INPS – Messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
La circolare n. 94 dell’8 luglio 2011 ha previsto l’obbligo, per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di autocertificare, tramite il modello “SR85”, entro il 31 dicembre di ogni anno, di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero o, in caso contrario, di autocertificare i periodi eventualmente svolti.
Con il successivo messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 è stato altresì previsto che, a decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di trasmissione del suddetto modello sussiste solo per il personale navigante.
In mancanza della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti, dal giorno successivo alla scadenza del termine (1° gennaio dell’anno successivo), provvedono alla sospensione della prestazione, che potrà essere ripristinata a decorrere dalla data di sospensione solo al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il servizio web “Fondo di solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari”, utilizzato per l’invio delle suddette dichiarazioni, è stato momentaneamente sospeso per interventi tecnici di manutenzione, finalizzati alla risoluzione di alcuni malfunzionamenti rilevati nel sistema di trasmissione delle dichiarazioni. Il servizio sarà ripristinato dal 12 gennaio 2026.
Pertanto, al fine di consentire a tutta l’utenza interessata il regolare adempimento dell’obbligo di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, il termine del 31 dicembre 2025, per l’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2025, viene prorogato al 28 febbraio 2026.
Si precisa, infine, che l’obbligo di trasmissione dei modelli “SR85” deve riguardare tutte le prestazioni integrative di cui il beneficiario è destinatario. Pertanto, il lavoratore che nell’anno di riferimento percepisce due distinte prestazioni integrative a carico del Fondo (ad esempio, integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI) è tenuto a inviare due distinti modelli “SR85”.