INAIL – Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026

Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 1 e 4.

– Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Articolo 18.

– Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143: “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”. Articolo 9.

– Decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109: “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”. Articolo 2-ter.

– Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198: “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Articolo 7 “Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2023, n. 126 concernente: “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023/2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.

– Circolare Inail 1° giugno 2023, n. 22: “Attribuzione dei codici amministrativi della gestione per conto dello Stato per le nuove Strutture dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica di Stato (Strutture Afam), ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 22 febbraio 2019, n. 121 e relativi decreti di attuazione”.

– Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45: “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023”.

– Nota Inail Direzione centrale rapporto assicurativo 14 agosto 2024 n. 8522: “Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025”.

– Circolare Inail 18 settembre 2025, n. 48: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”. Paragrafo 8 “Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.

– Circolare Inail 23 dicembre 2025, n. 62: “Assicurazione con la speciale forma della gestione per conto dello Stato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche – definizione ambito di applicazione. Articolo 12 decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69”.

Premessa

L’articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, nel modificare il comma 4-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha reso strutturale a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento.

Si conclude così il periodo di sperimentazione introdotto per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023/2024 dal citato articolo 18 ed esteso per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025 dal comma 4-bis del medesimo articolo, inserito dall’articolo 9 (NOTA 1) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Da ultimo l’articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto, con una norma di interpretazione autentica, che la tutela prevista dal suddetto articolo 18 si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.

Acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 2), si riassume la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento e si forniscono le istruzioni relativamente alla previsione del citato articolo 7.

A. Tutela assicurativa per l’attività di insegnamento e apprendimento

A decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Si riepiloga di seguito la disciplina assicurativa, già illustrata diffusamente nella circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45, rinviando per le prestazioni assicurative al paragrafo B della medesima circolare.

1. Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori

La copertura assicurativa per il personale scolastico, personale docente e tecnico-amministrativo, nonché per gli esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, esclusi fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

In risposta ad alcuni quesiti, con riferimento al personale accademico si precisa che, per espressa previsione contenuta nell’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (NOTA 3), rientrano nella tutela assicurativa Inail le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato del personale in questione (contratti di ricerca, incarichi di ricerca, ecc.) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articoli 22 e seguenti (NOTA 4).

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’assicurazione, pertanto, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

2. Alunni e studenti

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui all’articolo 1, commi 784 e 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026  sono ridenominati “formazione scuola-lavoro” (NOTA 5), della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono  compresi  nella  copertura  assicurativa  gli  alunni  e  gli  studenti  dalla  scuola dell’infanzia all’università.

L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (NOTA 6) stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola.

Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

3. Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

L’articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto al comma 1:

Le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.

Sono, quindi, ricompresi nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro (NOTA 7), ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo, il riconoscimento della tutela agli infortuni in questione si applica non solo agli eventi accaduti nell’anno scolastico 2025/2026 ma anche a quelli accaduti negli anni scolastici 2023/2024 (a partire dal quale è stata prevista la tutela di cui all’articolo 18) e 2024/2025 (a cui è stata estesa la medesima tutela per effetto del comma 4-bis dello stesso articolo 18).

Gli eventi lesivi in argomento ricadono, pertanto, nel termine di prescrizione triennale stabilito per le prestazioni assicurative dall’articolo 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 8).

In attuazione di quanto sopra, le strutture territoriali provvederanno a riesaminare i casi respinti, compresi quelli con opposizione, presentata ai sensi dell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, definita negativamente.

4. Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa.

Per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Pacifica, invece, è l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato (NOTA 9).

B. Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato

Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 10), secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” (NOTA 11).

Sulla materia è intervenuto da ultimo l’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che nell’indicare al comma 1-quater le amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato menziona specificatamente le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, (…) e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano (NOTA 12).

In risposta ad alcuni quesiti, si conferma, pertanto, che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Non rientrano nella suddetta gestione le collaborazioni coordinate e continuative (NOTA 13) di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile (NOTA 14), che sono assicurate con premio di assicurazione ordinario determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta.

La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, secondo le previsioni dell’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

C. Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)

In risposta ad alcuni quesiti, si precisa che, in linea con le indicazioni già fornite a suo tempo dal Ministero dell’istruzione e del merito (NOTA 15), gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’Inail mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 16).

Si applica, infatti, il medesimo regime assicurativo illustrato al paragrafo 5 della circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45, per gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali.

Il premio è calcolato in base al tasso medio del 14,21 per mille della voce di tariffa 0616 delle gestioni Terziario e Altre Attività a seconda della classificazione operata dall’Inps, voce a cui sono riferibili le attività di apprendimento in aula e quelle in azienda o comunque svolte al di fuori dei locali dell’Istituto tecnico.

La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza (NOTA 17).

D. Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969.

A seguito dell’estensione della tutela assicurativa all’attività di apprendimento, disposta inizialmente soltanto per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023/2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 ottobre 2023, la misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il suddetto premio è rivalutato annualmente a norma dell’articolo 116 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per quanto riguarda gli importi da applicare per la regolazione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, si rinvia alla circolare Inail 18 settembre 2025, n. 48, paragrafo 8.

Note:

(1) Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Articolo 9 “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025”:

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025.».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l’anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all’alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.

(2) Protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0012658.29-12-2025.

(3) Secondo cui Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie: (…)

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

(4) Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Articolo 22 (Contratti di ricerca), comma 1:

Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Articolo 22-bis (Incarichi post-doc), comma 1:

Fermo quanto previsto dall’articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati ‘incarichi post-doc’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Articolo 22-ter (Incarichi di ricerca), comma 1:

Le istituzioni di cui all’articolo 22, comma 1, possono conferire “incarichi di ricerca” finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Articolo 24 (Ricercatori a tempo determinato), comma 1:

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

Articolo 24-bis (Tecnologi a tempo determinato), comma 1:

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

Articolo 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato), comma 1:

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

(5) Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla  legge 30 ottobre 2025, n. 164 Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, articolo 1, comma 6:

6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

(6) Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, articolo 1, comma 1-bis:

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.

(7) Circolari Inail 26 ottobre 2023, n. 45 e 21 novembre 2016, n. 44.

(8) Secondo cui L’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

(9) Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 20 novembre 2024, prot.11322 “Tutela assicurativa degli studenti. Erogazione prestazioni sanitarie”, pubblicata in www.inail.it Istruzioni operative.

(10) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 127, comma 2:

Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.

Articolo 190:

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall’art. 127.

Per l’assicurazione delle persone contemplate dall’art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.

(11) Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985 (GU Serie generale n.46 del 25-02-1986) “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL”.

(12) Circolare Inail 23 dicembre 2025, n. 62.

(13) Articolo 5 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati” del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, e articolo 50 “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) che indica in particolare quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

(14) Secondo cui Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (…) 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;

(15) Nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m_pi.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.U.0005381.28-03-2019 con oggetto “Assicurazione Inail allievi ITS” trasmessa ai Presidenti delle Fondazioni ITS.

(16) Nota Direzione centrale rapporto assicurativo 19 aprile 2019, prot. 6478 “Assicurazione Inail allievi ITS”.

(17) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29 “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2025”. Paragrafo 1.6.2 “Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita”.

Allegato

Art. 18 del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Art. 2-ter del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90

Art. 7 del DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159