CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32501 depositata il 12 dicembre 2025
Lavoro – Pensione ai superstiti – Requisiti reddituali – Assegno sociale – Cumulabilità dei redditi – Pretesa restitutoria dei ratei – Superamento del limite reddituale – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.1796/2019 pubblicata il 17/05/2019 ha accolto in parte il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con F.R.
2. La controversia ha per oggetto la legittimità della sospensione della erogazione dell’assegno sociale dal maggio 2012 in poi e delle trattenute compiute dall’Istituto previdenziale sui ratei di assegno sociale a seguito della percezione in via esclusiva da parte del R., a far data dal 16/04/2012, di pensione ai superstiti in precedenza goduta in contitolarità della madre.
3. Il Tribunale di Roma accoglieva le domande proposte dal R., in forza dell’art.1 comma 41 della legge n.335/1995.
4. La corte territoriale ha ritenuto che tale disposizione disciplinasse una materia diversa, ossia il cumulo di trattamenti pensionistici, mentre il caso portato al suo esame aveva ad oggetto la verifica del possesso dei requisiti reddituali previsti per il godimento dell’assegno sociale.
Sulla base di questa premessa ha ritenuto che il reddito personale del R. «come dedotto dall’Inps (…) non contestato», a far tempo dal 2012, «per effetto del concomitante godimento in via esclusiva della pensione ai superstiti a seguito del decesso della madre si è accresciuto sino a superare i limiti previsti» (cfr. il punto 4.2) della motivazione).
5. Per la cassazione della sentenza ricorre il R. con ricorso affidato ad un unico motivo.
I.N.P.S. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma 41 legge n.335/1995, 12 legge n.412/1991, 18 legge n.111/2011, del r.d.l. n.636/1939 e della legge n.638/1983.
2. Sostiene il ricorrente che in forza dell’art.12 legge 412/1991 l’assegno sociale erogato a persona già titolare di pensione di invalidità civile non è soggetto a limiti reddituali e che la corte territoriale erroneamente non ha ritenuto operante l’eccezione ai limiti di cumulabilità stabiliti dall’art.1 comma 41 legge 335/1995.
3. Il ricorso è infondato.
4. L’art.1 comma 41 legge 335/1995, prevede che: «La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma.
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».
5. La disposizione in esame, per la sua chiara e inequivoca lettera, disciplina la materia dei limiti di cumulabilità degli altri redditi del beneficiario di trattamenti pensionistici ai superstiti.
6. Nel caso esaminato dalla corte territoriale la pretesa restitutoria dell’I.N.P.S. non ha per oggetto i ratei di pensione ai superstiti (categoria SO) percepiti dal R., né viene in considerazione il sopravvenuto venir meno del requisito reddituale previsto per il godimento della prestazione ai superstiti, per il cumulo con gli altri redditi posseduti dal beneficiario.
7. Il caso esaminato dalla corte territoriale ha per oggetto la pretesa restitutoria dei ratei di assegno sociale, fondata sul sopravvenuto venir meno del requisito reddituale previsto per il godimento della prestazione, in ragione del cumulo con gli altri redditi posseduti dal R., e in particolare per il sopravvenuto cumulo della prestazione ai superstiti già goduta dalla madre (deceduta il 16/04/2012) con il reddito da pensione di invalidità (categoria IO) già goduto dal R. a far tempo dal 01/05/1983.
8. La questione controversa, bene identificata dalla corte territoriale, è quella della sussistenza del requisito reddituale per il godimento dell’assegno sociale, non disciplinata dall’art.1 comma 41 legge n.335/1995.
9. La materia dei limiti di cumulabilità dei redditi al fine del godimento dell’assegno sociale, invece, è disciplinata dal combinato disposto dell’art.3 comma 6 legge n.335/1995 e dell’art.26 commi 3, 4 e 5 legge n.153/1969.
La prima disposizione prevede che: «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”.
Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento.
L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale».
10. La seconda prevede che: «Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; (…).
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l’importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.».
11. La corte territoriale, con un accertamento di fatto in questa sede non sindacabile e comunque non attinto dal motivo di ricorso, ha ritenuto che fosse incontestato il superamento del limite reddituale a seguito dalla percezione da parte del ricorrente, in via esclusiva, del trattamento per i superstiti.
12. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.