CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32677 depositata il 15 dicembre 2025
Contratto di lavoro – Accertamento dell’orario di lavoro full time piuttosto che part time – Titolo esecutivo – Calcolo delle differenze retributive – T.F.R. – Mansioni superiori – Rigetto
Fatti di causa
1.- Con precetto notificato in data 10/11/2016 M.F.D. aveva intimato a F.F., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, il pagamento della complessiva somma di euro 68.924,15 (di cui euro 5.103,63 per differenze di t.f.r. ed euro 5.649,23 in favore del difensore antistatario), che traeva origine dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Bari n. 4054 del 20/09/2016.
2.- Avverso tale precetto la F. proponeva opposizione, con cui eccepiva l’inesistenza del titolo esecutivo, posto che il citato dispositivo conteneva solo una condanna generica al pagamento di differenze retributive, per lo svolgimento di mansioni superiori, e di condanna specifica solo per le differenze di t.f.r. e le spese processuali; l’erroneità del calcolo utilizzato nel precetto fondato su un orario full time, posto che nella citata sentenza non vi era stato alcun accertamento dell’orario di lavoro full time piuttosto che part time, quest’ultimo risultante dal contratto di lavoro e dalle buste paga.
3.- Costituitosi il contraddittorio, intervenuta nelle more la sentenza d’appello con riforma parziale di quella posta a base del precetto, il Tribunale rigettava i motivi di opposizione, ma poi riquantificava il credito a titolo di t.f.r. alla luce della decisione di secondo grado.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello in parziale accoglimento del gravame interposto dalla F., accoglieva l’opposizione e annullava il precetto per la somma eccedente l’importo di euro 3.168,33 dovuto alla lavoratrice a titolo di t.f.r. e compensava integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) la sentenza posta a base del precetto è titolo esecutivo, perché contiene tutti gli elementi utili per il calcolo delle differenze retributive;
b) tuttavia i calcoli sono errati, poiché sviluppati sul full time ed invece risulta che il contratto di lavoro è stato stipulato per iscritto part time;
c) è vero che la lavoratrice, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva rivendicato non soltanto lo svolgimento di mansioni superiori, ma pure un orario di lavoro pieno piuttosto che parziale; ma è altresì vero che nessun accertamento sull’orario di lavoro risulta compiuto dal Tribunale;
d) infatti, nella sentenza n. 4054/2016, posta a base del precetto, vi è riferimento soltanto allo svolgimento di mansioni superiori e nulla i dice circa l’orario di lavoro;
e) anzi, quel Tribunale aveva evidenziato che la domanda di differenze retributive collegate alla durata giornaliera della prestazione lavorativa era stata proposta soltanto in via subordinata all’eventuale rigetto della domanda principale di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di quella connessa di condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché, non essendosi verificata tale condizione, quella subordinata era rimasta assorbita;
f) è vero che la causa di merito era stata istruita anche con riguardo all’orario di lavoro, ma è pur vero che le risultanze istruttorie non sono confluite in alcun modo nella sentenza posta a base del precetto;
g) tale decisione non è stata fatta oggetto di gravame da parte della lavoratrice, neppure incidentale.
5.- Avverso tale sentenza D.M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
6.- F.F. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, di cui il secondo condizionato.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Ragioni della decisione
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente D. lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che i conteggi posti a base del precetto erano gli stessi posti a base del ricorso ex art. 414 c.p.c., mai contestati da controparte, nei quali i calcoli erano stati effettuati tenendo presente sia il livello superiore di inquadramento, sia il full time.
Il motivo è inammissibile, perché non pertinente rispetto alla motivazione espressa dai Giudici d’appello, secondo cui il titolo esecutivo doveva essere interpretato nel senso del riconoscimento del solo livello superiore di inquadramento, con assorbimento della domanda relativa ad un maggior orario di lavoro.
Proprio sulla base di quella determinata interpretazione del titolo esecutivo (la sentenza n. 4054/2016 del Tribunale di Bari) la Corte territoriale ha evidenziato che, in mancanza di appello incidentale della lavoratrice, si era formato il giudicato c.d. interno sulla mancata pronunzia relativa alla domanda di accertamento del full time.
Il motivo difetta altresì di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato i conteggi di primo grado e, quindi, non consentendo a questa Corte neppure di verificare la fondatezza del suo assunto, posto a base della doglianza.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione gravemente illogica, contraddittoria, incomprensibile e perplessa.
Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
E’ inammissibile laddove si denunzia illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, vizi ormai espunti dall’ambito applicativo del motivo previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Va ricordato che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Costituisce “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma:
1) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017);
2) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015);
3) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014);
4) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014).
Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio in esame, tra gli altri:
1) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2015);
2) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014).
Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti (cfr. Cass. ord. n. 16127/2020).
Nessuno di tali vizi è fatto valere con il motivo in esame.
La censura è poi infondata laddove la ricorrente denunzia l’incomprensibilità motivazionale.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Quest’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nel caso di specie nessuno di tali vizi è configurabile, avendo la Corte territoriale motivato in modo ampio ed esaustivo sia sull’interpretazione del titolo esecutivo, sia sul suo contenuto e, quindi, sulla sua portata, individuata rispetto alle graduazione delle domande come formulate dall’originaria ricorrente.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per grave travisamento del contenuto della prova, con conseguente immotivata ed irragionevole elisione del risultato probatorio, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Il presente giudizio è di opposizione all’esecuzione sub specie di opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.).
Il giudice di tale opposizione è tenuto solo a valutare la natura e la portata del titolo esecutivo posto a base del precetto.
Quindi non può ripercorrere le vicende – nella specie istruttorie – che hanno connotato il giudizio di merito, a conclusione del quale quel titolo esecutivo si era formato.
Peraltro, la mancata trascrizione dei conteggi, come su evidenziato, impedisce di apprezzare la stessa sussistenza dell’errore interpretativo cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, la cui decisione è pertanto conforme a diritto.
RICORSO INCIDENTALE
4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione all’esecuzione.
Il motivo è inammissibile, laddove il potere di compensazione ha carattere discrezionale ed appartiene al giudice di merito.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse.
Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017), fermo restando che, in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).
Il motivo è comunque infondato, posto che l’esito finale (che la Corte territoriale ha apprezzato come “alterno”) ha visto un parziale accoglimento dell’opposizione, che pertanto, proprio ai sensi della norma invocata, giustifica e rende conforme a diritto la disposta compensazione.
In tal senso la motivazione della sentenza impugnata va parzialmente integrata e corretta ex art. 384, ult.co., c.p.c.
5.- Con il secondo motivo, proposto in via condizionata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 474 c.p.c.
Il motivo resta assorbito, poiché è mancato l’avveramento della condizione (accoglimento del ricorso principale) alla quale è stato subordinato.
6.- L’esito del presente giudizio di legittimità, con reciproca soccombenza, induce a compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.