DECRETO LEGISLATIVO n. 210 del 31 dicembre 2025

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.»;

b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «ai soggetti di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 2, lettera f), e».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.