La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, per l’anno d’imposta 2026, un insieme di disposizioni straordinarie volte a detassare parte degli aumenti retributivi contrattuali e alcune forme di maggiorazioni e indennità tipiche delle prestazioni di lavoro dipendente. Le predette disposizioni hanno come finalità dichiarata dal legislatore quella di mitigare gli effetti dell’inflazione sul potere d’acquisto dei salari e di rafforzare il legame tra produttività contrattuale e reddito netto in busta paga.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione uniforme di tali novità fiscali, delineando in modo sistematico i presupposti, l’ambito di applicazione, le regole operative e le esclusioni dalla disciplina agevolativa.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina in esame trova la propria fonte primaria nell’articolo 1, commi 7, 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026, la quale ha previsto:

  1. Un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato che rispettino specifici requisiti reddituali.

  2. Un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, soggetta a limiti quantitativi e a condizioni reddituali specifiche.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha avuto il duplice scopo di chiarire sia l’effettiva operatività delle norme sia i profili applicativi più tecnici, compreso il perimetro soggettivo ed oggettivo dell’agevolazione, i criteri di determinazione della base imponibile agevolabile e le modalità di applicazione in sede di busta paga o di dichiarazione dei redditi.

Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi

1. Presupposti soggettivi

L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La verifica del limite reddituale deve tener conto di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal contribuente, anche qualora correlati a più rapporti di lavoro.

2. Presupposti oggettivi

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, gli incrementi retributivi devono derivare da rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro firmati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L’agevolazione riguarda esclusivamente gli importi corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2026.

In tema di decorrenza, la prassi ammette che, qualora un rinnovo contrattuale preveda una distribuzione degli aumenti su più annualità, anche gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026 – purché riferibili alla quota spettante nel 2026 – possano rientrare nell’ambito della detassazione, secondo il principio di cassa allargata.

3. Contenuto dell’agevolazione

L’imposta sostitutiva del 5% si applica in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle sole somme che:

  • Confluiscono nella retribuzione diretta, ivi incluse le dodici mensilità ordinarie nonché le mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima se previste.

  • Comprendono anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli incrementi, quali le integrazioni a carico del datore di lavoro per assenze tutelate (malattia, maternità/paternità, infortunio), limitatamente alla parte relativa agli incrementi retributivi stessi.

  • Sono riconducibili agli incrementi retributivi che assorbono superminimi individuali, in quanto tali maggiorazioni vengono imputate alla retribuzione ordinaria.

4. Esclusioni dal beneficio

La circolare precisa che non rientrano nella detassazione al 5%:

  • scatti di anzianità e componenti retributive di natura eccedente l’ordinario;

  • ore di lavoro straordinario e relative maggiorazioni;

  • indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e indennità di turno (che rientrano invece nella disciplina dell’imposta sostitutiva al 15%).

Inoltre, rientrano tra le esclusioni imposte per componenti con natura perequativa o differita, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) o somme erogate “una tantum” per coprire periodi di vacanza contrattuale.

Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità

1. Ambito applicativo e condizioni reddituali

La legge ha previsto una seconda agevolazione, consistente in un’imposta sostitutiva del 15% da applicare alle maggiorazioni retributive e alle indennità corrisposte per:

  • lavoro notturno;

  • lavoro festivo;

  • lavoro nei giorni di riposo settimanale;

  • lavoro a turni;

  • indennità di reperibilità correlate alle prestazioni sopra indicate.

La disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito complessivo da lavoro dipendente nel 2025 non sia superiore a 40.000 euro.

2. Franchigia e limiti quantitativi

Il beneficio è riconosciuto entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro per ciascun lavoratore. Le somme eccedenti tale limite sono tassate secondo le regole ordinarie dell’IRPEF.

3. Esclusioni e chiarimenti

La prassi ribadisce che premi di risultato, partecipazione agli utili e somme assimilate non concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

Modalità operative e adempimenti

1. Applicazione in busta paga

Per i lavoratori con sostituto d’imposta, le imposte sostitutive devono essere applicate direttamente dal datore di lavoro in busta paga, con l’utilizzo dei codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate mediante risoluzioni dedicate (ad esempio, la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 per il 5%).

2. Rinuncia al regime agevolativo

Il lavoratore può rinunciare espressamente al regime sostitutivo e optare per la tassazione ordinaria, qualora questa risultasse complessivamente più vantaggiosa.

3. Recupero in dichiarazione

Nel caso in cui il contribuente non abbia un sostituto d’imposta, o in caso di mancata applicazione in busta paga, l’agevolazione può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026.

Profili interpretativi e criticità applicative

La circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 costituisce un primo importante passo nell’interpretazione delle norme di detassazione previste dalla legge di Bilancio. Tuttavia, alcune questioni applicative restano oggetto di dibattito dottrinale e operativo:

1. Natura delle fonti contrattuali agevolabili

Mentre il perimetro principale include i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, permane qualche incertezza – non ancora risolta formalmente – sull’eventuale estensione agli contratti collettivi territoriali o aziendali per categorie specifiche.

2. Applicazione del principio di cassa allargata

La circolare richiama il principio di cassa allargata nell’individuazione del periodo di competenza imponibile. È cruciale che gli uffici paghe e i consulenti del lavoro adottino criteri uniformi nella distinzione tra erogazioni effettive nel 2026 e quote riferibili contrattualmente a periodi pregressi.

3. Interazione con altri regimi agevolativi

Sebbene la disciplina sia autonoma, va considerata l’interazione con altri regimi di favore – ad esempio quelli specifici per premi di risultato, contratti di secondo livello o agevolazioni contributive – per evitare duplicazioni di vantaggi fiscali non consentite.

Conclusioni

L’intervento normativo del 2026, accompagnato dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, costituisce un significativo sviluppo nella prassi fiscale del lavoro dipendente. Le misure di detassazione, pur limitate nel tempo e con platee reddituali e quantitativi prefissati, offrono un beneficio economico concreto ai lavoratori dipendenti del settore privato che rispettano determinati requisiti, incentivando contestualmente il rinnovo dei contratti collettivi e il recupero del potere d’acquisto.

Tabelle operative e esempi numerici applicativi

Tabella 1 – Detassazione 5% sugli aumenti retributivi contrattuali

Componente retributivaApplicabilità detassazioneLimite/CondizioneAliquota sostitutiva
Aumento retributivo mensileDerivante da rinnovo CCNL 2024‑20265%
Tredicesima/quattordicesimaQuota riferita all’incremento5%
Superminimi individualiSe assorbiti dall’incremento contrattuale5%
Scatti di anzianitàNon rientrano nel beneficio
StraordinariEsclusi
Indennità di turno/notturno/festivoTassazione separata al 15%

Tabella 2 – Detassazione 15% su maggiorazioni e indennità

Componente retributivaApplicabilità detassazioneLimite/CondizioneAliquota sostitutiva
Lavoro notturnoReddito ≤ 40.000 € annui15%
Lavoro festivoReddito ≤ 40.000 € annui15%
Lavoro nei giorni di riposoReddito ≤ 40.000 € annui15%
TurniReddito ≤ 40.000 € annui15%
Indennità di reperibilitàReddito ≤ 40.000 € annui15%
Premi di risultato / utiliEsclusi dal limite di 1.500 €
Superiore a 1.500 € annuiEccedenza tassata IRPEF ordinaria

Esempi numerici applicativi

Esempio 1 – Incremento retributivo mensile

  • Retribuzione annua pre-aumento: 28.000 €

  • Aumento retributivo derivante da rinnovo CCNL: +1.200 € annui

  • Applicazione detassazione 5%:

    • Base imponibile agevolata: 1.200 €

    • Imposta sostitutiva: 1.200 × 5% = 60 €

  • Tassazione ordinaria (IRPEF media 27%): 1.200 × 27% = 324 €

  • Risparmio fiscale: 324 − 60 = 264 €

Esempio 2 – Maggiorazioni lavoro festivo

  • Retribuzione annua: 35.000 €

  • Maggiorazioni lavoro festivo: 1.800 €

  • Applicazione detassazione 15% (limite 1.500 €):

    • Base imponibile agevolata: 1.500 €

    • Imposta sostitutiva: 1.500 × 15% = 225 €

    • Eccedenza 300 € tassata IRPEF ordinaria (aliquota 27%): 300 × 27% = 81 €

  • Tassazione complessiva: 225 + 81 = 306 €

  • Tassazione ordinaria se senza agevolazione: 1.800 × 27% = 486 €

  • Risparmio fiscale: 486 − 306 = 180 €

Esempio 3 – Tredicesima con incremento contrattuale

  • Retribuzione base mensile: 2.000 €

  • Incremento mensile derivante da CCNL: 50 €

  • Tredicesima: 2.000 € + 50 € = 2.050 €

  • Quota incrementale detassata al 5%: 50 € × 5% = 2,50 €

  • Risparmio IRPEF ordinaria: 50 € × 27% = 13,50 €

  • Risparmio netto per lavoratore: 11 € circa sulla tredicesima

Modello di procedura interna 

Obiettivo: garantire corretta applicazione delle imposte sostitutive previste dalla Circolare n. 2/E/2026.

Fasi operative

  1. Raccolta informazioni

    • Verifica dei rinnovi contrattuali applicabili (CCNL 2024‑2026)

    • Identificazione dei lavoratori entro i limiti reddituali previsti

    • Raccolta dati sugli importi erogati per maggiorazioni/indennità

  2. Determinazione della base imponibile agevolata

    • Separazione dei componenti retributivi soggetti al 5% e 15%

    • Applicazione di eventuali limiti quantitativi (es. 1.500 € per maggiorazioni)

  3. Calcolo imposte sostitutive

    • Applicazione aliquote (5% o 15%) sui componenti agevolabili

    • Verifica delle eccedenze da tassare secondo il regime ordinario

  4. Rilevazioni contabili e paghe

    • Codifica degli importi agevolati nei cedolini con codici tributo Agenzia Entrate

    • Contabilizzazione separata per eventuale reporting fiscale

  5. Controlli finali

    • Verifica della corretta applicazione dei limiti reddituali e quantitativi

    • Controllo di eventuali duplicazioni con altri regimi di favore

  6. Comunicazioni interne

    • Informativa ai lavoratori sull’applicazione della detassazione e sul risparmio fiscale

    • Eventuale scelta di rinuncia al regime agevolativo