PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto n. 218 del 2 dicembre 2025

Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo

Art. 1

Registro nazionale

1. L’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l’esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva».

2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:

a) agenti sportivi;

b) società di agenti sportivi;

c) agenti sportivi stabiliti.

3. Il Registro nazionale contiene altresì l’elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all’articolo 15.

4. Il Registro nazionale contiene infine un’area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell’ambito del Registro nazionale, nonchè le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento.

Art. 2

Tenuta e gestione del Registro nazionale

1. Il Registro nazionale è tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l’utilizzo di un sistema informatico centrale che raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l’insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.

2. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva competenza:

a) di consultare l’elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l’ammissione alla prova speciale;

b) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l’iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni;

c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui all’articolo 1, comma 4.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione delle sezioni e dell’elenco del Registro nazionale indicati all’articolo 1, comma 2.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentirvi l’accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono tenute a comunicare al CONI ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione indica, altresì e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e l’importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al comma 2, in particolare delle generalità di coloro i quali presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI è titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo.

Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma 2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.

All’atto dell’affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui è tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 3

Iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi è inserita nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2.

2. Possono iscriversi e mantenere l’iscrizione al Registro nazionale i soggetti:

a) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validità dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo:

1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;

2) già rilasciati ai sensi dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Federation lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;

b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi descritte all’articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto all’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto;

c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all’articolo 8;

d) che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) superamento della prova speciale di cui all’articolo 12, salvo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati di cui all’articolo 9;

c) idoneità della polizza assicurativa di cui all’articolo 8;

d) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all’iscrizione dell’agente nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Con le medesime modalità sono comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all’articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

6. L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 4

Iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi

1. L’attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L’agente sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è depositata dall’agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione di cui all’articolo 3 o all’articolo 5, nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2, unitamente all’indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.

3. Possono essere iscritte e mantenere l’iscrizione al Registro Nazionale le società in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l’imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, nell’ipotesi di partecipazione minoritaria di persona giuridica a società iscritta al Registro nazionale, quest’ultima sarà tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al fine di verificare che l’oggetto sociale anche della persona giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l’inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.

5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi relative anche ai singoli soci.

6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all’iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

7. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all’articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

8. L’iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è collegata e condizionata all’iscrizione dell’agente sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validità.

Art. 5

Iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti

1. I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalità previste dal presente articolo, nonchè, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del presente regolamento.

2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d’intesa con l’Autorità politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, ferme quelle già riconosciute ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37.

3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa, consistente nel superamento della prova generale di cui all’articolo 11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.

4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti è depositata nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2.

5. Possono iscriversi al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l’imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI.

6. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.

7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all’iscrizione dell’agente nel Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

8. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all’articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

9. L’agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell’ambito della […]», aggiungendovi l’indicazione della Federazione sportiva nell’ambito della quale è legittimato ad operare.

10. L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 6

Rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell’iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2, la domanda di rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale.

2. Il rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale è subordinato al versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI, nonchè alla permanenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di rinnovo dell’iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede al rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Il rinnovo dell’iscrizione ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 7

Cancellazione dal Registro nazionale

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui all’articolo 13 nei seguenti casi:

a) richiesta dell’interessato;

b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 5, e all’articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui all’articolo 8 del presente regolamento;

c) di una situazione di incompatibilità o conflitto d’interessi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

2. La cancellazione dal Registro nazionale è contestualmente comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l’adozione di ogni conseguente provvedimento.

3. Venute meno le cause di cancellazione, l’agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 8

Obbligo di copertura assicurativa

1. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare in cui intende iscriversi al Registro nazionale.

2. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che rispetti altresì le indicazioni deliberate e comunicate per l’anno solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed a eventuali ulteriori requisiti.

3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l’idoneità della copertura assicurativa stipulata dall’agente sportivo.

Art. 9

Obbligo di aggiornamento professionale

1. L’agente sportivo è obbligato all’aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all’anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo.

2. L’obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.

3. L’obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.

Art. 10

Esame di abilitazione nazionale

1. L’esame di abilitazione si articola in una prova generale, che si svolge presso il CONI, e in una prova speciale, che si svolge presso le Federazioni sportive.

Art. 11

Prova generale

1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

2. Alla prova generale è ammesso chi sia in possesso dei requisiti previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l’obbligo di frequenza di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di cui all’articolo 14, lettera f), o ne sia esonerato a seguito di motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale di cui al presente articolo.

3. Nell’ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua il programma d’esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.

4. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:

a) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;

b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;

c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;

d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;

e) uno indicato dall’Autorità politica delegata in materia di sport.

5. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ha validità biennale.

Art. 12

Prova speciale

1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale.

2. Alla prova speciale è ammesso chi ha validamente superato la prova generale di cui all’articolo 11 ed è in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva. È altresì ammesso alla prova speciale l’agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive.

3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l’ordinamento federale o, qualora la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), l’ordinamento del CIP.

4. Il programma d’esame è individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

5. La Commissione esaminatrice è formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.

Art. 13

Commissione per gli agenti sportivi

1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui:

a) due esperti indicati dall’Autorità politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;

b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) un esperto, indicato dal CONI sentita l’Autorità politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente;

d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;

e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva;

f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera l), in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al Registro nazionale nè ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo.

2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui al comma 1, lettera a), è scelto, altresì, tra dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni.

3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria attività con l’assistenza segretariale di esperti collaboratori esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI.

4. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 14, la Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal presidente o dal vicepresidente.

5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa.

6. La Commissione per gli agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di particolare urgenza, il presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 14

Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo

1. La Commissione per gli agenti sportivi:

a) delibera l’iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 15;

b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall’articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione;

c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;

d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l’esame di abilitazione e intendono esercitare l’attività;

e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall’articolo 7;

f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all’articolo 16, e nella composizione prevista all’articolo 13, comma 4;

g) provvede all’accreditamento delle attività formative, promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all’ammissione alla prova generale di cui all’articolo 11;

h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l’agente sportivo o la società attraverso cui esercita l’attività a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione nel Registro nazionale, o con il deposito della domanda di rinnovo;

i) delibera l’elenco dei tutor, su proposta delle Federazioni sportive;

l) valuta le domande di misure compensative di cui all’articolo 5;

m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite in apposito tavolo consultivo, che può proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.

2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate dall’Autorità politica competente in materia di sport.

Art. 15

Attività occasionali

1. I cittadini e le società di Stati diversi da quelli di cui all’articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale di riferimento;

b) nel corso dell’ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed eseguito effettivamente le relative attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, in uno Stato diverso dall’Italia.

2. Lo svolgimento dell’attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli stessi della domanda di iscrizione al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale, secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione attestante l’avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi del comma 4.

3. È vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia ai sensi e secondo le modalità previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente domiciliatario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed è attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di residenza o attestazione equivalente, alla documentazione attestante l’iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha effettivamente operato ai sensi del comma 1.

5. L’agente domiciliato e l’agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell’ambito del mandato, secondo le modalità ed i termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione professionale.

6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell’accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all’agente domiciliatario e all’agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agirà come sostituto d’imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. L’iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi domiciliati, ha validità trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell’iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed è rinnovabile una sola volta nell’anno solare.

8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell’agente sportivo domiciliato.

9. L’agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell’ambito della […]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell’ambito della quale è legittimato ad operare.

10. I soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI è l’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è considerata attività di carattere temporaneo e occasionale l’acquisizione di un solo mandato per anno solare, purchè di durata massima annuale. Prima di avviare l’esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalità dallo stesso definite con apposito regolamento, l’intenzione di svolgere in Italia la propria attività, specificando il periodo nel quale la stessa sarà eseguita e i soggetti interessati dall’esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicità delle comunicazioni inviate.

Art. 16

Regime disciplinare e sanzioni

1. Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione, nonchè per violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale di cui all’articolo 9.

2. Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile e penale previste dalla disciplina normativa vigente:

a) le sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e del Codice etico di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, sono:

1) la censura, che consiste nel biasimo formale;

2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da 250 a 10.000 euro;

3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell’agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l’attività di agente sportivo;

b) la sanzione per coloro che hanno svolto attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione, è l’annotazione, che consiste nell’inibizione all’iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di nullità del contratto di mandato sportivo ivi stabilite, è prevista la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

c) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

d) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 37 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

f) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

g) per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice etico e dal regolamento del CONI, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria.

4. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro che hanno svolto l’attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, è prevista la sanzione dell’annotazione, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di cui all’articolo 348 del codice penale.

5. Ferme restando le ipotesi di correità di cui all’articolo 348 del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle società sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell’operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.

6. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.

7. La sanzione pecuniaria irrogata è dovuta alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l’adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all’Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.