CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 32422 depositata il 12 dicembre 2025
Lavoro – Impresa fallita – Credito ammesso al passivo – Lavoratori trasferiti – Fondo di Garanzia – Pagamento del TFR – Accordo sindacale – Solidarietà tra impresa cedente e impresa cessionaria – Compensazione delle spese
Rilevato che
Con sentenza del giorno 24.6.2022 n. 457, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto il ricorso di M.A. volto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia con condanna dell’Inps a pagargli la somma di € 13.118,18, a titolo di TFR, maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la G. spa in liquidazione – successivamente dichiarata fallita dal tribunale di Palermo – nei limiti del credito ammesso al passivo, nella corrispondente procedura fallimentare.
Il tribunale ha accolto la domanda di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, in virtù dell’esistenza di un accordo sindacale (stipulato in data 30.12.2014) di rinuncia del lavoratore ad agire nei confronti della impresa cessionaria per i debiti pregressi, ex art. 47 commi 4 bis e 5 della legge n. 428/90, opponibile all’Inps, quale sostituto, in forza di accollo cumulativo, ex lege, del datore di lavoro insolvente; tale accordo era, quindi, volto a derogare al disposto dell’art. 2112 c.c., in punto di solidarietà tra impresa cedente e impresa cessionaria, in tema di trasferimento d’azienda, sulla base del quale il debito relativo al pagamento del TFR dei lavoratori trasferiti rimaneva in capo all’impresa cedente, senza alcuna solidarietà con l’impresa cessionaria: secondo il tribunale, l’art. 47 commi 4 bis e 5 cit. era, pertanto, estensibile anche alle ipotesi di imprese, già in stato d’insolvenza, ma non ancora sottoposte a procedure concorsuali (nella specie, lo stato d’insolvenza della cedente non si era tramutato in fallimento a causa della natura “in house” della società, secondo l’interpretazione che ne dava all’epoca la giurisprudenza), in una prospettiva di generale tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali.
La Corte del merito, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, alla luce della normativa richiamata, ha ritenuto invece che il Fondo de quo svolgesse esclusivamente una funzione di protezione dei lavoratori dal rischio di insolvenza dell’effettivo datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile (nella specie, il rapporto di lavoro non era cessato, essendo continuato senza soluzione di continuità con la cessionaria e, quindi, il TFR non era esigibile) e poiché tale finalità ha autonomi presupposti di legge, distinti rispetto al rapporto di lavoro, e svincolati da ogni sinallagmaticità propria delle pretese retributive intercorrenti tra le parti private, la medesima Corte territoriale ha, pertanto ritenuto che non ricorressero i tre requisiti cumulativi previsti dall’art. 47 comma 5 cit. (che la cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente) così che, nonostante la presenza di accordi sindacali, non si era perfezionata la deroga alla solidarietà tra impresa cedente e cessionaria, ex art. 2112 c.c. e l’odierna lavoratrice non poteva richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, potendo richiedere il TFR anche quello maturato nel periodo trascorso alle dipendenze dell’impresa fallita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro rivolgendo la richiesta all’ultimo datore di lavoro: ne derivava l’inefficacia dell’accordo sindacale verso l’Inps, in quanto stipulato al di fuori delle ipotesi derogatorie.
Avverso tale sentenza, M.A. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Con successiva memoria la ricorrente formula rinuncia al ricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 commi 4 bis e 5 della legge n. 428/90, in combinato disposto con gli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12.3.01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’ambito di operatività degli accordi sindacali, ex art. 47 commi 4 bis e 5 della legge n. 428/90, non potesse estendersi, ai fini della deroga all’art. 2112 c.c. (in punto di solidarietà tra società cedente e società cessionaria), anche alle ipotesi di stato d’insolvenza non tramutatosi in procedura concorsuale o assimilata.
In via subordinata, la ricorrente propone istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per precisare la portata applicativa della direttiva in materia, in relazione al richiamato tipo d’impresa.
In via preliminare e dirimente, va rilevato come la ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuto alla prosecuzione della controversia, alla luce dell’orientamento di legittimità formatosi nelle more del giudizio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 31064 del 2024 (pubblicata il 4.12.2024, cfr. p. 1 della memoria della ricorrente).
Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, formatosi in epoca successiva all’instaurazione del giudizio.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.