CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33037 depositata il 17 dicembre 2025
Lavoro – Fondo di Garanzia – Pagamento del TFR – Crediti retributivi – Cessione d’azienda – Solidarietà del cessionario – Esigibilità del TFR – Continuità del rapporto di lavoro – Insolvenza del datore di lavoro – Rigetto
Rilevato che
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto le domande proposte dai ricorrenti volte a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR, delle ultime tre mensilità retributive e dei contributi omessi al Fondo di Previdenza Complementare, maturati alle dipendenze della società cedente L. S.r.l., poi ammessa ad amministrazione straordinaria.
La Corte territoriale ha escluso l’intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo non operante la deroga alla solidarietà del cessionario (C.E. S.r.l.) ex art. 2112 c.c., poiché il rapporto di lavoro con le ricorrenti era continuato senza soluzione di continuità con la cessionaria e, di conseguenza, il credito per TFR non era esigibile in assenza della cessazione del rapporto.
Le ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale l’INPS ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 commi 4-bis e 5 L. 428/90 in relazione all’art. 2112 c.c., art. 2 L. 297/82, art. 2 D.Lgs. 80/92 e agli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE.
2. La seconda censura attiene alla violazione e falsa interpretazione degli artt. 1362 e 1363 C.C. in relazione agli accordi sottoscritti dalle parti in data 07.02.2017 e 08.05.2019, in combinato disposto con l’art. 47 commi 4-bis e 5 L. 428/90.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 commi 4 e 5 D.Lgs 270/1999, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47 L. 428/90.
4. Denunziano le parti ricorrenti, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs 80/92 in relazione all’art. 2112 c.c.
I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
Le censure in questione, che contestano la mancata operatività degli accordi sindacali di deroga alla solidarietà del cessionario per i crediti pregressi in caso di continuazione del rapporto, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in materia di presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13604 del 2024).
In particolare, come ribadito di recente da Cass. n. 2639 del 2025, in caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell’insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l’accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all’INPS, stipulato per liberare il cessionario dall’obbligazione solidale per i debiti pregressi.
Il diritto del lavoratore a ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di Garanzia (art. 2, L. n. 297/1982) si configura come un diritto autonomo di natura previdenziale, distinto rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro, e non come un’obbligazione solidale.
Per l’operatività del Fondo è imprescindibile che il credito sia esigibile. Il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, è pacifico che il rapporto di lavoro sia continuato senza soluzione di continuità con la società cessionaria.
Ne consegue che, mancando il presupposto della cessazione, il credito per TFR non era ancora esigibile.
Inoltre, l’intervento del Fondo è previsto in caso di insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito che gli accordi sindacali (anche se stipulati ex art. 47 L. n. 428/1990) che escludano la solidarietà del cessionario per i crediti pregressi sono inopponibili all’INPS, in quanto res inter alios actae (V. Cass. 13604 del 2024 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).
Tali pattuizioni non possono far sorgere il diritto all’intervento del Fondo, il cui scopo è la copertura di crediti insoddisfatti conseguenti all’insolvenza del datore di lavoro, e non la copertura di crediti la cui insolvenza derivi dalla rinuncia a una garanzia legale (quella del cessionario).
Quanto alla censura sull’errata qualificazione della procedura concorsuale, questa Corte ha chiarito che, ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia per i lavoratori che transitano al cessionario in continuità di rapporto, non è dirimente la distinzione tra procedure concorsuali liquidatorie (art. 47, comma 5) e conservative (art. 47, comma 4-bis).
L’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione (Dir. 2001/23/CE) impone di ritenere che, nell’ambito di procedure conservative (come quella in esame, connotata dalla continuazione dell’attività aziendale), la deroga consentita dagli accordi sindacali ex comma 4-bis può riguardare unicamente le condizioni economiche-normative del rapporto, ma non può derogare al passaggio automatico dei rapporti di lavoro con il cessionario.
Pertanto, il permanere della continuità del rapporto determina, in ogni caso, l’inesigibilità del TFR e delle ultime tre retribuzioni.
La Corte d’Appello si è dunque correttamente attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, escludendo l’intervento del Fondo.
Quanto, in particolare, al quarto motivo, relativo al diniego di accesso al Fondo di Garanzia per i contributi omessi al Fondo di Previdenza Complementare (art. 5 D.Lgs. n. 80/1992), è anch’esso infondato.
In primo luogo, si ribadisce che anche l’intervento per le quote di previdenza complementare è precluso dalla continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria.
In secondo luogo, le quote in questione hanno natura previdenziale e non retributiva.
La garanzia della solidarietà di cui all’art. 2112 c.c. è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non si estende ai crediti di terzi, quali gli enti previdenziali.
Infine, l’intervento del Fondo di Garanzia per la previdenza complementare non opera con il pagamento di somme direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria, mediante versamento alla gestione di previdenza complementare interessata.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Il consolidamento dell’interpretazione giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso, suggerisce l’integrale compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.