CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32922 depositata il 17 dicembre 2025
Inquadramento professionale – Differenze retributive – Declaratorie contrattuali – Mansioni complesse – Retribuzione per malattia – Indennità pagata dall’INPS – Conciliazione sindacale
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Mantova, previo accertamento che P.A., R.C. e F.E. avevano diritto all’inquadramento nel livello 3^ Super del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica, condannava la datrice di lavoro A. Soc. Coop. a r.l., nonché il (…) (CICLAT) e la V. S.p.A. al pagamento, a titolo di differenze retributive delle somme, al lordo delle trattenute di legge, di € 16.540,58 in favore del F., di € 17.443,76 in favore del R., di € 18.571,36 in favore del P., oltre accessori ex art. 429 c.p.c.; inoltre, in accoglimento dell’azione di regresso, condannava la Cooperativa A. e il consorzio CICLAT a rimborsare alla società V. quanto la stessa era costretta a pagare ai ricorrenti in forza della sentenza.
2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 24/2022, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che:
a) ai soci lavoratori, come gli originari ricorrenti, addetti allo svolgimento di mansioni più complesse quali autisti di livello 3 Super (secondo quanto accertato dal Tribunale) non erano applicabili le declaratorie contrattuali (6J e 6S) corrispondenti alle mansioni più semplici, in tema di lavoratori neo assunti;
b) le mansioni svolte dai lavoratori di autisti di autoarticolati, con portata superiore a 80 q. per i quali era necessaria la patente C-E, i quali provvedevano al trasporto di polimeri sfusi dai reparti di produzione ai reparti di imballaggio e stoccaggio all’interno del sito della V., per la tipologia delle strade percorse e per le modalità di guida erano inquadrabili nella qualifica di Autisti di livello 3 Super;
c) ai lavoratori spettava il pagamento delle ore relative ai permessi ROL, festività ed ex festività non godute, non essendo stato dimostrato che la Cooperativa A. possedesse i requisiti previsti dall’Accordo dell’8.5.2015 per beneficiare della flessibilità da questo previsto e, in ogni caso, non risultava la società avere corrisposto la parte variabile e fissa del Premio di risultato; inoltre, la delibera che sostituiva il pagamento degli istituti contrattuali di cui si chiedeva il pagamento con un compenso spettante a chi accettava di svolgere ore di lavoro straordinario al fine di creare la banca ore era illegittima; da ultimo, era onere della Cooperativa A. provare che quanto eventualmente corrisposto fosse superiore al compenso per i permessi e ferie non goduti;
d) analogo discorso andava effettuato per l’Accordo del 30.5.2019;
e) i lavoratori avevano diritto alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia non coperti dalla indennità di malattia pagata dall’INPS;
f) l’EDR non era stato rivendicato da F. e R.; quanto a P. si trattava di un emolumento sempre riconosciutogli, fin dalla sua assunzione;
g) per ciò che concerneva il P., nel contratto di assunzione si richiamavano sia il CCNL del 2013 che i verbali di Accordo del 2015, per cui i conteggi depositati erano stati correttamente sviluppati.
3. Avverso la sentenza di secondo grado A. Soc. Coop a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4. P.A., R.C.D. e F.E. si sono costituiti depositando memoria, senza espletare attività difensiva.
5. V. S.p.a. ed il C.I.C.L.A.T. – S.C.C.S. sono rimaste intimate.
6. Le parti costituite hanno depositato memorie.
7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con spese compensate, relativamente a P.A. e R.C.D. per intervenuta conciliazione sindacale.
2. I motivi possono essere così sintetizzati con riguardo alla sola posizione di E.F.
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 6 dell’Accordo di rinnovo 26.1.2011 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, dell’art. 6 CCNL dell’1.8.2013 Logistica Trasporto Merci e Spedizione ed in relazione all’Accordo Collettivo dell’8.5.2015 Logistica Trasporto Merci e Spedizione in punto di mancato riconoscimento del livello di inserimento 6°J.
Si sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la normativa collettiva in punto di declaratorie contrattuali con riferimento al mancato riconoscimento del livello di inserimento 6J per i soci cooperatori neoassunti in quanto aveva omesso di considerare che l’elemento caratterizzante del livello era la necessità che il lavoratore apprendesse le competenze necessarie, la professionalità e l’autonomia richieste dai superiori livelli.
4. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 6 dell’Accordo di rinnovo 26.1.2011 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, dell’art. 6 CCNL dell’1.8.2013 Logistica Trasporto Merci e Spedizione ed in relazione all’Accordo Collettivo dell’8.5.2015 Logistica Trasporto Merci e Spedizione in punto di interpretazione delle clausole contrattuali sulla classificazione del personale e sulla individuazione dei criteri distintivi tra il 4°J, il 4° S, il 3°J ed il 3° S.
Si precisa che la Corte distrettuale aveva erroneamente interpretato la declaratoria contrattuale del livello 3 Super in quanto, al fine dell’inquadramento in esso dei lavoratori, aveva considerato solo la complessità dei mezzi omettendo di considerare il grado di autonomia e discrezionalità cui devono essere dotati i lavoratori in riferimento alla modalità di esecuzione delle mansioni.
5. I primi due motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
6. Va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
7. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
8. Ciò premesso, le clausole da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, sono, in primo luogo, quelle dell’Accordo di rinnovo del 26.1.2011 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione che hanno introdotto la declaratoria del nuovo livello 6J (Junior), accanto a quello del livello 6S (Senior): tali declaratorie sono rimaste immutate con il nuovo CCNL dell’1.8.2013.
9. Con l’Accordo dell’8.5.2015 le parti collettive hanno, poi, ribadito che i suddetti livelli erano quelli di inserimento per i soci cooperatori e che questi ultimi, superato il periodo di permanenza previsto nel CCNL per i suddetti livelli, sarebbero stati collocati nel livello di inquadramento professionale in base all’effettiva mansione prevalentemente svolta.
10. Le clausole testualmente recitano: appartengono al livello 6J “i lavoratori che svolgono attività semplici.
In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo ventiquattro mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo trenta mesi”; appartengono al livello 6S “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia.
In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi – Operai: – attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
– recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
– comuni lavori di pulizia anche con l’ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici; manovali comuni, compresi quelli di officina;
– guardiani e/o personale di custodia alla porta”.
11. Orbene, è chiaro che le disposizioni contrattuali, che prevedono per i nuovi soci lavoratori assunti il preventivo inquadramento nei livelli 6J e 6S, si riferiscono, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, solo ai neoassunti che svolgono le attività e le mansioni previste nei suddetti livelli, non essendo logico che un socio-lavoratore, che espleti sin dalla sua assunzione mansioni complesse, debba comunque essere preventivamente inserito in tali livelli non pertinenti ai compiti espletati.
12. Ciò sotto un profilo logico-sistematico della interpretazione delle clausole cui si collega, però, anche il criterio esegetico letterale dell’Accordo dell’8.5.2015 che, allorquando ribadisce che i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i soci cooperatori e che questi ultimi “superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base alla effettiva mansione prevalentemente svolta”, non prevede espressamente che la norma si applichi a tutti i soci neoassunti, avvalorando, quindi la tesi che il perimetro operativo della disposizioni valga solo per coloro che espletino le medesime mansioni previste dei livelli 6J e 6S.
13. Quanto, poi, alla problematica del corretto inquadramento di F., se cioè fosse esatto quello 4J (lavoratori che «impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori»), attribuito successivamente dalla datrice di lavoro, ovvero il livello 3 Super (cui appartengono «i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi.
Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori -sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso – e collaudo per l’esame complessivo della funzionalità degli automezzi»), come invece riconosciuto da entrambi i giudici di merito, occorre precisare che, in punto di diritto, il discrimine tra i due livelli è stato correttamente individuato nel crescente grado di responsabilità ed autonomia in relazione all’esistenza di disposizioni e procedure determinate e dalla «crescente maggiore “complessità” dei veicoli dei livelli superiori e conseguentemente nel maggiore livello di capacità esecutiva richiesto per la conduzione dei mezzi del livello superiore».
14. In punto di fatto, poi, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, i giudici di seconde cure hanno ritenuto corretto l’inquadramento nel livello 3S (e in particolare nel profilo esemplificativo dei «conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru») non solo per il possesso dei titoli abilitativi dei lavoratori (nel caso in esame di F.), ma anche perché l’attività di guida svolta all’interno del cantiere non è stata ritenuta, sulla base di elementi empirici, più semplice di quella effettuata su strada ordinaria, avendo particolare riguardo ai mezzi condotti e alla complessità della viabilità interna al cantiere percorsa dal lavoratore con i mezzi autoarticolati.
15. Di talché appare corretta la sussunzione del lavoratore tra gli operai «aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi» di cui alla declaratoria.
16. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3. cpc. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 115 cpc, 166 cpc, 146 cpc in punto di onere di contestazione tempestiva e conseguentemente di mancata e/o specifica contestazione del possesso da parte della Cooperativa A. dei requisiti previsti dagli Accordi Collettivi dell’8.5.2015 e del 30.5.2019 ai fini del premio di risultato; ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cpc in punto di valutazione del compendio probatorio offerto dalla Cooperativa A. a dimostrazione della superiorità delle somme pagate per il 100% Banca ore rispetto al 25% della parte fissa del premio di risultato; ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 198 cpc in punto di mancata ammissione della ctu contabile richiesta.
Si deduce che i giudici di merito avevano violato i principi in materia di onere di contestazione tempestiva gravante sulle parti in quanto mai era stato contestato che la Cooperativa A. fosse in possesso dei requisiti richiesti dalle clausole di flessibilità della contrattazione collettiva; che avevano omesso di valutare il compendio probatorio, offerto dalla Cooperativa A. ed acquisito agli atti, in punto di superiorità delle somme pagate da questa per il 100% della banca ore rispetto al 25% della parte fissa dei permessi, festività ed ex festività non godute dai tre lavoratori e tale da legittimare la CTU contabile richiesta, illegittimamente negata.
17. Il motivo è inammissibile.
18. Invero, al di là delle denunciate violazioni di legge, le censure criticano, in sostanza, la ricostruzione della vicenda in fatto e la valutazione delle prove, operate dalla Corte territoriale, in ordine alla circostanza che la Cooperativa avesse i requisiti previsti dagli Accordi Collettivi citati e sulla superiorità degli importi comunque corrisposti rispetto alle pretese vantate dagli originari ricorrenti: trattasi di accertamenti di merito, adottati con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, e, pertanto, non criticabili in sede di legittimità.
19. Inammissibili sono, altresì, le doglianze in ordine alla mancata ammissione, da parte dei giudici di seconde cure, di una consulenza tecnica di ufficio contabile, atteso che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità delle parti, ma rappresenta l’espressione di un potere del giudice di merito cui è data la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità, con una valutazione sottratta al sindacato di legittimità, come nel caso in esame, in cui con argomentazioni idonee nella valutazione del compendio probatorio già acquisito, non è stata ritenuta, in pratica, necessaria.
20. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2110 co. 1 cod. civ., dell’art. 63 lett. a n. 12 del CCNL 1.8.2013 Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, della disposizione denominata artt. 26, 54 e 63 – Malattia, Infortunio, Tossicodipendenza, Etilismo della Parte Speciale Sezione Terza – Cooperazione del CCNL 1.8.2013 Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, per avere la Corte distrettuale riconosciuto il diritto alla retribuzione dei giorni di carenza per malattia e dell’integrazione per i giorni successivi a carico della Cooperativa.
Si rappresenta che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato sia le disposizioni della contrattazione collettiva, sia le disposizioni normative in punto di carenza e di integrazione della malattia in quanto da tali fonti non si desumeva, in capo alla cooperativa, nei confronti del socio lavoratore, l’obbligo di pagamento del periodo di carenza e l’integrazione dell’indennità di malattia fino al 100% della retribuzione: il tutto in violazione del principio di onnicomprensività retributiva.
21. Il motivo è infondato.
22. Il problema concerne il riconoscimento del diritto dei soci lavoratori di una cooperativa alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia non coperti dalla indennità di malattia pagata dall’INPS oltreché della integrazione della quota INPS per i giorni successivi.
23. La tesi di parte ricorrente è nel senso che, in assenza di una previsione della contrattazione collettiva, come nella fattispecie de qua, il mancato pagamento da parte del datore di lavoro del periodo di carenza e dell’integrazione della quota INPS sia legittimo.
24. In verità, e la Corte territoriale lo ha ben evidenziato con argomentazioni condivisibili e corrette, non si verte in una ipotesi di mancanza di disciplina contrattuale collettiva regolante la fattispecie.
25. Infatti, se è vero che ai soci lavoratori si applica la Parte Speciale del CCNL – Sezione Terza Cooperazione, che, con riferimento all’art. 63 del CCNL (che prevede, in combinato disposto con l’art. 61 co. 15, al lavoratore l’integrale corresponsione della retribuzione in caso di malattia), per quanto attiene ad infortunio e malattia, fa riferimento alle norme del DPR 602/70 come modificato dal D. lgs. 6.11.2001, n. 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi, va anche sottolineato, dall’altro, che nella “Premessa della Parte Speciale, Sezione Terza Cooperazione”, è testualmente specificato che «gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente».
26. Ne consegue che, avendo riguardo alla circostanza che le disposizioni del DPR n. 602/1970 riguardano e completano i rapporti tra Cooperativa e Istituti previdenziali, per quanto concerne i soci lavoratori deve ritenersi operante il principio di cui all’art. 63 CCNL, con riguardo al diritto alla corresponsione della integrale retribuzione in caso di malattia, in virtù del rinvio generale di cui si è fatto cenno e in mancanza di una deroga espressa alla operatività dell’art. 63 del CCNL.
27. E tale interpretazione è conforme, come ha giustamente sottolineato la Corte territoriale, con la statuizione di legittimità (Cass. n. 5189/2019) secondo cui «nel regime dettato dalla L. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria. »: non sarebbe, infatti, logico che il socio lavoratore subordinato fosse pregiudicato, nei suoi diritti, rispetto al lavoratore non socio.
28. La ritenuta correttezza di tale opzione interpretativa rende poi superfluo ogni esame sulla questione dell’art. 2110 cod. civ. e del connesso principio di onnicomprensività della retribuzione da questo previsto, esaminata dalla Corte territoriale, in relazione alla problematica citata, solo ad abundantiam.
29. Con il quinto motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del diritto di difesa, per mancata ammissione di ctu contabile sui conteggi; ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 e 437 cpc, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 198 cpc in punto di onere probatorio, preclusioni e mancata ammissione della ctu contabile.
Si rappresenta che la sentenza impugnata violava il diritto di difesa della Cooperativa A. laddove negava la richiesta di CTU contabile formulata anche ai sensi dell’art. 437, 2° comma, c.p.c. nonché dei principi in punto di adempimento dell’onere probatorio gravante sulla Cooperativa A., trattandosi di un mezzo indispensabile ai fini del decidere e concernente fatti tutti tempestivamente allegati negli atti difensivi di primo grado.
30. Il motivo è inammissibile perché le censure riguardano solo la posizione dell’originario ricorrente P., che ha successivamente conciliato, e non anche E.F., rimasto unico resistente nel presente giudizio ed estraneo alle denunciate doglianze.
31. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda la posizione di E.F., nulla disponendo in ordine alle spese del presente giudizio perché, per quanto sopra rilevato, non vi era stata rituale e tempestiva costituzione con controricorso dell’intimato, con conseguente inammissibilità della memoria successivamente depositata.
Nulla va disposto, relativamente alle spese di lite, anche per quanto riguarda gli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.
32. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, con spese compensate, relativamente al rapporto processuale tra A. Soc. Coop ar.l. e P.A. e R.C.D. per intervenuta conciliazione sindacale; rigetta il ricorso con riguardo alla posizione di F.E., nulla disponendo in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.