CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31947 depositata l’ 8 dicembre 2025
Avviso di accertamento – IRPEF, IRAP, IVA – Accesso presso la sede dell’impresa – Accertamenti bancari – Definizione agevolata – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 899/01/20 del 24/11/2020, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale di Ci.Si., titolare dell’omonima impresa edile, avverso la sentenza n. 37/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva, in parte, da un accesso presso la sede dell’impresa e, in altra parte, da accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente, oggetto del presente procedimento.
2. Ci.Si. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. AE resisteva con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 14/02/2025, il ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, domanda accettata dall’Ufficio con comunicazione n. (…) del 21/07/2023.
Ha evidenziato, altresì, di avere effettuato anche il pagamento delle rate medio tempore maturate.
1.1. Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2025, n. 108, in vigore dal 02/08/2025 e costituente norma di interpretazione autentica, “l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3 – bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata“.
1.2. Il contribuente ha provato di avere adempiuto agli incombenti più sopra indicati, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022.
2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.