Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (recante “Misure urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), successivamente convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, il legislatore è intervenuto nuovamente nel settore della prevenzione infortunistica, rafforzando il sistema di tracciabilità delle presenze nei cantieri temporanei o mobili e incidendo su un tessuto normativo già ampiamente strutturato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’intervento si colloca nel solco di una linea politica normativa già consolidata, che negli ultimi anni ha privilegiato strumenti di controllo preventivo e meccanismi di responsabilizzazione della filiera dell’appalto, in particolare nei settori ad alto rischio infortunistico, quali l’edilizia. In tale contesto, il decreto-legge n. 159/2025 introduce un rafforzamento dell’obbligo di identificazione del personale operante nei cantieri, attraverso l’implementazione del cd. “badge di cantiere”, con caratteristiche tecniche più stringenti rispetto al passato.

L’analisi che segue si propone di esaminare la disciplina sotto un duplice profilo: da un lato, ricostruendone l’inquadramento sistematico rispetto al Testo unico sicurezza; dall’altro, evidenziandone le ricadute applicative e le criticità interpretative.

 Il quadro previgente: identificazione del personale nei cantieri tra art. 18 e art. 26 D.Lgs. n. 81/2008

Per comprendere la portata innovativa (o, in parte, evolutiva) del D.L. n. 159/2025 è necessario richiamare la disciplina già vigente.

L’obbligo di munire il personale operante nei cantieri di apposita tessera di riconoscimento trova fondamento nell’art. 18, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori occupati in regime di appalto o subappalto una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Parallelamente, l’art. 26, comma 8, del medesimo decreto prevede che nell’ambito di appalti e subappalti il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di tessera di riconoscimento, con obbligo di esposizione.

La ratio della previsione è duplice:

  1. consentire l’immediata identificazione dei soggetti presenti in cantiere;

  2. contrastare fenomeni di lavoro irregolare e intermediazione illecita.

La disciplina previgente, tuttavia, presentava limiti evidenti sotto il profilo dell’effettività dei controlli: la tessera di riconoscimento, nella sua configurazione tradizionale, era priva di strumenti anticontraffazione, non integrata con banche dati pubbliche e, soprattutto, non idonea a garantire una tracciabilità dinamica delle presenze.

L’intervento del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159: rafforzamento dell’obbligo e nuove caratteristiche del badge

Il D.L. n. 159/2025 interviene in tale contesto, prevedendo un sistema di identificazione nei cantieri con caratteristiche tecniche rafforzate. La legge di conversione, Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha ulteriormente precisato alcuni profili applicativi.

In sintesi, la nuova disciplina:

  • rafforza l’obbligo di dotazione del badge per i lavoratori operanti nei cantieri temporanei o mobili;

  • prevede specifiche caratteristiche tecniche (tra cui fotografia, dati identificativi, indicazione del datore di lavoro e sistemi idonei a impedirne la contraffazione);

  • introduce un raccordo con sistemi informativi pubblici, in funzione di controllo e vigilanza.

La nozione di “badge di cantiere” si configura dunque non più come mera tessera cartacea, ma come dispositivo identificativo strutturato, potenzialmente integrabile con sistemi digitali di verifica.

Natura giuridica dell’obbligo: prevenzione, vigilanza e contrasto al lavoro irregolare

Dal punto di vista dogmatico, l’obbligo di badge rafforzato si colloca all’intersezione tra:

  • obblighi prevenzionistici in senso stretto (sicurezza sul lavoro);

  • obblighi organizzativi del datore di lavoro;

  • strumenti di contrasto al lavoro sommerso.

Non si tratta, infatti, di un presidio direttamente volto a prevenire il rischio infortunistico (come i DPI o la formazione), bensì di un meccanismo di controllo organizzativo, funzionale alla trasparenza della filiera produttiva.

La scelta del legislatore di intervenire tramite decreto-legge evidenzia la volontà di rispondere a esigenze ritenute urgenti, in un contesto caratterizzato da persistenti criticità nel settore edile.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La disciplina si applica ai cantieri temporanei o mobili, secondo la definizione contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo grava su:

  • imprese appaltatrici;

  • imprese subappaltatrici;

  • lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

L’estensione ai lavoratori autonomi assume rilievo particolare, in quanto rafforza il principio di responsabilizzazione diffusa nella filiera.

Profili sanzionatori

Il mancato rispetto dell’obbligo di dotazione ed esposizione del badge comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge di conversione Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Le sanzioni si inseriscono nel sistema già delineato dal Testo unico, con possibili riflessi anche in termini di sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi più gravi o reiterati, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

 Rapporti con la “patente a crediti” e sistema di qualificazione delle imprese

Il D.L. n. 159/2025 si inserisce in un percorso normativo che ha visto l’introduzione di strumenti di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri, quali la patente a crediti.

Il badge di cantiere, in questa prospettiva, può essere letto come strumento complementare, idoneo a garantire:

  • certezza delle presenze;

  • trasparenza dei rapporti contrattuali;

  • tracciabilità delle responsabilità.

La combinazione tra patente a crediti e badge rafforzato sembra delineare un modello di “compliance integrata”, nel quale prevenzione, vigilanza e qualificazione si fondono in un unico sistema.

Profili critici e questioni aperte

Non mancano, tuttavia, profili problematici.

In primo luogo, si pone la questione del coordinamento tra disciplina nazionale e normativa in materia di protezione dei dati personali, specie laddove il badge sia integrato con sistemi digitali.

In secondo luogo, occorrerà verificare l’effettiva operatività dei sistemi informativi cui il decreto fa riferimento, in assenza dei decreti attuativi previsti.

Infine, non può trascurarsi il rischio di aggravio burocratico per le piccole imprese, chiamate ad adeguarsi in tempi ristretti a requisiti tecnici potenzialmente onerosi.

 

Il sistema del TUSL (D.Lgs. n. 81/2008): identificazione del personale e responsabilità nella filiera dell’appalto

1 L’art. 18 TUSL: obblighi generali del datore di lavoro

L’art. 18, comma 1, lett. u), del TUSL impone al datore di lavoro e al dirigente di “munire i lavoratori occupati in regime di appalto o subappalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

La disposizione ha una duplice funzione:

  1. consentire l’immediata identificazione del soggetto operante nel luogo di lavoro;

  2. rendere trasparente la catena di responsabilità imprenditoriale.

La tessera di riconoscimento assume dunque natura di presidio organizzativo, funzionale alla vigilanza.

2 L’art. 26 TUSL: obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera

L’art. 26, comma 8, rafforza tale previsione stabilendo che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia e generalità del lavoratore, nonché indicazione del datore di lavoro.

Il combinato disposto degli artt. 18 e 26 configura un obbligo generalizzato nei contesti di appalto, con particolare rilievo nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del TUSL.

3 Limiti del sistema previgente

Nonostante la chiarezza dell’obbligo, la prassi applicativa ha evidenziato criticità:

  • diffusione di tessere cartacee facilmente riproducibili;

  • assenza di standard tecnici uniformi;

  • difficoltà di verifica in tempo reale;

  • mancato collegamento con banche dati pubbliche.

Il sistema, dunque, pur formalmente coerente, risultava vulnerabile sotto il profilo dell’effettività.

Il D.L. n. 159/2025: struttura dell’intervento normativo

Il decreto-legge n. 159/2025 si inserisce in questo quadro rafforzando l’obbligo di identificazione nei cantieri.

La legge di conversione Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha precisato alcuni elementi applicativi, consolidando la scelta di introdurre un sistema di badge con caratteristiche tecniche più rigorose.

In termini generali, il nuovo assetto:

  • conferma l’obbligo di identificazione personale;

  • introduce requisiti tecnici idonei a impedire la contraffazione;

  • prevede forme di integrazione con sistemi informativi pubblici;

  • rafforza il coordinamento con i poteri di vigilanza.

Non si tratta di una norma isolata, bensì di un tassello di un più ampio processo di qualificazione e controllo del settore edilizio.

La natura giuridica del “badge di cantiere”

1 Non un DPI, ma un presidio organizzativo

È opportuno chiarire che il badge di cantiere non costituisce dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del TUSL. Esso non protegge il lavoratore dal rischio fisico, bensì garantisce l’identificazione del soggetto operante nel contesto organizzativo.

La sua funzione è eminentemente organizzativa e di vigilanza.

2 Strumento di tracciabilità e legalità

Il rafforzamento tecnico del badge evidenzia la volontà legislativa di contrastare:

  • lavoro nero;

  • interposizioni illecite;

  • presenza non autorizzata di personale in cantiere;

  • sostituzioni fittizie di lavoratori.

Il badge diviene così elemento di un sistema di tracciabilità che incide indirettamente anche sulla prevenzione infortunistica, poiché consente di verificare che ogni lavoratore presente sia regolarmente formato, assicurato e contrattualizzato.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo riguarda:

  • imprese affidatarie;

  • imprese esecutrici;

  • subappaltatori;

  • lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

L’estensione ai lavoratori autonomi è coerente con la logica del Titolo IV del TUSL, che impone obblighi anche a tali soggetti.

Sotto il profilo oggettivo, l’ambito coincide con i cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art. 89 TUSL.

Coordinamento con l’art. 14 TUSL (sospensione dell’attività)

Il rafforzamento dell’obbligo di badge si collega indirettamente all’art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni.

Qualora l’assenza di badge si accompagni a irregolarità sostanziali (lavoro nero, violazioni prevenzionistiche gravi), l’organo di vigilanza potrà adottare provvedimenti interdittivi.

Profili sanzionatori

La legge di conversione Legge 29 dicembre 2025, n. 198 prevede sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di dotazione ed esposizione del badge.

Il sistema sanzionatorio si inserisce nel paradigma del TUSL, fondato su:

  • sanzioni pecuniarie;

  • eventuali sanzioni penali nei casi previsti;

  • provvedimenti interdittivi.

Prime questioni interpretative

Tra i nodi interpretativi emergono:

  • definizione tecnica dei requisiti anticontraffazione;

  • modalità di integrazione con sistemi informativi pubblici;

  • coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali;

  • regime transitorio.

 

Le caratteristiche tecniche del badge di cantiere: standard identificativi e funzione anticontraffazione

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, come convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, non si limita a ribadire l’obbligo di identificazione personale già previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma ne innalza il livello qualitativo.

L’elemento innovativo non risiede nell’introduzione dell’obbligo in sé – già esistente – bensì nella previsione di requisiti tecnici rafforzati, finalizzati a garantire:

  • autenticità del documento;

  • immodificabilità dei dati;

  • verificabilità immediata da parte degli organi di vigilanza;

  • collegamento con informazioni pubbliche rilevanti.

1 Contenuto minimo obbligatorio

In continuità con gli artt. 18 e 26 TUSL, il badge deve contenere:

  • fotografia del lavoratore;

  • generalità complete;

  • indicazione del datore di lavoro;

  • eventuale qualifica o funzione.

Il rafforzamento consiste nell’introduzione di sistemi idonei a impedire la contraffazione o alterazione. La disposizione non dettaglia in modo analitico la tecnologia da adottare (microchip, QR code, codici univoci serializzati), ma richiede che il sistema sia idoneo allo scopo.

Si tratta di una norma a contenuto tecnico-elastico, la cui attuazione pratica è rimessa, in parte, alla regolazione secondaria o alla prassi amministrativa.

2 La natura “aperta” della previsione tecnica

Sotto il profilo dogmatico, la scelta legislativa di non cristallizzare lo standard tecnologico appare coerente con l’esigenza di neutralità tecnologica.

Un’eccessiva tipizzazione avrebbe rischiato di:

  • irrigidire il sistema;

  • renderlo obsoleto nel breve periodo;

  • creare distorsioni concorrenziali tra fornitori di tecnologia.

La norma, invece, indica un fine (impedire la contraffazione e consentire il controllo) lasciando al mercato e alla regolazione attuativa la determinazione dei mezzi.

Il badge quale strumento di tracciabilità dinamica

La novità più rilevante sotto il profilo sostanziale è la possibile integrazione del badge con sistemi informativi pubblici.

La tracciabilità dinamica implica che il badge non sia soltanto un documento statico, ma possa consentire – attraverso lettura digitale – la verifica:

  • della regolarità contributiva;

  • dell’iscrizione dell’impresa negli elenchi previsti;

  • dell’eventuale possesso dei requisiti di qualificazione.

Tale prospettiva si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei controlli amministrativi.

1 Collegamento con i sistemi di vigilanza

L’organo di vigilanza (Ispettorato nazionale del lavoro, ASL competenti, ecc.) può così procedere a verifiche più rapide ed efficaci.

L’identificazione immediata del lavoratore consente di:

  • evitare sostituzioni fittizie;

  • accertare la corrispondenza tra personale dichiarato e personale effettivamente presente;

  • verificare eventuali irregolarità contrattuali.

Il rapporto con la patente a crediti e i meccanismi di qualificazione

Il D.L. n. 159/2025 si inserisce in un contesto già interessato dall’introduzione di strumenti di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri.

Il badge, in questa prospettiva, svolge una funzione complementare rispetto alla patente a crediti: mentre quest’ultima attiene alla qualificazione dell’impresa, il badge attiene alla tracciabilità del singolo lavoratore.

Si delinea così un sistema a doppio livello:

  1. qualificazione dell’operatore economico;

  2. identificazione certa del prestatore.

La combinazione dei due strumenti mira a ridurre l’opacità tipica delle catene di subappalto.

Profili di responsabilità del datore di lavoro

L’obbligo di dotazione e controllo del badge grava sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Sotto il profilo della responsabilità:

  • l’omessa dotazione integra violazione dell’obbligo prevenzionistico;

  • la mancata vigilanza sull’esposizione del badge può configurare responsabilità organizzativa;

  • l’eventuale tolleranza di personale non identificato può assumere rilievo anche ai fini della sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 TUSL.

La posizione del datore di lavoro è dunque centrale.

Lavoratori autonomi e imprese individuali

Un profilo delicato riguarda i lavoratori autonomi.

Nel sistema del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche i lavoratori autonomi sono destinatari di specifici obblighi prevenzionistici.

L’estensione dell’obbligo di badge a tali soggetti risponde all’esigenza di:

  • evitare che l’autonomia formale diventi schermo per rapporti irregolari;

  • garantire parità di trattamento nel controllo delle presenze.

Ciò comporta un aggravio organizzativo anche per microimprese e professionisti.

Interazione con la normativa in materia di protezione dei dati personali

La presenza di dati identificativi e la possibile integrazione con sistemi informatici impongono il coordinamento con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il badge contiene dati personali (nome, fotografia, datore di lavoro) e può costituire strumento di trattamento automatizzato.

Occorre dunque:

  • rispettare i principi di minimizzazione;

  • garantire adeguate misure di sicurezza;

  • evitare trattamenti eccedenti rispetto alle finalità di controllo.

Il bilanciamento tra esigenze di vigilanza e tutela della riservatezza costituisce uno dei nodi più delicati della disciplina.

Profili comparativi e continuità con precedenti esperienze normative

L’idea di rafforzare l’identificazione nei cantieri non è del tutto nuova.

Già in passato il legislatore aveva introdotto obblighi di tessera di riconoscimento per contrastare il lavoro sommerso. Tuttavia, tali strumenti si erano rivelati insufficienti per l’assenza di un’infrastruttura tecnologica adeguata.

Il D.L. n. 159/2025 rappresenta un’evoluzione di quel modello, orientata verso la digitalizzazione e l’integrazione dei controlli.

Impatto sulle imprese: costi, organizzazione e compliance

Dal punto di vista economico-organizzativo, l’introduzione del badge rafforzato comporta:

  • costi di produzione o acquisizione del dispositivo;

  • implementazione di procedure interne di controllo;

  • eventuale formazione del personale.

Per le grandi imprese, tali oneri possono essere assorbiti nell’ambito dei sistemi di compliance già esistenti.

Per le piccole e microimprese, invece, l’adeguamento può risultare più gravoso.

La valutazione dell’impatto economico costituisce elemento rilevante ai fini della proporzionalità della misura.

Il regime sanzionatorio: natura e funzione

La violazione dell’obbligo di badge comporta sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.

La funzione della sanzione è prevalentemente deterrente.

In caso di reiterazione o contestuale accertamento di lavoro irregolare, possono attivarsi meccanismi più incisivi, inclusa la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 TUSL.

Questioni applicative e criticità operative

Tra le principali criticità:

  • definizione dei tempi di adeguamento;

  • standardizzazione dei dispositivi;

  • coordinamento tra imprese affidatarie e subappaltatori;

  • gestione delle sostituzioni temporanee di personale.

Il rischio è che l’assenza di linee guida operative possa generare incertezza interpretativa nella fase iniziale di applicazione.

Il coordinamento con il Titolo IV del TUSL: sistema multilivello di responsabilità

L’introduzione del badge di cantiere rafforzato deve essere letta alla luce dell’architettura complessiva del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Il Titolo IV delinea un sistema multilivello di responsabilità che coinvolge:

  • il committente;

  • il responsabile dei lavori;

  • il coordinatore per la progettazione;

  • il coordinatore per l’esecuzione;

  • le imprese affidatarie;

  • le imprese esecutrici;

  • i lavoratori autonomi.

L’obbligo di badge si inserisce principalmente nella sfera di responsabilità delle imprese esecutrici, ma non è privo di riflessi sull’intera filiera.

1 Impresa affidataria e controllo delle imprese esecutrici

L’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 TUSL, è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.

In tale prospettiva, il badge costituisce anche strumento di controllo interno dell’affidataria, che può così verificare:

  • la corrispondenza tra personale dichiarato e personale presente;

  • l’effettiva appartenenza del lavoratore all’impresa indicata;

  • l’assenza di presenze non autorizzate.

Si configura, dunque, un rafforzamento della funzione di vigilanza interna alla filiera.

Il ruolo del coordinatore per l’esecuzione (CSE)

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92 TUSL, ha il compito di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

L’introduzione del badge rafforzato incide indirettamente anche sulla sua attività:

  • facilita la verifica delle presenze;

  • consente un controllo più efficace della corretta organizzazione del cantiere;

  • agevola l’individuazione di eventuali situazioni di irregolarità.

Non si tratta di un ampliamento formale dei poteri del CSE, ma di un potenziamento degli strumenti operativi a sua disposizione.

Badge e regolarità contributiva: possibili interazioni con il DURC

Un ulteriore profilo sistemico concerne il rapporto tra badge e regolarità contributiva.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rappresenta uno strumento essenziale di verifica della correttezza contributiva dell’impresa.

L’eventuale integrazione del badge con sistemi informativi pubblici potrebbe consentire, in prospettiva, un controllo incrociato tra:

  • identità del lavoratore;

  • posizione contributiva dell’impresa;

  • regolarità dell’appalto.

Sebbene il D.L. n. 159/2025 non configuri espressamente un collegamento automatico tra badge e DURC, la logica sistemica suggerisce una possibile evoluzione in tal senso.

Il badge come strumento di prevenzione indiretta

Dal punto di vista teorico, il badge di cantiere può essere qualificato come strumento di prevenzione indiretta.

Esso non incide direttamente sulla riduzione del rischio fisico (come caschi, ponteggi, DPI), ma contribuisce alla creazione di un ambiente organizzativo più trasparente e controllabile.

La prevenzione indiretta si realizza attraverso:

  • la riduzione del lavoro irregolare;

  • la certezza dell’identità dei lavoratori;

  • la tracciabilità delle responsabilità.

Tali elementi rafforzano la cultura della sicurezza.

Profili costituzionali e principio di proporzionalità

Ogni misura che incide sull’organizzazione dell’impresa deve essere valutata alla luce dei principi costituzionali, in particolare:

  • libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.);

  • tutela del lavoro (art. 35 Cost.);

  • tutela della salute (art. 32 Cost.).

Il badge rafforzato comporta oneri organizzativi e costi, ma tali sacrifici appaiono giustificati dalla finalità di tutela della salute e della sicurezza.

Il criterio di proporzionalità impone tuttavia che:

  • i requisiti tecnici siano ragionevoli;

  • i costi non siano eccessivi;

  • i tempi di adeguamento siano congrui.

Regime transitorio e tempi di adeguamento

Un aspetto cruciale è rappresentato dal regime transitorio.

L’introduzione di nuovi standard tecnici richiede:

  • un periodo di adeguamento per le imprese;

  • eventuali chiarimenti amministrativi;

  • uniformità interpretativa da parte degli organi di vigilanza.

In assenza di linee guida chiare, il rischio è una fase iniziale di incertezza applicativa.

Implicazioni in materia di responsabilità penale

Sebbene la violazione dell’obbligo di badge integri principalmente un illecito amministrativo, non si possono escludere riflessi indiretti sul piano penale.

In caso di infortunio grave o mortale, l’assenza di un sistema di identificazione efficace potrebbe essere valutata:

  • quale indice di carenza organizzativa;

  • quale elemento sintomatico di inadeguatezza del modello prevenzionistico.

La giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro valorizza, infatti, l’effettività dell’organizzazione della sicurezza.

L’impatto culturale della misura

Al di là del dato tecnico, il badge rafforzato possiede una dimensione simbolica.

Esso comunica:

  • centralità della legalità;

  • intolleranza verso il lavoro sommerso;

  • attenzione alla trasparenza nella filiera.

In tal senso, il decreto-legge n. 159/2025 non si limita a intervenire su un aspetto tecnico, ma incide sul modello culturale di gestione del cantiere.

Criticità sistemiche e rischi di formalismo

Non mancano, tuttavia, possibili derive formalistiche.

Il rischio è che il badge diventi un adempimento meramente burocratico, privo di reale incidenza sostanziale.

Affinché la misura sia efficace, occorre:

  • integrazione con controlli effettivi;

  • coordinamento con altri strumenti di prevenzione;

  • formazione degli operatori.

La sicurezza non può essere ridotta a un dispositivo identificativo.

Valutazione complessiva della riforma

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 rappresenta un intervento coerente con l’evoluzione del diritto della sicurezza sul lavoro verso modelli di tracciabilità e controllo integrato.

La legge di conversione Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha consolidato l’impianto, senza snaturarne la ratio.

Il coordinamento con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 appare sistematicamente armonico: non si assiste a una frattura, ma a un’evoluzione del modello prevenzionistico.

Conclusioni

L’obbligo di badge di cantiere, come rafforzato dal D.L. n. 159/2025, costituisce uno strumento di prevenzione indiretta e di contrasto al lavoro irregolare, inserito in un sistema multilivello di responsabilità.

Esso:

  • rafforza la tracciabilità delle presenze;

  • agevola l’attività ispettiva;

  • contribuisce alla trasparenza della filiera dell’appalto;

  • integra gli strumenti di qualificazione delle imprese.

Resta affidata alla prassi applicativa la verifica dell’effettiva efficacia della misura.

La sicurezza sul lavoro non si esaurisce in un badge, ma il badge può rappresentare un tassello significativo di un sistema più ampio, fondato su organizzazione, responsabilità e cultura della prevenzione.