LEGGE n. 217 del 29 dicembre 2025

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL’IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

Articolo I

Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell’articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell’articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

2.2. Con riferimento all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all’articolo 9 dell’Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, nonostante l’articolo 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell’imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.».

Articolo II

1. Le disposizioni dell’articolo I del presente Protocollo di modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2.Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo.