CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33420 depositata il 22 dicembre 2025
Tributi – Ingiunzione di pagamento – Contributi consortili – Piano di bonifica – Piano di classifica – Manutenzione ordinaria e straordinaria – Contestazione dell’accertamento fattuale – Rigetto
Rilevato che
1. Ia.Co. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 7 aprile 2023, n. 1021/24/2023, che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. (…) del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla S. Spa in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di Euro 5.328,48, dopo l’avviso di pagamento n. (…) del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nei confronti della medesima e della S. Spa avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 30 giugno 2017, n. 2391/3/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile – sul presupposto:
a) che “ha errato la CTP nell’affermare, in buona sostanza, che, per i fondi della contribuente, la sussistenza del beneficio fondiario, presupposto dell’imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione”;
b) che, “alla stregua della relazione in data 28.12.2017 a firma del dottore agronomo An.Br. direttore dell’Area Agraria del Consorzio di Bonifica Ugento e Li. e nominato consulente tecnico dall’appellante, può ritenersi accertato che (…) opere consortili hanno comportato un beneficio diretto e specifico ai terreni di proprietà di Ia.Co.
Ed invero, il dr. An.Br. ha attestato nelle proprie conclusioni quanto segue: “L’immobile oggetto della presente consulenza drena (…) acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sottobacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini.
Lo scopo del drenaggio e quello di allontanare l’eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l’utilizzazione”;
c) che l’ente impositore aveva eseguito opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la funzionalità di manufatti e impianti per la difesa idraulica.
3. Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha resistito con controricorso, mentre la “S. Spa” è rimasta intimata.
4. La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che “il perimetro di contribuenza, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, delimita la parte del comprensorio o perimetro di intervento del consorzio, sulla quale (…) opere consortili sono idonee a produrre effettivi vantaggi, donde la presunzione di sussistenza del beneficio, per gli immobili posti nel perimetro stesso”, facendone conseguire l’onere della prova del mancato beneficio a carico della consorziata.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, nonché della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale della Puglia il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che “(…) sulla scorta del diritto vivente derivante dall’approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest’ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
In particolare, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare (…) opere di bonifica””.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato omesso dal giudice di secondo grado “di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza quei canali che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono (…) opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni”.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 Secondo la ricorrente: “Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica”.
2.2 Tale assunto non è condivisibile.
2.3 L’art. 3 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla Giunta Regionale all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene ” l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio” (comma 1), “individua (…) linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 (cioè, “sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente”) e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (comma 4), “individua, altresì, (…) opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione” (comma 6).
2.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3.
Per i consorzi di bonifica di Ar. , Li. St. e Ar. e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L.r. 12/2011.
Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”.
Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla Giunta Regionale entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di bonifica.
Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla “prima fase di applicazione”, ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di bonifica, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
2.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova della funzionalità delle opere idrauliche ed irrigue nel corso dell’anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente.
2.6 Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili.
2.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all’art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
3. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 Secondo la ricorrente, “la Commissione Tributaria Regionale (…) ha omesso di considerare che la ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone (…) innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati”.
Laddove, “nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è”.
A suo dire: “Il lavoro di redazione del Piano di Classifica adottato dal Consorzio di bonifica dell’Ar. altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale.
In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza della realizzazione di opere da parte dell’uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti.
È sufficiente la disamina della relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la A. ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (…) o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo ((…) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole.
Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice frectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione delle acque che da essi andrebbero a defluirvi (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’Associazione Nazionale delle Bonifiche”.
La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari”per esplicitare l’efficienza delle opere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria “”.
3.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile.
Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra (…) tante: Cass., Sez. 3°, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3°, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1°, 25 marzo 2025, n. 7871).
3.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra (…) tante: Cass., Sez. 5°, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6°-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5°, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5°, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5°, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5°, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6°-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5°, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5°, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153).
3.4 Secondo la ricostruzione argomentativa della sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la riscontrata funzionalità delle opere di difesa idraulica.
Difatti, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: “(…) alla stregua della relazione in data 28.12.2017 a firma del dottore agronomo An.Br. direttore dell’Area Agraria del Consorzio di Bonifica Ugento e Li. e nominato consulente tecnico dall’appellante, può ritenersi accertato che (…) opere consortili hanno comportato un beneficio diretto e specifico ai terreni di proprietà di Ia.Co.
Ed invero, il dr. An.Br. ha attestato nelle proprie conclusioni quanto segue: “L’immobile oggetto della presente consulenza drena (…) acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sottobacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini. Lo scopo del drenaggio e quello di allontanare l’eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l’utilizzazione.
Per bonifica idraulica di un territorio si intendono “tutte (…) attività connesse alla realizzazione delle opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare (…) condizioni più adatte alla sua utilizzazione per (…) molteplici attività umane”.
Tra gli interventi è compresa la realizzazione di opere accessorie, come i manufatti di misura e regolazione, (…) stazioni di sollevamento, i ponti, (…) botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l’acqua raccolta.
Come già la proprietà del(la) consorziat(a) ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato “Brindisi” che è esteso per Ha 46.087 che sviluppa una rete scolante di metri 347.788.
Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l’aumento di valore tratto a seguito dell’opera di bonifica.
Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di bonifica per l’immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade.
Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall’ immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”, e che: “(…) la menzionata delibera commissariale n. 64/16 del 29.4.2016, attesta per il territorio in cui sono allocati gli immobili dell’appellata, per l’anno di riferimento (2014): a) per il Sottobacino n.2 (Canale Reale) l’esecuzione di interventi prioritari per ml 20.631 con un costo complessivo di Euro 333.594,00, di cui Euro 333.000,00 per la manutenzione straordinaria del Canale Reale;
b) per il Sottobacino n.3 (Brindisi) l’esecuzione di interventi prioritari per complessivi ml. 115.970 e con un costo di Euro 1.875.185,00; Nel dettaglio:
b.1) per la manutenzione straordinaria: del Canale Fiume Grande Euro 64.000,00; del Canale Fiume Piccolo Euro 64.000,00; del Canale Apani Euro 64.000,00; del Canale Foggia di Rau Euro 10.000,00; dei Canali Patri ed Inferno Euro 186.000,00;
b.2) per il ripristino della funzionalità idrica dei Canali: Apani ed affluenti, Villanova e Li Lucci Euro 304.000,00; per il (…) Euro 304.000,00;
b.3) per “lavori di stralcio e trinciatura della vegetazione spontanea per una fascia di m.3 lungo gli argini in agro di Brindisi dei Canali: Siedi per Euro 83.451,95; Pinella della Quatina per Euro 73.043,23; Foggia di Rau per Euro 84.781,51 e tutti con i rispettivi affluenti e scoline;
b.4) manutenzione straordinaria in amministrazione diretta dei Canali Giancola per Euro 320.000,00 e Giumenta per Euro 120.000,00″, la contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all’assenza del beneficio consortile.
Difatti, secondo il giudice di appello: “Quanto precede inficia la perizia tecnica di parte di cui al ricorso, da ritenersi pertanto inconferente, anche sotto il profilo cronologico, e adeguatamente contrastata da quella del Consorzio, dovendosi ribadire che la prova al negativo, posta a carico del contribuente ha ad oggetto l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, e non consiste nel dimostrare che nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria abbia effettuato il consorzio in ordine agli immobili dello specifico ricorrente e per l’annualità assoggettata a imposizione, sia perché nel canone, di natura reale, sono comprese (…) spese di funzionamento dello stesso ente impositore, sia perché (…) opere di bonifica e gli interventi anzidetti non devono correlarsi strettamente al singolo fondo, ma all’intero comprensorio, anche se solo da realizzare in prossimo futuro”.
3.5 Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di bonifica determini un’inversione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per gli immobili del contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza delle opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello.
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1 Secondo la ricorrente: “Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal Consorzio per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso dell’anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte delle contestazioni della consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto”.
4.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile.
4.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che (…) funzioni del consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento.
Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura – composta di risorse, servizi, personale – esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).
Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero.
Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento.
I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici.
Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto).
Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016).
4.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha correttamente evidenziato che: “Pertanto, ha errato la CTP nell’affermare, in buona sostanza, che, per i fondi della contribuente, la sussistenza del beneficio fondiario, presupposto dell’imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione”.
5. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.
5.1 Secondo il ricorrente, il giudice di appello “(h)a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza quei canali che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono (…) opere di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni”.
5.2 Di contro, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato – come si è già detto – che “”(…) Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall’immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati””. E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo.
Senza contrare, poi, la dettagliata specificazione degli interventi eseguiti in base alla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 29 aprile 2016, n. 64/16, di cui si è dato conto al punto 3.4.
5.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività della lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello.
6. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:
– tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
– tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 1.800,00, per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.