CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32660 depositata il 15 dicembre 2025
Licenziamento – Data dell’effettiva reintegrazione – Rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Contratto di appalto – Contumacia del subappaltatore – Somministrazione irregolare – Onere della prova – Rigetto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in accoglimento dell’appello proposto dai lavoratori M.R.H.E. e E.E.D.D. e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra M.R.H.E. e Z.I. Srl dall’1/3/2012 al 29/1/2016 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale tra E.E.D.D. e Z.I. Srl dall’1/4/2014 e il 29/1/2016.
Ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato agli appellanti con lettera datata 29/1/2016 e, per l’effetto, ha ordinato a Z.I. l’immediata riammissione dei lavoratori in servizio con le mansioni svolte dalla data del licenziamento; ha condannato l’appellata Z.I. al pagamento dell’indennità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto pari alle mensilità maturate dalla data di licenziamento alla data dell’effettiva reintegrazione, nonché condannato le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento della decisione la Corte d’appello ha, anzitutto, sostenuto che mancasse un regolare contratto di appalto tra Z.I. Srl e la L.E. cooperativa di servizi, cioè non soltanto l’asserito contratto di subappalto tra D. e L.E., ma anche la necessaria autorizzazione scritta al subappalto medesimo da parte di Z.I. Srl ; in ogni caso era comprovato anche l’esercizio del potere di direzione e coordinamento dei lavoratori direttamente da parte di Z.I. e dunque la illiceità dell’appalto.
Inoltre il licenziamento intimato dalla Cooperativa era inesistente in quanto intimato a non domino, provenendo da un soggetto non coincidente con l’effettivo datore di lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.I. Srl (già Z.I. Srl) con sette motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria.
M.R.H.E. e E.E.D.D. sono rimasti intimati.
Dopo la decisione il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo si deduce ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione ex artt. 2697 c.c., 29 D.Lgs. 276/2003, art. 32 L. 183/10 perché la Corte di appello ha errato nel porre l’onere di provare la genuinità dell’appalto in capo all’appaltante.
2.- Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 24 Cost. perchè l’onere probatorio imposto alla committente di provare la genuinità anche del contratto di subappalto (tra D. e la Cooperativa) sarebbe comunque impossibile da assolvere, stante la decisione di non ammettere la chiamata in giudizio dell’appaltatore (D.), e stante la contumacia del subappaltatore (Cooperativa).
3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 111 Cost., 29 D.Lgs. 276/2003, 112, 115, 116, 132, 345, 437 c.p.c.: la motivazione della sentenza è apparente in quanto, dopo aver riconosciuto il principio di libertà di forma nella stipulazione del contratto di appalto, ribadisce che l’onere di provare esistenza e legittimità dell’appalto è in capo al committente; la Corte di appello ha inoltre rilevato d’ufficio (violando art. 112 c.p.c.) la mancata produzione da parte del committente delle “autorizzazioni scritte al sub-appalto”.
4.- Con il quarto motivo si sostiene ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2697 c.c., 29 D.Lgs. 276/2003 e 116 c.p.c. per avere errato nel ritenere non necessario l’accertamento in concreto delle mansioni svolte dal lavoratore.
5. Con il quinto motivo si deduce ex art. 360, co. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 per avere errato nel desumere l’illegittimità dell’appalto dalla presenza (emersa dalle testimonianze) di alcuni “elementi a favore” dell’esercizio di un potere di direzione e coordinamento da parte della committente.
6.- Con il sesto motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che la Corte aveva omesso di considerare alcune circostanze emerse dall’istruttoria confermative della genuinità dei contratti di appalto (come ad es. che l’organizzazione del lavoratore era autogestita dalla cooperativa; e che le direttive dei responsabili di Z. riguardavano solo la collocazione merce).
7.- Con il settimo motivo si sostiene ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 27, co. 2 e 29, co. 3-bis D.Lgs. 276/2003:la Corte di appello ha rigettato l’eccezione sollevata da Z. di validità dei licenziamenti intimati dalla cooperativa ritenendo erroneamente che l’operatività della previsione dell’art. 27, co. 2 (atti compiuti dal somministratore per la gestione del rapporto devono intendersi come compiuti da utilizzatore), poi trasposta nell’art. 38, co. 3, D.Lgs. 81/15, presupponga l’esistenza di un rapporto di appalto lecito, circostanza che sarebbe smentita dall’art. 29, co. 3-bis.
8.- I primi tre motivi di ricorso, da valutare unitariamente per connessione, sono inammissibili perché irrilevanti.
La Corte d’appello ha infatti accertato, in concreto, la sussistenza di una fattispecie di illiceità relativamente all’appalto in oggetto a prescindere quindi dall’esistenza di un contratto d’appalto per iscritto o dell’autorizzazione al subappalto o dal problema della distribuzione dell’onere della prova tra le parti.
9.- Anche il quarto motivo è inammissibile per lo stesso motivo, a fronte dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito sulla ricorrenza di una fattispecie vietata di appalto illecito nell’impiego ed utilizzazione dello stesso lavoratore.
10.- Il quinto motivo è inammissibile perché non considera che il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Si tratta piuttosto di un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento operato dal giudice di secondo grado senza tener conto che “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014).
11.- Il sesto motivo è inammissibile perché riguarda pure esso la selezione e valutazione delle e prove, mentre non può configurarsi la violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nell’omessa valutazione di “alcune circostanze” emerse dall’istruttoria.
Come è noto il nuovo testo dell’art.360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto decisivo, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015, Cass. n. 21439 del 2015);
10.- Il settimo motivo è infondato, anche sulla base della normativa sopravvenuta e dell’orientamento che è stato pronunciato da questa Corte di cassazione ( nn. 30945 del 2023 e 32412 del 2023) secondo cui “In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 – nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 – ratione temporis applicabile – in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi”.
11.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
Nulla per le spese non avendo gli intimati compiuto attività difensiva.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.