CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31714 depositata il 4 dicembre 2025
Lavoro – Riscossione dei contributi associativi – Deposito telematico – Proposta di definizione anticipata – Accertamento del diritto – Contributo unificato
Rilevato che
1. In base agli atti di causa, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda promossa da C.I.L.A. (…) di accertamento del diritto alla stipula della convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi associativi.
2. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con sei motivi; hanno resistito le parti intimate, con controricorso.
3. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità, per omesso deposito, anche da parte dei controricorrenti, della sentenza impugnata.
4. Il difensore di parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Assume che «quant’anche non ritualmente depositata dall’esponente» la sentenza sarebbe rinvenibile nel fascicolo d’ufficio del precedente giudizio (interamente telematico), acquisito agli atti di causa.
5. E’ stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
6. La ricorrente ha comunicato memoria.
7. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Considerato che
8. Il Collegio, in piena conformità alla proposta di definizione anticipata, i cui fondamenti fattuali e giuridici non sono scalfiti dalle argomentazioni svolte nella su riferita istanza, giudica che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, a causa del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
9. La Corte ha proceduto alla verifica degli atti depositati telematicamente e il documento non è rinvenibile.
Risulta, invece, che il deposito della sentenza è stato effettuato successivamente alla richiesta di definizione anticipata e, quindi, tardivamente, in tempo non utile ad evitare la sanzione di improcedibilità (in argomento, tra le tante, Cass. n. 28781 del 2024).
In questo senso rileva anche la certificazione a firma del funzionario giudiziario, rilasciata il 16 settembre 2025, ove si attesta che «la sentenza impugnata […] è stata acquisita telematicamente in data 3/3/2025».
10. Segue, pertanto, l’improcedibilità del ricorso, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza.
11. Considerato, inoltre, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., a seguito di proposta di definizione anticipata, e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).
12. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU.n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, in favore di ciascuno, oltre, per l’Inps, Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge e, per il Ministero, spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.