DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025 , n. 215
Individuazione delle autorità competenti di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonchè delle procedure per l’emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. (26G00004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
«3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.
3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all’acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all’abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:
a) l’identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti;
b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta.
3.bis.3. All’acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 348 del codice di procedura penale.»;
1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,», dopo le parole: «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola: «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta,»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l’ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,»;
«Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). – 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell’intervento del pubblico ministero, l’ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».
Art. 10
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell’interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio