CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31658 depositata il 4 dicembre 2025

Rapporto di lavoro subordinato – Contribuzione previdenziale – Presunzione di subordinazione – Rischio d’impresa – Condanna al rimborso – Accoglimento parziale

Fatti di causa

1. Le parti controvertono – ai fini della contribuzione previdenziale dovuta – sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il novembre 2010 e il marzo 2013 tra M.M. e la D.H.

2. Il Tribunale di Perugia, sul presupposto che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato, ha dichiarato fondate le pretese contributive di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e ha condannato E. a restituire a D.H. le somme già versate per il rapporto intercorso con la M.

3. La corte territoriale ha rigettato il gravame proposto da D.H., sia con riferimento all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia con riferimento alla statuizione di rimborso delle spese di lite sostenute in primo grado da E.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre D.H., con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e E. resistono con controricorso.

5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ., anche con riferimento alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre.

2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ.

3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ. «sotto altro profilo».

4. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003, e degli artt. 1742, 2094 e 2697 cod. civ.

5. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.91 cod. proc. civ.

6. I primi quattro motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente perché afferenti tutti al tema della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra M.M. e la società D.H.

7. La corte territoriale ha in primo luogo accertato la insussistenza di un rapporto di subagenzia tra le parti sulla base del rilievo che «la M. è stata pagata per la sua attività indipendentemente dai risultati raggiunti, sicchè il rischio economico di tale attività era supportato da D.H. e non dalla lavoratrice, il che è incompatibile con il rapporto di agenzia. Indi ha applicato la presunzione di cui all’art.69 d.lgs. n.276/2003, sul presupposto della prestazione di attività in maniera coordinata e continuativa «in assenza di qualsivoglia progetto».

8. Nel primo motivo di ricorso D.H. censura in modo precipuo l’esclusione del rapporto di subagenzia.

Per un verso deduce la compatibilità di tale rapporto con la percezione da parte dell’agente di un importo mensile fisso; per altro verso sostiene che dalle prove assunte risulta l’assunzione del rischio d’impresa da parte della M.

9. La corte territoriale ha escluso la sussistenza del rapporto di agenzia in conformità dei principi di diritto di questa Corte, secondo i quali «l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta» (Cass. 05/12/2018 n.31487).

10. La corte territoriale, con un accertamento in fatto in questa sede non sindacabile, ha ritenuto che il rischio d’impresa fosse sopportato solo da D.H., e tanto basta per il rigetto del primo motivo di ricorso.

11. Nel secondo e nel terzo motivo la ricorrente si sofferma in particolare sugli indici sintomatici della subordinazione ex art.2094 cod. civ., lamentando che la corte territoriale non ha proceduto ad accertare in modo compiuto la eterodeterminazione della prestazione della M. (secondo motivo), peraltro insussistente alla luce delle prove esperite (terzo motivo).

12. I due motivi sono in parte qua inammissibili perché la corte territoriale ha fondato il proprio decisum non sulla base del positivo apprezzamento degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ma sulla base della presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 69 comma 1 d.lgs. n.276/2003 (pro tempore applicabile), in ragione della accertata instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la M. e D.H. « senza l’individuazione di uno specifico progetto».

13. Il secondo e il terzo motivo non si confrontano con la ratio decidendi, nei termini appena cennati, e sono dunque inammissibili.

14. Il quarto motivo di ricorso attacca invece la ratio decidendi, laddove deduce che la corte territoriale ha fatto applicazione della presunzione di lavoro subordinato ex artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003 al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In particolare, deduce che la corte territoriale, dopo aver accertato la sussistenza di un rapporto di agenzia tra la M. e D.H., non poteva fare applicazione della presunzione de qua.

15. Il motivo è ammissibile ma infondato, perché la corte territoriale ha accertato la insussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, e sulla base di questo presupposto ha poi fatto corretta applicazione della presunzione di cui trattasi.

16. E’ invece fondato il quinto motivo di ricorso. D.H. lamenta che la corte territoriale ha confermato la condanna al rimborso delle spese sostenute in primo grado da E. nonostante rispetto alle domande proposte nei confronti di E. essa fosse totalmente vittoriosa.

17. Dalla sentenza impugnata risulta che D.H. si è vista accogliere, integralmente, la domanda di condanna di E. alla restituzione dei contributi già versati con riferimento alla M.

18. La corte territoriale ha ritenuto che la statuizione sulle spese fosse giustificata in ragione al comportamento tenuto dalla D.H., che aveva dato causa alla lite per mezzo dello «scostamento fra realtà e apparenza del rapporto di lavoro della M.».

19. La statuizione della corte territoriale viola l’art.91 cod. proc. civ., perché si risolve in una inammissibile condanna al rimborso delle spese di lite a carico della parte integralmente vittoriosa.

20. Per questi motivi deve accogliersi il quinto motivo di ricorso, rigettati il primo e il quarto, inammissibili il secondo e il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie quinto motivo di ricorso; rigetta il primo e il quarto motivo e dichiara inammissibili il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.