MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2025
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno
Art. 1
1. La misura del diritto speciale previsto dall’art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l’anno 2026, viene stabilita in euro 0,233/lt per la benzina senza piombo, euro 0,155/lt per il gasolio per autotrazione, euro 0,055/lt per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050/lt per il petrolio.
Art. 2
1. L’aliquota da applicare ai sensi dell’art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l’anno 2026 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi.
Art. 3
1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l’anno 2026 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall’estero, vengono fissati nell’importo e nella misura per ciascuno indicati nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 4
1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026.
Allegato A
(Testo dell’allegato)