ricevuto alcuna formazione esterna e, quanto al signor  YYYY  ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, non rileva la partecipazione nel 2005 a un corso in materia di sicurezza. Egualmente non rileva che il datore di lavoro si sia adoperato per il recupero della formazione mancata nel 2007.

Il signor ZZZZ  per contro, ha frequentato nel 2005 un corso di formazione esterna e tale circostanza, unita all’erogazione della formazione interna, esclude <<una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una.attività formativa carente o inadeguata». 2.- R.I. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza d’appello.

3.- L’INPS resiste con controricorso.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imputa alla sentenza d’appello di non aver applicato, nel giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente per quel che concerne le posizioni degli apprendisti P. e T.

2.-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod.

proc. civ.), la parte ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per apparenza e/o illogicità intrinseca della motivazione e omesso esame e/o contraddittoria considerazione di fatti decisivi per il giudizio, riguardo alla menzionata posizione degli apprendisti P. e T. .

3.- I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere scrutinati congiuntamente.

3.1.- Le critiche, lungi dal sollecitare quella revisione del giudizio di merito che il controricorso paventa (pagina 5), prendono le mosse dai dati di fatto che la stessa sentenza d’appello passa in rassegna.

Le doglianze, nel loro nucleo essenziale, non dissimulano un’istanza di rivalutazione delle circostanze di fatto, ma si appuntano sul rilievo che l’accertamento demandato dalla pronuncia rescindente sia stato omesso.

3.2.- Le censure colgono nel segno, nei termini di séguito precisati.

4.- Con ordinanza n. 8564 del 2018, depositata il 6 aprile 2018, questa Corte ha cassato la pronuncia della Corte d’appello di Firenze, recante il numero 476 del 2012, che aveva reputato legittima la revoca delle agevolazioni contributive per l’inadempimento degli obblighi inerenti alla formazione teorica complementare di tre apprendisti (i Signori  M., P. e T.)

La pronuncia rescindente, in prima battuta, disattende «la logica rigorosamente oggettiva ed unitaria dell’inottemperanza dell’obbligo formativo c.d. esterno, […] assunto dalla Corte di merito a fondamento della interpretazione della normativa sulla decadenza del diritto alle agevolazioni contributive», in quanto la reputa foriera di «assurde conseguenze come nel caso in cui si desse. rilievo ad una mancata minima frequenza – non preclusiva del raggiungimento dell’obiettivo formativo che costituisce l’elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto di apprendistato – per derivarne la decadenza dalle agevolazioni per l’intero rapporto».

Da tali premesse discende che «la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 [della legge n. 196 del 1997] può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto».

Questa Corte ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, al fine di «valutare in base ai princìpi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza».

5.- Con tale compito non si è cimentata, nel giudizio di rinvio, la Corte di merito per quel che attiene alle posizioni ancora dibattute ( P. e T. )

5.1.- Nel caso di specie, è stata comminata la decadenza dalle agevolazioni contributive in virtù della mancata partecipazione alle iniziative di formazione esterna approntate dalla Provincia di A. per il 2007.

5.2.- Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale si limita a rimarcare questo dato di fatto, negando la valenza dirimente della partecipazione ai corsi di formazione esterna per il 2008, in quanto successivi all’accertamento.

Per la posizione del signor M. la Corte di merito, per contro, ha conferito rilievo alla partecipazione a un corso nel 20DS, considerando così assolto l’obbligo d’impartire la formazione esterna.

5.3.- I giudici di rinvio, quanto agli apprendisti P. e  T. non fanno che confermare la pronuncia cassata con l’ordinanza n. 8564 del 2018, senza rinnovare l’esame della fattispecie controversa in conformità ai princìpi enunciati nella pronuncia rescindente.

Tale pronuncia, anzitutto, ha evidenziato che non può essere condivisa una «logica rigorosamente oggettiva ed unitaria dell’inottemperanza dell’obbligo formativo c.d. esterno». Occorre valutare se il singolo inadempimento comprometta «l’obiettivo formativo che costituisce l’elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto di apprendistato», così da giustificare una decadenza che si riverbera sull’intero rapporto e su un rapporto che «per la stessa legge 196/1997 può arrivare a durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso di lavoratore portatore di handicap>>.

La valutazione in oggetto postula una disamina della «concreta vicenda>> e un vaglio della «obiettiva rilevanza» degl’inadempimenti, in quanto idonei a pregiudicare gli «obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto».

5.4.- La Corte di merito ricorda che il rifiuto degli apprendisti di partecipare alle iniziative di formazione esterna ridonda a danno del datore di lavoro e si attarda sul dato puro e semplice della mancata partecipazione ai corsi organizzati nel 2007.

Tali circostanze, tuttavia, non valgono a chiarire se e per quali ragioni sia compromesso irrimediabilmente l’obiettivo formativo perseguito con il contratto di apprendistato per prestazioni professionali di alto contenuto tecnico, concernenti gl’impianti elettrici.

La compromissione dell’obiettivo formativo, che connota sul pano causale il contratto di apprendistato, dev’essere considerata anche alla stregua degli altri elementi acquisiti al processo, che non possono essere pretermessi nell’indagine complessiva e coerente demandata al giudice di rinvio dall’ordinanza n. 8564 del 2018.

In tale indagine, dev’essere ponderata la puntuale erogazione della formazione interna, che la stessa Corte di merito rammenta (pagina 5 della sentenza impugnata), valorizzandola per la posizione dell’apprendista M.  e neppure si possono trascurare tutti gli elementi, sia anteriori che sopravvenuti al verbale, che connotano il complessivo dipanarsi del rapporto per quel che riguarda la formazione impartita.

Inoltre, non si può ritenere tamquam non esset la partecipazione a un corso di sicurezza sul lavoro, sul presupposto che la materia sia “trasversale” (pagina 5 della sentenza impugnata).

Anche le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro devono essere ricondotte all’obbligo formativo, per espressa disposizione di legge (art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 1997), e l’asserita natura “trasversale” non vale a sminuire l’incidenza di tale tematica sulla formazione.

Alla luce di tali elementi, considerati singolarmente e nella loro sinergia, si deve valutare l’idoneità del singolo inadempimento a ripercuotersi sul raggiungimento dell’obiettivo formativo, riguardato nella sua inscindibile unitarietà e alla stregua delle prestazioni dedotte in contratto.

6.- Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

7.- La causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della vicenda e verificherà in concreto se, per la posizione degli apprendisti Puri e Tapinassi, l’inadempimento dell’obbligo  di  formazione  esterna  per  l’anno  2007  precluda  il raggiungimento dell’obiettivo formativo, unitariamente considerato in relazione alle peculiari prestazioni dedotte in contratto, e giustifichi la decadenza di cui si discute in causa.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.