CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32849 depositata il 16 dicembre 2025
Ires, Irap, Iva – Raddoppio dei termini di accertamento – Definizione agevolata – Contabilizzazione di ricavi – Indeducibilità di costi – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1 La società M.C.G.I. Srl propone ricorso per cassazione, affidato a sei strumenti di impugnazione, avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato l’avviso con il quale quest’ultima aveva contestato, ai fini Ires Irap e Iva l’errata applicazione della normativa in tema di prezzi di trasferimento, l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’indeducibilità di alcuni costi in relazione a cessioni gratuite di beni. 1.2. In particolare, la Corte, dopo aver confermato l’applicabilità nel caso in esame del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione applicabile ratione temporis), osservava, in relazione ai singoli rilievi, che: il contribuente non aveva assolto l’onere di provare che le contestate transazioni fossero intervenute ai prezzi normali di mercato; a fronte delle cessioni gratuite di beni e servizi correttamente i costi dovevano considerarsi indeducibili; non poteva procedersi alla richiesta disapplicazione delle sanzioni, non sussistendo una situazione di oggettiva incertezza normativa.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. La società contribuente, in data 10/10/2023, ha prodotto dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha quantificato il debito da pagare per la definizione e determinato l’ammontare delle singole rate. Ha quindi formulato istanza di sospensione del giudizio.
4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha rilevato come la contribuente non avesse documentato il pagamento delle rate nel frattempo maturate, e che pertanto si dovesse procedere all’esame del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
5. Tuttavia, successivamente, in data 28/10/2025, la società ha depositato le quietanze di versamento delle rate trimestrali scadute sino al luglio 2025.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, si rileva che la società contribuente, in data 10/10/2023, ha prodotto dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha quantificato il debito da pagare per la definizione e determinato l’ammontare delle singole rate.
1.2. Quindi, in data 28/10/2025, la società ha depositato le quietanze di versamento delle rate trimestrali scadute sino al luglio 2025.
2. L’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
3. L’articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l’art. 12 di tale decreto, l’art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale “1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
4. La società contribuente ha dunque adempiuto alle prescrizioni imposte per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
5. Sussistono i presupposti per porre le spese di lite a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 quater D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.