CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32704 depositata il 15 dicembre 2025

Lavoro – Invalidità – Pensione di inabilità – Accertamento tecnico preventivo – Consulenza tecnica d’ufficio – Esenzione parziale – Pagamento tickets sanitari – Requisiti sanitari – Rigetto

Rilevato che

1. (…) adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e conveniva in giudizio l’INPS chiedendo con ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. l’accertamento dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla Legge n. 118/71 art. 12 e l’accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell’esenzione  on decorrenza dalla domanda del 09.04.2020.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.

La parte ricorrente depositava atto di dissenso alle conclusioni del perito e introduceva ricorso ai sensi dell’art. 445, sesto comma, c.p.c..

L’INPS si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone l’integrale rigetto.

Il Tribunale disponeva il rinnovo dell’accertamento medico peritale e, all’esito, dichiarava che la ricorrente versava in uno stato di invalidità pari al 69% dal 09/04/2020 e che dal 05/06/2023 era invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% e, per l’effetto, rigettava l’opposizione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (…) articolando un unico motivo di impugnazione.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/11/2025.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 118/71, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..

2. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 118/1971 ma non denuncia alcuna errata interpretazione della norma e si limita a contestare la sentenza per avere acriticamente accolto le conclusioni del consulente nominato nella fase di opposizione ex art. 445, sesto comma, c.p.c..

3. Il ricorso deduce, poi, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. ma non allega alcuna violazione di norma processuale che determini la nullità della sentenza.

4. Il ricorso deduce, infine, omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la sentenza sarebbe errata perché avrebbe recepito conclusioni del perito «assolutamente incongruenti ed inesatte in merito all’insorgenza dello stato invalidante in particolare in merito al requisito anagrafico alla data di presentazione della domanda».

Secondo il ricorso il consulente nell’affermare «che all’atto della domanda amministrativa la sig.ra (…) aveva compiuto 66 anni e che pertanto si trattava di soggetto ultrasessantacinquenne da valutare come: soggetto che presenti o meno difficoltà persistenti gravi (100%) ai fini dello svolgimento sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della sua età» avrebbe errato e non avrebbe tenuto conto che «se è vero che la ricorrente – nata il 21 luglio 1953 – al momento della domanda del 9.4.2020 aveva 66 anni non è vero, come afferma il CTU dott.ssa (…) che si trattava di soggetto ultrasessantacinquenne ai fini della prestazione richiesta» e tanto perché in ragione dell’aggiornamento triennale disposto dall’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, vengono concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

5. Anche sotto questo profilo il motivo non coglie nel segno.

6. La consulenza afferma che il requisito sanitario è stato raggiunto dalla ricorrente solo dal 2023 (quando era ultrasessantacinquenne ma anche ultrasessantasettenne) e tanto in ragione degli accertamenti medici condotti dal perito e della documentazione, successiva al 2020 e intervenuta nel corso del giudizio, che ha documentato il decisivo aggravamento.

Rispetto a questo accertamento medico, fatto proprio dalla sentenza, il ricorso non deduce vizi di legittimità valutabili da questa Corte, limitandosi a un dissenso diagnostico e non deducendo fatti specifici, storici e decisivi che la sentenza del Tribunale avrebbe trascurato.

7. Fermo quell’accertamento, riservato al giudice di merito, la sentenza va esente da censure e distingue la decorrenza delle condizioni mediche in relazione alle differenti domande spiegate dalla parte ricorrente (pensione e ticket sanitario).

8. Il ricorso deve, allora, essere respinto.

9. Nulla per le spese avendo la parte ricorrente formulato la dichiarazione ai sensi dell’art. 152, disp. att., c.p.c..

10. Infine, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

nulla per le spese;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.