Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, rappresenta una tappa fondamentale nella revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano, a seguito delle direttive di riforma contenute nell’art. 20 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Tale delega ha conferito al Governo il compito di riorganizzare organicamente il sistema sanzionatorio tributario — amministrativo, penale e amministrativo-tributario — con particolare attenzione ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e rispetto del divieto di bis in idem.

Il D.Lgs. n. 87/2024, noto come “decreto revisione del sistema sanzionatorio tributario”, interviene dunque su più fronti, toccando aspetti che vanno dalla disciplina delle sanzioni amministrative alle modifiche della normativa penale tributaria contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000 — la norma quadro in materia di reati tributari.

Una comprensione profonda degli effetti di questa riforma richiede non soltanto un’analisi normativa delle modifiche formali, ma anche un esame critico delle logiche sottese al nuovo assetto sanzionatorio e dei riflessi sistematici sui reati tributari penali.

Le dinamiche generali della riforma sanzionatoria

Il quadro normativo precedente alla riforma era caratterizzato da un sistema sanzionatorio complesso e spesso percepito come eccessivamente afflittivo, con una netta separazione tra sanzioni amministrative e penali. Tale distinzione, peraltro, generava non raramente profili di duplicazione sanzionatoria contrastanti con il principio costituzionale e comunitario di ne bis in idem.

Il legislatore delegato, sin dal dettato dell’art. 20 della L. n. 111/2023, ha inteso promuovere:

  1. Un’integrazione più coerente tra sanzioni amministrative e penali, in modo da eliminare sovrapposizioni e duplicazioni punitive.

  2. Una modulazione più rigorosa delle sanzioni, sulla base della gravità dell’illecito e del profilo soggettivo del soggetto agente.

  3. Una maggiore permeabilità del sistema sanzionatorio tributario ai principi costituzionali e ai parametri del diritto dell’Unione europea, soprattutto in materia di proporzionalità e certezza della pena.

Nel concreto, le modifiche della riforma investono tutti i principali decreti che governano il sistema sanzionatorio — tra cui il D.Lgs. n. 471/1997 (sanzioni amministrative non penali), il D.Lgs. n. 472/1997 (disposizioni generali sulle sanzioni), e il D.Lgs. n. 74/2000 stesso, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e Iva.

Le novità apportate al D.Lgs. n. 74/2000

Il D.Lgs. n. 74/2000 costituisce il fulcro della disciplina penale tributaria italiana, ove sono catalogati i principali reati relativi a dichiarazioni infedeli, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture false o altri artifici, omessa dichiarazione, omesso versamento dell’IVA e delle ritenute, nonché altri comportamenti penalmente rilevanti in materia fiscale.

Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lettere g‑quater) e g‑quinquies) le definizioni di:

  • g‑quater) “crediti inesistenti”

  • g‑quinquies) “crediti non spettanti”

Queste definizioni chiariscono i confini tra condotta lecita, irregolarità amministrativa e condotta penalmente rilevante, limitando l’incertezza interpretativa sulla corretta configurazione dell’indebita compensazione e sull’elemento soggettivo del reato.

Con l’intervento del D.Lgs. n. 87/2024, il legislatore ha operato modifiche significative al testo di tale decreto, con effetti sistematici rilevanti, sintetizzabili nei seguenti ambiti:

Introduzione di nuove definizioni legali

Il Decreto legislativo n. 87/2024 ha introdotto nel testo del D.Lgs. n. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), al primo comma dell’art. 1, destinate a definire espressamente i concetti di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti” ai fini della disciplina penale tributaria. Tali definizioni sono rilevanti per la configurazione del reato di indebita compensazione e per la corretta individuazione dell’elemento soggettivo del reato in casi di utilizzo fraudolento di crediti d’imposta.

Dal punto di vista dogmatico, l’introduzione di queste definizioni rappresenta un passaggio di non poco conto: si chiariscono i confini tra condotta lecita, condotta di mera irregolarità amministrativa e condotta penalmente rilevante, arginando l’incertezza interpretativa che aveva caratterizzato per anni la giurisprudenza sui crediti d’imposta. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare che fattispecie caratterizzate da incertezze tecniche o ambiguities normative siano automaticamente trasformate in delitti tributari, in assenza di una dimensione fraudolenta evidente.

Prolungamento dei termini e non punibilità in caso di incertezza oggettiva

La riforma ha disposto anche il prolungamento dei termini temporali rilevanti ai fini della configurazione del reato di omesso versamento delle imposte e delle ritenute, nonché alcune cause di esclusione della punibilità qualora sussistano condizioni di obiettiva incertezza, riconosciute in relazione alla natura tecnica delle valutazioni richieste per stabilire l’esistenza o meno del credito d’imposta.

Questa modifica rappresenta un segnale forte dell’intento di differenziare tra comportamenti negligenti o amministrativamente sanzionabili e vere e proprie condotte penalmente rilevanti, applicando al caso concreto un criterio di ragionevolezza e proporzionalità funzionale a ridurre l’afflittività penale.

Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato il D.Lgs. 74/2000, art. 10‑ter, commi 3‑bis e 3‑ter, prevedendo:

  • il prolungamento dei termini per la configurazione del reato di omesso versamento di imposte e ritenute;

  • l’esclusione della punibilità in caso di oggettiva incertezza tecnica, quando la determinazione del credito d’imposta richiede valutazioni complesse;

  • la possibilità di esclusione della punibilità per crisi di liquidità sopravvenuta, se il contribuente si attiva correttamente tramite rateizzazione o adesione.

Questa distinzione mira a differenziare tra comportamenti negligenti sanzionabili amministrativamente e vere condotte penalmente rilevanti, applicando il principio di proporzionalità.

Regole sul sequestro e sulla confisca

Un’altra innovazione di rilievo concerne la disciplina del sequestro finalizzato alla confisca: il Decreto prevede che non sia più disposto il sequestro dei beni quando il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione, anche in presenza di procedure conciliative o di adesione, purché il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti. (Art. 12, comma 3‑bis D.Lgs. 74/2000, che stabilisce che il sequestro non può essere disposto se il debito è in corso di estinzione tramite rateizzazione o adesione.)

Questa disposizione si inscrive nell’ottica di una revisione complessiva della risposta sanzionatoria, dove l’adozione di misure conservative patrimoniali non deve tradursi in una compressione ingiustificata dei diritti di libertà e proprietà, specie laddove il contribuente abbia intrapreso percorsi di regolarizzazione del proprio debito.

Alcuni profili critici: identità dei fatti e bis in idem

Pur essendo innegabile lo sforzo di razionalizzazione, la riforma ha sollevato interrogativi critici, specie in relazione ai principi tradizionali del diritto penale tributario, tra cui:

Il principio di legalità e certezza del diritto

Per alcune interpretazioni dottrinali, l’introduzione di definizioni nuove o la ridefinizione dei tempi di punibilità potrebbe incidere sulla certa delimitazione delle fattispecie criminose, con possibili ripercussioni sul principio di legalità sancito dall’art. 25 Cost. e in generale dal codice penale. Ciò riguarda in particolare i casi in cui la norma non delinei in modo sufficientemente chiaro le condizioni di punibilità o i confini di determinate figure di illecito tributario, con il rischio di trasformare in reato condotte che – per la loro natura tecnica – appartengono più propriamente all’ambito della responsabilità amministrativa.

Il problema del ne bis in idem penale-tributario

La riforma ha anche posto l’attenzione sul tema del bis in idem, ossia sulla necessità di evitare che un contribuente sia sanzionato penalmente e amministrativamente per lo stesso fatto. L’intento dichiarato è di integrare e coordinare i diversi regimi sanzionatori, ma la loro effettiva applicazione pratica richiede un’attenta lettura sistematica delle norme affinché non si ripetano casi di duplicazione punitiva.

Effetti sul giudizio tributario e sul processo penale: l’articolo 21-bis e il giudicato penale

Un aspetto di grande rilievo introdotto dal Decreto è collegato alla interazione tra giudizio penale e giudizio tributario.

Storicamente, nel nostro ordinamento, una sentenza penale di assoluzione non produceva automaticamente effetti vincolanti nel successivo giudizio tributario: il giudice tributario poteva valutarla come elemento di prova, con una certa discrezionalità. Tuttavia, con la riforma del sistema sanzionatorio si è previsto un nuovo articolo, il 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, che stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena (“il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) abbia efficacia di giudicato nel processo tributario, sempre che il giudizio tributario sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della riforma.

Questa innovazione sostanzia un rafforzamento della tutela del contribuente, in quanto permette che la pronuncia penale definitiva si riverberi automaticamente sulla controversia tributaria, eliminando la possibilità che lo stesso fatto venga qualificato in modo difforme in sede fiscale. D’altra parte, la disciplina non estende tale effetto retroattivamente a giudizi tributari già definiti, se non sussistono le condizioni temporali e sostanziali previste dalla norma.

L’art. 21‑bis, D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, stabilisce l’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di assoluzione sul giudizio tributario, solo per sentenze di assoluzione piena e solo se il contenzioso tributario è ancora pendente.

Implicazioni applicative e orientamenti interpretativi

L’applicazione concreta delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 richiede un’attenta operativizzazione, che anima la prassi giudiziaria e scientifica giuridica. In particolare:

  • La definizione di “crediti inesistenti e non spettanti” dovrà essere interpretata alla luce dei criteri oggettivi introdotti dal legislatore, distinguendo con rigore tra casi di incertezza tecnica e condotte intenzionali.

  • La valutazione del prolungamento dei termini per i reati di omesso versamento, e la configurazione delle esclusioni di punibilità per obiettiva incertezza, richiede l’elaborazione di parametri interpretativi coerenti con il principio di proporzionalità.

  • L’interazione tra giudicato penale e giudizio tributario potrà, in prospettiva, sgravare il contenzioso tributario da questioni già decise in sede penale, riducendo i tempi processuali e aumentando la certezza del diritto.

Conclusioni: prospettive e valutazioni critiche

La riforma delle sanzioni tributari attuata con il D.Lgs. n. 87/2024 rappresenta un intervento organico e rilevante nel panorama del diritto penale tributario italiano. L’obiettivo dichiarato – ovvero diminuire l’afflittività e aumentare la coerenza del sistema sanzionatorio in un quadro di proporzionalità e certezza – è condivisibile, e risponde ad antiche istanze di semplificazione normativa.

Tuttavia, il successo dell’operazione riformatrice dipenderà dalla capacità del sistema giudiziario di dare applicazione coerente e uniforme alle nuove disposizioni, evitando derive restrittive o, al contrario, eccessi punitivi generati da un’interpretazione residuale delle nuove fattispecie.

Particolarmente delicati restano i profili di coordinamento tra giudizio penale e tributario, il ruolo delle definizioni introdotte e l’articolazione delle cause di non punibilità, oltre alla necessità di adottare una lettura sistematica delle norme in linea con i principi costituzionali e comunitari.

Con la riforma del 2024, il legislatore italiano ha avviato un percorso di revisione strutturale che — se accompagnato da adeguati orientamenti interpretativi e giurisprudenziali — potrà portare a un sistema sanzionatorio tributario più equilibrato, efficace e rispettoso dei diritti fondamentali.