CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32680 depositata il 15 dicembre 2025

Lavoratori turnisti – Regime orario non modulato – Cassa integrazione guadagni ordinaria – Differenze retributive – Criterio della cd. mensilizzazione – Raddoppio del contributo unificato – Rigetto

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Bologna, confermando pronuncia del Tribunale di Modena, ha accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti della società C.A.C., per il pagamento della retribuzione ai lavoratori turnisti in caso di parziale prestazione dell’attività di lavoro mensile (a causa dell’autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria) e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per ciascuno specificate;

2. la Corte territoriale ha, in sintesi, ritenuto che il criterio del valore di 173 quale divisore generale dettato dall’art 66 del CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari per i casi di svolgimento di un orario inferiore a quello normale sia applicabile anche ai lavoratori turnisti aventi un regime orario non modulato sulle 40 ore settimanali (pari, appunto, a 173 ore mensili), ma aventi un orario inferiore, ossia pari a 144 ore mensili; la Corte ha, invero, ritenuto che non solo l’interpretazione letterale della clausola collettiva conduca a tale conclusione esegetica, ma altresì che la volontà delle parti sociali, emersa dalla valutazione dell’intero contratto collettivo, sia quella di mantenere la stessa retribuzione a tutte le categorie di lavoratori, turnisti o meno, anche considerata la maggiore gravosità del lavoro a turni;

3. avverso tale sentenza ricorre la società con due motivi; i lavoratori resistono con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi; in particolare denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.c.n.l. che si assume interpretato dalla Corte di merito in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; sostiene, in sintesi, che alla luce delle previsioni collettive si imponeva, per i lavoratori turnisti, il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni in relazione ai periodi di sospensione per cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’attività di lavoro;

2. con il secondo motivo, deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi, in particolare dell’art. 66 c.c.n.l., sotto il profilo dell’abnormità delle conseguenze applicative connesse all’accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dai giudici di merito;

3. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti, per i motivi già espressi da questa Corte in controversie analoghe (Cass. n. 35573/2023, n. 35607/2023, n. 965/2024, n. 1132/2024), alle cui motivazioni in questa sede si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., intendendo il Collegio darvi continuità;

4. il principio di diritto espresso da questa Corte in proposito è il seguente: il criterio della cd. mensilizzazione – in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa – non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione ratione temporis degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l’utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili.

 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del c.c.n.l. citato, escludendo il riproporzionamento della retribuzione mensile oraria – con applicazione del divisore 144, anziché 173 – per i lavoratori turnisti in cassa integrazione ordinaria);

5. condivisa e qui confermata l’applicazione di tale principio alla fattispecie concreta, in ragione della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti costituiti, liquidate complessivamente come da dispositivo;

6. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.