CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33769 depositata il 23 dicembre 2025
Avviso di accertamento – IMU – Residenza storica – Dimora abituale – Esenzione abitazione principale – Motivazione apparente – Prova documentale – Rigetto
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 4657/5/21 del 7 maggio 2021, la CTP di Napoli rigettava il ricorso presentato da Ta.An. avverso l’avviso di accertamento n. (…) del 6.5.2019 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli ai fini del recupero IMU 2014, non versata, relativamente all’immobile sito in P alla via (…), censito in catasto al F. (…), piano terra, (…), nonché box-garage di pertinenza, a seguito del disconoscimento dell’applicazione dell’agevolazione per “prima casa”.
2. Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva il gravame, affermando che egli aveva provato attraverso il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 13.12.2021 la sua residenza nell’immobile sito nel Comune di P al Largo (…) “dal 30 agosto 2001, che tale risultanza probatoria era rafforzata dalle ricevute delle utenze telefoniche e di rete F. regolarmente pagate nell’anno 2015 e prodotte già in primo grado, dalla certificazione di stato di famiglia per gli assegni familiari (dal quale si evinceva che presso l’immobile oggetto di accertamento, nell’anagrafe popolazione residente, fosse iscritta la famiglia, composta dal solo contribuente, sin dal 30.8.2001) e dalle dichiarazioni di terzi soggetti (tra i quali Pa.An., Amministratore p.t. del condominio, il quale dichiarava: “Ta.An ha regolarmente corrisposto gli oneri condominiali maturati sin dalla data di acquisto dell’anzidetto cespite”) e che tali risultanze non erano inficiate dalla circostanza che egli risultasse nello stato di famiglia del fratello sino al 5.9.2018 e che solo a partire dal 5.9.2018 avesse provveduto a far correggere all’Ente impositore l’errore in cui erano incorsi i suoi uffici nell’indicazione specifica del cespite di sua proprietà presso cui risiedeva.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di tre motivi. Ta.An. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per errata percezione sul contenuto oggettivo della prova, in merito ad una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR errato, a suo dire, nel ritenere applicabile alla fattispecie de qua l’esenzione prevista per l’abitazione principale ai fini IMU, sulla base della documentazione fornita dal contribuente, costituita da una dichiarazione da questi resa in data 5.9.2018 (con la quale veniva apportata una “specificazione” in ordine all’indirizzo di residenza del contribuente “ossia l’aggiunta dell’interno 3”) e dal certificato di residenza storico, e ritenuti idonei a confutare i documenti consistenti nel certificato di situazione di famiglia storico e nel certificato di numero di famiglia, che, al contrario, attestavano che il contribuente si trovava, a far data dal 30.8.2001 e sino al 5.9.2018, a far parte del nucleo familiare di Ta.Al. (il padre).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della L. 296/2006, 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto la prova fornita dalla contribuente idonea a confutare le risultanze derivanti dal certificato di famiglia storico e dal certificato di numero di famiglia.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR adeguatamente motivato le ragioni e le fonti di prova poste a fondamento della propria decisione, al fine di superare le risultanze documentali.
4. I tre motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
Preliminarmente, va detto che la motivazione della sentenza qui impugnata si pone senz’altro, per quanto verrà evidenziato nel prosieguo, al di sopra del cd. minimo costituzionale, non potendo, per l’effetto, essere considerata apparente.
Ciò debitamente premesso, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006 per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.
Tuttavia, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).
Anche la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8718 del 27/04/2005; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 824 del 14/01/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR ha, con argomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale e corrette sul piano giuridico, evidenziato che:
1) il contribuente ha provato, attraverso il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di P in data 13.12.2021, la sua residenza nell’immobile sito nel Comune di P al Largo (…) dal 30 agosto 2001;
2) tale risultanza probatoria era rafforzata dalle ricevute delle utenze telefoniche e di rete F. regolarmente pagate nell’anno 2015 e prodotte già in primo grado, dalla certificazione di stato di famiglia per gli assegni familiari (dal quale si evinceva che presso l’immobile oggetto di accertamento, nell’anagrafe popolazione residente, fosse iscritta la famiglia, composta dal solo contribuente, sin dal 30.8.2001) e dalle dichiarazioni di terzi soggetti (tra i quali Pa.An., Amministratore p.t. del condominio, il quale dichiarava: “Ta.An. ha regolarmente corrisposto gli oneri condominiali maturati sin dalla data di acquisto dell’anzidetto cespite”);
3) tali risultanze non erano inficiate dalla circostanza che egli risultasse nello stato di famiglia del fratello sino al 5.9.2018 e che solo a partire dal 5.9.2018 avesse provveduto a far correggere all’Ente impositore l’errore in cui erano incorsi i suoi uffici nell’indicazione specifica del cespite di sua proprietà presso cui risiedeva.
A fronte di tale ricostruzione, il Comune ritiene, in primo luogo, che la dichiarazione resa dal contribuente al Comune di P in data 5.9.2018, prot. 1902, abbia valenza confessoria in ordine alla circostanza che solo a partire dalla detta data egli avrebbe trasferito la dimora abituale all’indirizzo di Largo (…).
In realtà, anche a voler prescindere dalla omessa trascrizione della indicata dichiarazione, l’interpretazione della stessa può anche essere nel senso inteso dalla CTR, vale a dire di una “specificazione” in ordine all’indirizzo di residenza del contribuente “ossia l’aggiunta dell’interno 3” (in considerazione del fatto che la mera indicazione della residenza in Pozzuoli alla via G. (…)/A Fabbricato E avrebbe potuto riferirsi sia alla sua abitazione – sub 111 interno 3 – sia a quella del fratello – sub 112 interno 4 -), e non già di un cambio di residenza.
In quest’ottica, è stato inteso dalla CTR il certificato di residenza storico attestante che dal 30.8.2001 il contribuente risiede nel Comune di Pozzuoli al Largo (…).
Ed è inevitabile che, essendo stata operata la descritta “specificazione” solo in data 5.9.2018, il certificato di situazione di famiglia storico attesta che nel Comune di Pozzuoli al Largo G. (…), risulta iscritta, alla data del 5.9.2018 e sino ad oggi (ovvero 28.06.2019, data di rilascio del relativo certificato), la famiglia di Ta.An.
In senso contrario alle riportate risultanze istruttorie, il Comune valorizza il certificato di numero di famiglia, datato 19.11.2019, il quale attesta che il contribuente si trovava, a far dal 30.8.2001 e sino al 5.9.2018, a far parte del nucleo familiare di Ta.Al. (il padre).
È chiaro, infine, che l’intestazione delle utenze telefoniche ed internet e l’avvenuto pagamento degli oneri condominiali siano stati valorizzati solo come ulteriori indizi a favore della dimora abituale ed effettiva in quel cespite (v. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3713 del 13/02/2017).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.