MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2025
Disposizioni integrative all’istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto integra il corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l’addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unità veloci da passeggeri e unità veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell’annesso della Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice.
Art. 2
Modifiche al decreto direttoriale 15 febbraio 2016
1. L’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 1», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3».
2. L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 5», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 6».
3. L’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 3», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4».
4. L’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 4», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5».
5. Nell’art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«3. L’addestramento per il personale di cui all’art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di “Classe C” e “D” e su quelle adibite a navigazione entro sei miglia dalla costa è disciplinato dall’art. 7.».
6. L’art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «il modello in allegato E» il seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».
7. Nell’art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
«6. Per la somministrazione del test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1) domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta. Il test è originato considerando il bacino di domande afferente all’addestramento erogato secondo le previsioni di cui all’art. 2».
8. L’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito come segue:
«1. I corsi di aggiornamento (refresher training) della durata di 8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati:
a. presso i centri di formazione accreditati, oppure
b. a bordo, sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o più “responsabili dell’addestramento”».
9. L’art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito dal seguente: «Al termine del corso di aggiornamento, il “responsabile dell’addestramento”, rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modelli di seguito elencati:
a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento svolto a bordo ore 8;
b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare;
c. modello allegato G1-bis attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.».
10. L’art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. dopo le parole «art. 4,» il seguente testo: «mediante l’impiego di una banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 80 domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e
b. dopo le parole «allegato E» il seguente testo: «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».
11. L’art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «Compagnia di navigazione» il seguente testo «oppure frequentando un corso di aggiornamento (refresher training), di cui all’art. 5, effettuato presso i centri di formazione accreditati».
12. Nell’art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«4. Al termine del corso di aggiornamento, il “responsabile dell’addestramento”, rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello allegato G2 “Attestato corso di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4”. Tale corso, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 3, può essere erogato per i moduli in comune, congiuntamente al corso di refresh previsto nell’art. 5.».
13. L’allegato E, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall’allegato E al presente decreto.
14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l’allegato E, è inserito l’allegato E1 al presente decreto.
15. L’allegato G del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall’allegato G al presente decreto.
16. L’allegato G1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall’allegato G1 al presente decreto.
17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l’allegato G1 sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto.
18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l’allegato I, sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto.
Art. 3
Modifiche ai decreti correlati
1. Il presente decreto inserisce nell’allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di refresh:
«acronimo – titolo corso: REFPAXRID – aggiornamento su navi passeggeri traffico locale».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Allegato
(Testo dell’allegato)